Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale pro-tempore dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta provinciale n. 5121/93 del 30 agosto 1993, rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, in virtu' di procura speciale 31 agosto 1993, autenticata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, ufficiale rogante dell'amministrazione provinciale (rep. n. 16860), dagli avvocati professori Roland Riz e Sergio Panunzio, presso il qual'ultimo e' elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 2 del d.lgs. 6 luglio 1993, n. 291, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1993, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, concernenti modifiche alle tabelle organiche degli uffici statali siti nella provincia di Bolzano". F A T T O 1. - L'art. 26, secondo comma, del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, prevedeva quanto segue: "Alle modifiche delle tabelle di cui al primo comma dell'art. 8, rese necessarie da riforme generali degli organici o delle carriere, si provvede con la procedura prevista dall'art. 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670". Il Governo aveva proposto alla commissione paritetica per le norme di attuazione, istituita in base all'art. 107 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige, di sostituire tale norma con un'altra che preveda per le "modifiche delle tabelle" l'intesa fra le competenti amministrazioni centrali dello Stato ed il consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 del d.P.R. n. 752/1976. Sulla base di tale proposta la commissione paritetica per le norme di attuazione (art. 107 dello statuto) ha approvato il seguente testo sostitutivo dell'art. 26, secondo comma, del d.P.R. n. 752/1976: "Il secondo comma dell'art. 26 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e' cosi' modificato: Alle modifiche delle tabelle di cui al primo comma dell'art. 8, resa necessaria da riforme generali degli organici o delle qualifiche funzionali, si provvede con provvedimenti delle amministrazioni centrali competenti previa intesa del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 del presente decreto e previa informazione della provincia autonoma di Bolzano". Particolare rilievo aveva per tutti i membri della commissione paritetica per le norme d'attuazione (art. 107 dello statuto), il fatto che le modificazioni delle tabelle siano soggette ad un intesa fra le competenti amministrazioni centrali dello Stato ed il consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 del d.P.R. n. 752/1976, tanto piu' che del consiglio di amministrazione suddetto fanno parte anche quattro rappresentanti del personale eletti per una meta' dagli appartenenti al gruppo linguistico italiano e per l'altra meta' dagli appartenenti al gruppo linguistico tedesco, che insieme possono dare un contributo di intesa proficua per il regolare svolgimento della pubblica amministrazione in una zona mistilingue. 2. - Con somma sorpresa la ricorrente provincia autonoma di Bolzano ha appreso dalla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1993 che l'art. 2 del d.lgs. 6 luglio 1993, n. 291, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, concernenti modifiche alle tabelle organiche degli uffici statali siti nella provincia di Bolzano", prevede, in totale difformita' da quanto proposto dalla commissione paritetica per le norme d'attuazione (art. 107 dello statuto) che: "1. Il secondo comma dell'art. 26 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e' cosi' modificato: Alle modifiche delle tabelle di cui al primo comma dell'art. 8 si provvede, nel limite degli organici complessivi nazionali delle singole amministrazioni, con provvedimenti delle amministrazioni centrali competenti, sentito il consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 del presente decreto. Delle determinazioni di cui sopra sara' data preventivamente notizia alla giunta della provincia autonoma di Bolzano". 3. - In aggiunta a questa grave violazione di quanto fu concordato e deliberato il 19 febbraio 1993 all'unanimita' dalla commissione paritetica per le norme d'attuazione (si noti: una meta' dei membri sono di nomina statale ed una meta' di nomina locale: art. 107 dello statuto) quasi contestualmente, in aperta violazione dell'art. 22 del d.P.R. n. 752/1976, il commissario del Governo di Bolzano in data 21 giugno 1993 ha decretato che "a decorrere dalla data del presente decreto cessano di far parte del consiglio di amministrazione dei ruoli locali di cui all'art. 22 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, i rappresentanti elettivi del personale". Cosi' il Governo ha fatto venir meno l'intesa e con contempo ha soppresso i quattro rappresentanti del personale eletti (per meta' - come detto sopra - del gruppo linguistico italiano e per l'altra meta' di quello tedesco). 4. - Per la commissione paritetica per le norme di attuazione (art. 107 dello statuto) il punto della "intesa" rivestiva particolare importanza, visto che l'art. 89 dello statuto del Trentino-Alto Adige prevede una particolare disciplina per il personale dello Stato (che oltretutto e' collocato in un ruolo provinciale oltre a quello ad esaurimento) e che proprio l'intesa fra organi di cui fanno parte anche rappresentanti eletti del personale poteva agevolare il dialogo sulle "tabelle" contribuendo ad un moderno e proficuo sviluppo del pubblico impiego. 5. - La norma impugnata e' andata in direzione opposta. Essa e' incostituzionale, in quanto affetta da un vizio che attiene alla legittimita' del procedimento di formazione della norma stessa, nonche' gravemente lesiva dell'autonomia della provincia autonoma di Bolzano, onde questa la impugna per i seguenti motivi di DIRITTO Violazione da parte dell'art. 2 del d.lgs. 6 luglio 1993, n. 219, degli artt. 107 e 89 dello statuto speciale della regione Trentino- Alto Adige d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e dell'Accordo italo- austriaco di chiusura della controversia sul pacchetto (aprile 1992). 1. - Nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1993 e' stato pubblicato il decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 291, recante: "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino- Alto Adige, concernenti modifiche alle tabelle organiche degli uffici statali siti nella provincia di Bolzano" che all'art. 2 prevede, in totale difformita' di quanto proposto dalla commissione paritetica per le norme d'attuazione (art. 107 dello statuto) che: "1. Il secondo comma dell'art. 26 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e' cosi' modificato: Alle modifiche delle tabelle di cui al primo comma dell'art. 8 si provvede, nel limite degli organici complessivi nazionali delle singole amministrazioni, con provvedimenti delle amministrazioni centrali competenti, sentito il consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 del presente decreto. Delle determinazioni di cui sopra sara' data preventivamente notizia alla giunta della provincia autonoma di Bolzano". 2. - La disposizione legislativa abrogata, cioe' l'art. 26, secondo comma, del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, prevedeva quanto segue: "Alle modifiche delle tabelle di cui al primo comma dell'art. 8, rese necessarie da riforme generali degli organici o delle carriere si provvede con la procedura prevista dall'art. 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670". Di particolare rilievo e' il fatto che nell'inverno 1992-93 il Governo aveva proposto alla commissione paritetica per le norme d'attuazione, istituita in base all'art. 107 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige, di sostituire l'anzidetto art. 26 con un'altra norma che per le "modifiche delle tabelle" preveda l'intesa fra le competenti amministrazioni centrali dello Stato ed il consiglio di amministrazione, di cui all'art. 22 del d.P.R. n. 752/1976. Sulla base di tale proposta la commissione paritetica per le norme di attuazione (art. 107 dello statuto) ha approvato il seguente testo sostitutivo dell'art. 26: "Il secondo comma dell'art. 26 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e' cosi' modificato: Alle modifiche delle tabelle di cui al primo comma dell'art. 8, resa necessaria da riforme generali degli organici o delle qualifiche funzionali, si provvede con provvedimenti delle amministrazioni centrali competenti previa intesa del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 del presente decreto e previa informazione della provincia autonoma di Bolzano". 3. - Per tutti i membri della commissione paritetica per le norme d'attuazione (art. 107 dello statuto) aveva particolare rilievo il fatto che le modificazioni delle tabelle fossero soggette ad una intesa fra le competenti "amministrazioni centrali dello Stato" ed il "consiglio di amministrazione" di cui all'art. 22 del d.P.R. n. 752/1976, tanto piu' che del consiglio di amministrazione suddetto fanno parte anche quattro rappresentanti del personale, eletti per una meta' dagli appartenenti al gruppo linguistico italiano e per l'altra meta' dagli appartenenti al gruppo linguistico tedesco, che - come detto sopra - nel loro insieme possono dare un contributo di intesa proficua per il regolare svolgimento della pubblica amministrazione in una zona mistilingue. 4. - Purtroppo l'impugnato art. 2 del d.P.R. 6 luglio 1993, n. 219, ha sostanzialmente e pesantemente modificata la versione originaria sottoposta all'esame della commissione paritetica per le norme d'attuazione (art. 107 dello statuto) ed approvata alla seduta del 19 febbraio 1993. Il cambiamento del testo da "previa intesa" ad un semplice "parere" non costituisce una modifica meramente formale, ma introduce una regolamentazione diversa, tanto da alterare il contenuto sostanziale del testo. E' di tutta evidenza che alla commissione paritetica per le norme d'attuazione (art. 107 dello statuto) doveva essere data la preventiva possibilita' di pronunciarsi in ordine a questa sostanziale modifica apportata al suo testo. 5. - Sul punto la eccellentissima Corte costituzionale si e' piu' volte pronunciata. All'uopo richiamiamo la sentenza n. 37 in data 14 febbraio 1989 la quale ha statuito in termini chiari e concisi che "ai fini di un corretto svolgimento della funzione consultiva prevista dall'art. 107, primo comma, dello statuto speciale, la stessa commissione - come e' possibile desumere anche dall'art. 108, secondo comma - deve essere in grado di esaminare ed esprimere il proprio avviso sugli schemi dei decreti legislativi che il Governo, a conclusione del lavoro preparatorio, si appresta definitivamente ad adottare ai fini dell'attuazione della disciplina statutaria. Il rispetto di tale esigenza, se non conduce a escludere che il Governo possa apportare, dopo il parere della commissione, varianti di carattere formale al testo dei decreti, impedisce invece allo stesso di adottare modificazioni o aggiunte suscettibili di alterare il contenuto sostanziale della disciplina su cui la commissione abbia gia' avuto modo di manifestare il proprio parere, tanto piu' ove tali modificazioni vengano a incidere - come nel caso in esame - sul piano della stessa distribuzione delle competenze tra lo Stato e i soggetti di autonomia". 6. - La corretta interpretazione e la rigorosa osservanza dell'art. 107 dello statuto speciale deve costituire un impegno per il Governo, dando alle minoranze etniche della provincia di Bolzano l'impressione di non essere superate, ma di poter dare nella commissione paritetica per le norme di attuazione (art. 107 dello statuto) un serio e proficuo contributo per l'attuazione dello statuto di autonomia e per la soluzione delle questioni vitali per la pacifica convivenza nella regione. Bisogna riconoscere che finora i testi elaborati dalla commissione paritetica per le norme d'attuazione (art. 107 dello statuto) sono sempre stati posti a base dell'adozione di provvedimenti legislativi - d.P.R. L'opera di tale Commissione paritetica e' stata essenziale per la pacifica convivenza in tale regione e dovra' esserlo anche in futuro. 7. - La violazione dell'art. 107 dello statuto Trentino-Aldo Adige sussiste anche sotto un ulteriore profilo. Il secondo comma dell'art. 26 del d.P.R. n. 752/1976, che dispone la necessita' del ricorso alla procedura dell'art. 107 dello statuto per la modifica delle tabelle, costituisce necessaria applicazione della disciplina statutaria. Infatti, poiche' le tabelle costituiscono parte integrante delle rel- ative norme d'attuazione, la loro modificazione ricade necessariamente nella procedura stabilita dall'art. 107 della Costituzione. Cio' premesso, ben s'intende come le esigenze di tutela dell'autonomia provinciale, sottese alla particolare disciplina procedurale stabilita dall'art. 107 dello statuto (parere della Commissione paritetica), potessero considerarsi sostanzialmente rispettate da una diversa disciplina del secondo comma dell'art. 26 del d.P.R. n. 752/1976 che - come quella che nel caso in questione era stata sottoposta al parere della commissione paritetica - prevedeva una intesa con il consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 del medesimo d.P.R. (nella sua originaria composizione). Ma tale sostanziale equivalenza, conseguente al fatto che l'intesa costituisce il modello piu' "forte" di coordinamento Stato-provincia, certamente non sussiste piu' una volta che il nuovo testo del secondo comma dell'art. 26 del d.P.R. n. 752/1976 richiede un semplice parere della Commissione di cui all'art. 22, presieduta dal commissario del Governo ed oltretutto ormai priva dei rappresentanti elettivi del personale. Pertanto, la disposizione legislativa impugnata, oltre a violare l'art. 107 dello statuto sotto il profilo procedurale, per i motivi gia' detti in precedenza, costituisce una grave violazione dello stesso art. 107 dello statuto anche sotto il profilo sostanziale, per cio' che essa dispone. 8. - Si aggiunga che anche in occasione della chiusura della controversia sul "Pacchetto", il Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 30 gennaio 1992, davanti alla Camera dei deputati ha solennemente dichiarato che: "La corresponsabilita' ed il consenso politico conseguiti sinora tra i poteri centrali e le popolazioni interessate dovranno continuare anche per l'eventuale necessita' di modifiche normative". Tale dichiarazione resa dal Presidente del Consiglio davanti al Parlamento e' stata allegata alla nota 22 aprile 1992 inviata dal Governo italiano a quello austriaco fa parte integrante dell'accordo italo-austriaco dell'aprile 1992. E' di tutta evidenza che anche quest'accordo e' stato violato, in quanto la norma impugnata ha modificato una norma di attuazione dello statuto speciale Trentino-Alto Adige, non solo senza il consenso della popolazione interessata, ma in palese contrasto con quanto espresso (peraltro all'unanimita') da un organo istituzionale ad alto livello, qual'e' la commissione paritetica per le norme d'attuazione.