IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nella pubblica udienza del 18
 febbraio 1993 nel proc. pen. n. 6309/92 contro Fatuma  Mohamed  Jusuf
 nata  a  Mogadiscio  il  1›  aprile  1964,  imputata del reato di cui
 all'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990  per  avere  detenuto  mg  169  di
 eroina;
    Considerato  che la quantita' di eroina (mg 169) di cui l'imputata
 e' stata trovata in possesso e' superiore alla dose media giornaliera
 determinata - a norma dell'art. 78, primo comma, lett. a), del d.P.R.
 n. 309/1990 siccome modificato dall'art. 4 del d.l. 12 gennaio 1993,
 n. 3 - in mg 100 del'art. 3 (ed allegate "tabelle") del  decreto  del
 Ministero  della sanita' n. 186/90, ma inferiore al triplo della dose
 stessa;
    Considerato che non ricorrono elementi di  prova  di  destinazione
 allo spaccio della droga detenuta dall'imputata;
    Considerato  che  secondo  l'art.  75  del  citato  d.P.R. siccome
 modificato dall'art. 2 del d.l. n. 3/1993, la fattispecie  criminosa
 di cui all'art. 73 dello stesso d.P.R. ricorre qualora risulti che la
 quantita'  di droga detenuta dall'imputata non "corrisponde alla dose
 individuale abitualmente assunta nelle ventiquattro  ore  secondo  le
 metodiche indicate nello stesso art. 78, primo comma, let. c)";
    Considerato   che  quest'ultima  norma  fa  invece  riferimento  a
 "metodiche  per  quantificare  la  dose  necessaria   alla   esigenza
 individuale  nelle  ventiquattro ore" (demandandone la determinazione
 al decreto del Ministro della sanita');
    Considerato  che  del  tutto  evidente  e' la diversita' tra "dose
 individuale abitualmente assunta" (che esprime una mera abitudine)  e
 "dose   necessaria   alla   esigenza  individuale"  (che  esprime  un
 inderogabile bisogno);
    Considerato  pertanto  che  -  a   prescindere   dalla   difficile
 esperibilita'  delle  "metodiche" prescritte per l'accertamento della
 corrispondenza tra la quantita' di  droga  detenuta  dall'imputato  e
 quella  del  suo  consumo  quotidiano  "abituale" o "necessario" - il
 conflitto fra le due norme sopra  indicate  (art.  75,  primo  comma,
 ultima  parte,  e  art. 78, primo comma, lett. c), determina assoluta
 incertezza della  fattispecie  incriminatrice,  atteso  che  essa  e'
 configurata  nella  prima norma da un fatto - detenzione di quantita'
 eccedente la dose "abituale" da accertarsi con le  metodiche  di  cui
 all'art.  78  -  diverso da quello (eccedenza dalla dose "necessaria"
 descritto da quest'ultimo;
    Considerato che tale  incertezza  lede  il  principio  di  stretta
 legalita'  delle  fattispecie  penali  sancito  nell'art. 25, secondo
 comma, della Costituzione;
    Considerato che il conflitto tra le due norme, da cui discende  la
 denunciata incertezza, potrebbe essere eliminato con la dichiarazione
 di  illegittimita'  costituzionale  del citato art. 75 nella parte in
 cui, nel configurare la  fattispecie  criminosa  come  detenzione  di
 quantita'  di  sostanze  stupefacenti eccedente la "dose abitualmente
 assunta nelle  ventiquattro  ore",  richiama  l'art.  78,  lett.  c),
 nonche',  conseguentemente,  con  la  dichiarazione di illegittimita'
 costituzionale di tale ultima norma;
    Considerato che la questione appare rilevante per il caso di  spe-
 cie,  atteso  che  l'eliminazione  della incertezza della fattispecie
 incriminatrice consentirebbe di individuare la condotta  punibile  in
 ordine alla quale va accertata la responsabilita' dell'imputata;