IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella pubblica udienza del 5 febbraio 1993 nel proc. pen. n. 3012/92 contro Colongo Raimondo nato ad Addis Abebba il 29 ottobre 1968, imputato del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 per avere detenuto mg 290 di eroina; Considerato che la quantita' di eroina (mg 290) di cui l'imputato e' stato trovato in possesso e' superiore alla dose media giornaliera determinata - a norma dell'art. 78, primo comma, lett. a), del d.P.R. n. 309/1990 siccome modificato dall'art. 4 del d.l. 12 gennaio 1993, n. 3 - in mg 100 dell'art. 3 (ed allegate "tabelle") del decreto del Ministero della sanita' n. 186/90, ma inferiore al triplo della dose stessa; Considerato che non ricorrono elementi di prova di destinazione allo spaccio della droga detenuta dall'imputato, che risulta dedito al consumo della predetta sostanza stupefacente; Considerato che, in tale situazione, secondo l'art. 75 del citato d.P.R. siccome modificato dall'art. 2 del d.l. n. 3/1993, la fattispecie criminosa di cui all'art. 73 dello stesso d.P.R. ricorre qualora risulti che la quantita' di droga detenuta dall'imputato non "corrisponde alla dose individuale abitualmente assunta nelle ventiquattro ore secondo le metodiche indicate nello stesso art. 78, primo comma, lett. c)"; Considerato che quest'ultima norma fa invece riferimento a "metodiche per quantificare la dose necessaria alla esigenza individuale nelle ventiquattro ore" (demandandone la determinazione al decreto del Ministro della sanita'); Considerato che del tutto evidente e' la diversita' tra "dose individuale abitualmente assunta" (che esprime una mera abitudine) e "dose necessaria alla esigenza individuale" (che esprime un inderogabile bisogno); Considerato pertanto che - a prescindere dalla difficile esperibilita' delle "metodiche" prescritte per l'accertamento della corrispondenza tra la quantita' di droga detenuta dall'imputato e quella del suo consumo quotidiano "abituale" o "necessario" - il conflitto fra le due norme sopra indicate (art. 75, primo comma, ultima parte, e art. 78, primo comma, lett. c), determina assoluta incertezza della fattispecie incriminatrice, atteso che essa e' configurata nella prima norma da un fatto - detenzione di quantita' eccedente la dose "abituale" da accertarsi con le metodiche di cui all'art. 78 - diverso da quello (eccedenza dalla dose "necessaria" descritto da quest'ultimo; Considerato che tale incertezza lede il principio di stretta legalita' delle fattispecie penali sancito nell'art. 25, secondo comma, della Costituzione; Considerato che la denunciata incertezza potrebbe essere eliminata con la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del citato art. 75 nella parte in cui, nel configurare la fattispecie criminosa, prescrive che la "dose abitualmente assunta nelle ventiquattro ore" debba essere accertata "secondo le metodiche indicate nello stesso art. 78, lett. c)", nonche', conseguentemente, con la dichiarazione di illegittimita' costituzionale di tale ultima norma; Considerato che la questione appare rilevante per il caso di spe- cie, atteso che l'eliminazione della incertezza della fattispecie incriminatrice consentirebbe di individuare la condotta punibile in ordine alla quale va accertata la responsabilita' dell'imputato;