IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nella pubblica udienza del  5
 febbraio  1993 nel proc. pen. n. 3012/92 contro Colongo Raimondo nato
 ad Addis Abebba il  29  ottobre  1968,  imputato  del  reato  di  cui
 all'art.  73  del  d.P.R.  n.  309/1990  per avere detenuto mg 290 di
 eroina;
    Considerato che la quantita' di eroina (mg 290) di cui  l'imputato
 e' stato trovato in possesso e' superiore alla dose media giornaliera
 determinata - a norma dell'art. 78, primo comma, lett. a), del d.P.R.
 n. 309/1990 siccome modificato dall'art. 4 del d.l. 12 gennaio 1993,
 n.  3 - in mg 100 dell'art. 3 (ed allegate "tabelle") del decreto del
 Ministero della sanita' n. 186/90, ma inferiore al triplo della  dose
 stessa;
    Considerato  che  non  ricorrono elementi di prova di destinazione
 allo spaccio della droga detenuta dall'imputato, che  risulta  dedito
 al consumo della predetta sostanza stupefacente;
    Considerato  che, in tale situazione, secondo l'art. 75 del citato
 d.P.R. siccome  modificato  dall'art.  2  del  d.l.  n.  3/1993,  la
 fattispecie  criminosa di cui all'art. 73 dello stesso d.P.R. ricorre
 qualora risulti che la quantita' di droga detenuta dall'imputato  non
 "corrisponde   alla   dose  individuale  abitualmente  assunta  nelle
 ventiquattro ore secondo le metodiche indicate nello stesso art.  78,
 primo comma, lett. c)";
    Considerato   che  quest'ultima  norma  fa  invece  riferimento  a
 "metodiche  per  quantificare  la  dose  necessaria   alla   esigenza
 individuale  nelle  ventiquattro ore" (demandandone la determinazione
 al decreto del Ministro della sanita');
    Considerato che del tutto evidente  e'  la  diversita'  tra  "dose
 individuale  abitualmente assunta" (che esprime una mera abitudine) e
 "dose  necessaria  alla  esigenza  individuale"   (che   esprime   un
 inderogabile bisogno);
    Considerato   pertanto   che   -  a  prescindere  dalla  difficile
 esperibilita' delle "metodiche" prescritte per  l'accertamento  della
 corrispondenza  tra  la  quantita'  di droga detenuta dall'imputato e
 quella del suo consumo quotidiano  "abituale"  o  "necessario"  -  il
 conflitto  fra  le  due  norme  sopra indicate (art. 75, primo comma,
 ultima parte, e art. 78, primo comma, lett.  c),  determina  assoluta
 incertezza  della  fattispecie  incriminatrice,  atteso  che  essa e'
 configurata nella prima norma da un fatto - detenzione  di  quantita'
 eccedente  la  dose  "abituale" da accertarsi con le metodiche di cui
 all'art. 78 - diverso da quello (eccedenza  dalla  dose  "necessaria"
 descritto da quest'ultimo;
    Considerato  che  tale  incertezza  lede  il  principio di stretta
 legalita' delle fattispecie  penali  sancito  nell'art.  25,  secondo
 comma, della Costituzione;
    Considerato che la denunciata incertezza potrebbe essere eliminata
 con la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del citato art.
 75  nella  parte  in  cui,  nel configurare la fattispecie criminosa,
 prescrive che la "dose abitualmente assunta nelle  ventiquattro  ore"
 debba  essere  accertata  "secondo le metodiche indicate nello stesso
 art. 78, lett. c)", nonche', conseguentemente, con  la  dichiarazione
 di illegittimita' costituzionale di tale ultima norma;
    Considerato  che la questione appare rilevante per il caso di spe-
 cie, atteso che l'eliminazione  della  incertezza  della  fattispecie
 incriminatrice  consentirebbe  di individuare la condotta punibile in
 ordine alla quale va accertata la responsabilita' dell'imputato;