IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Ha   pronunciato  la  seguente  ordinanza  incidentale  (proc.  n.
 1734/1992 g.i.p.).
    Il p.m. ha richiesto l'emissione di decreto penale di  condanna  a
 carico  di  Caciali  Marietta,  con atto del 29 febbraio 1992, per il
 reato di cui all'art. 1 della  legge  1953,  n.  4,  commesso  il  15
 novembre 1990.
    A  tutt'oggi  non  e'  intervenuto  il chiesto decreto di condanna
 sicche', ai sensi dell'art. 425 del  c.p.p.  (declaratoria  di  causa
 estintiva)  applicabile nell'ambito del procedimento di rigetto della
 richiesta dello stesso p.m. ai sensi dell'art. 459  terzo  comma  del
 c.p.p.,  dovrebbe senz'altro pronunciarsi sentenza di proscioglimento
 ai sensi dell'art. 129 del c.p.p. per avvenuta prescrizione del reato
 de quo, soggetto alla prescrizione di anni due perche' punito con  la
 sola ammenda (art. 157, n. 6 del c.p.).
    In  tali  sensi  la questione esposta appresso risulta rilevante e
 pertinente al caso, poiche' dal suo accoglimento da parte della Corte
 conseguirebbe che,  in  luogo  di  sentenza  di  proscioglimento  per
 avvenuta  prescrizione  del reato, questo giudice emetterebbe decreto
 penale di condanna giusta la richiesta del p.m., in quanto, per altro
 verso,  e'  pacifica   in   punto   di   fatto   la   responsabilita'
 dell'imputato.
    La  questione  di illegittimita' costituzionale viene sollevata in
 riferimento all'art. 160 del c.p., il quale nella nuova  formulazione
 resa  necessaria  dall'entrata  in vigore del Codice di rito del 1988
 non contempla fra gli atti interruttivi la richiesta di emissione  di
 decreto penale, formulata dal p.m. al g.i.p.
    Tale  omissione,  a  parere  del remittente, e' illogica e percio'
 foriera di diseguaglianze fra imputati, affidate alla  casualita'  di
 gestione  dei  processi  da  parte dello stesso p.m., con lesione del
 principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.
    Infatti, non puo' sfuggire che nell'elenco degli  atti  giudiziari
 che comportano l'interruzione del corso della prescrizione ve ne sono
 alcuni  (sentenza  e decreto di condanna) che esprimono senz'altro la
 potesta' punitrice dello Stato a livello piu' pieno; altri (convalida
 di fermo ed arresto)  che  tale  potesta'  punitiva  esprimono  a  un
 livello  piu'  basso;  altri  ancora  (fissazione di udienze di varia
 natura, interrogatorio di  indagati)  a  livello  ancora  piu'  basso
 poiche'  il  compimento  di  tali incombenti non prefigura una futura
 condanna dell'indagato/imputato.
    Sta di fatto che, nonostante l'eterogeneita' di tali  atti  ed  il
 diverso    livello    di    concludenza   verso   l'affermazione   di
 responsabilita' che ciascuno  di  essi  ha,  tutti  essi  sono  stati
 indistintamente  accomunati  nel  novero  degli  atti  che, comunque,
 esprimono una attivita' giudiziaria "sufficiente" a rendere manifesta
 la  volonta'  attuale  dello  Stato  di  perseguire   il   reato   in
 discussione.  Da  questo  catalogo  e'  stata  omessa la richiesta di
 emissione di decreto penale da parte del  p.m.,  con  la  conseguente
 irrilevanza a fini interruttivi di tale atto.
    L'omissione assume profili di vera paradossalita', se nel contempo
 si pone mente al fatto che efficacia interruttiva, invece, posseggono
 la richiesta di rinvio a giudizio (ovvero la citazione c.d. "diretta"
 dello  stesso  p.m.  nei giudizi pretorili) e la presentazione per il
 giudizio direttissimo da parte dello stesso p.m.: vale  a  dire  atti
 non   prefiguranti   necessariamente   una   richiesta   di  condanna
 dell'imputato, all'esito  dell'istruzione  dibattimentale,  da  parte
 dell'organo  d'accusa.  Laddove,  nel vigente micro-sistema delineato
 dall'art.160 del c.p., non possiede efficacia interruttiva del  corso
 della  prescrizione  la  richiesta  non solo di giudicare l'imputato,
 quanto piuttosto di condannarlo.
    Il risultato ultimo e' che l'imputato "semplicemente"  rinviato  a
 giudizio   e'  onerato  di  un  termine  prescrizionale  soggetto  ad
 interruzione e percio' piu' lungo; mentre un  imputato  "addirittura"
 gravato  di  richiesta  di  condanna  (la  richiesta  di emissione di
 decreto penale) e' affrancato dall'interruzione prescrizionale.  Come
 a  dire  che  ad  atto  di maggior portata punitiva corrisponde minor
 efficacia, nell'esprimere l'attualita' della volonta' punitrice dello
 Stato; e viceversa.
    E poiche'  la  scelta  del  giudizio  ordinario  ovvero  del  rito
 speciale  del  decreto  penale compete insindacabilmente al p.m., nel
 decidere se chiedere il  rinvio  a  giudizio  ovvero  l'emissione  di
 decreto   penale,   la  conseguenza  ultima  e'  che  il  periodo  di
 prescrizione dei reati punibili mediante decreto penale  di  condanna
 e'  piu' o meno lungo (a seconda che la sospensione operi o meno) per
 un fattore causale ed imponderabile.
    A  parere  di  questo remittente la norma impugnata e' sicuramente
 incongrua e potenzialmente lesiva del principio di  pari  trattamento
 processuale  dei  soggetti, a parita' di tutte le altre condizioni in
 punto di fatto e di diritto.
    L'emenda  non  puo'  che  avvenire  mediante  addizione  al  testo
 dell'art.  160  del  c.p.  dell'espressione  "  ..  la  richiesta  di
 emissione di decreto di condanna", per riportare a logica ed  equita'
 l'intero micro-sistema delineato dal predetto articolo di legge.