IL TRIBUNALE Vista l'istanza di riesame del decreto di sequestro emesso dal g.i.p. presso il tribunale di Venezia in data 26 maggio 1993 nei confronti di Boscolo Massimo; O S S E R V A Nei confronti di Maniero Felice e' pendente procedimento penale per il reato di cui all'art. 416- bis del c.p. La procura della Repubblica di Venezia (direzione distrettuale antimafia) a seguito di indagini svolte dal nucleo operativo dei C.C. e dalla Guardia di finanza ha ritenuto provato che il Maniero, direttamente o per interposta persona, sia titolare o comunque abbia la disponibilita' di numerosi beni del tutto sproporzionati ai suoi redditi e che, pertanto, sia configurabile nei suoi confronti il reato di cui all'art. 12-quinquies del d.l. n. 306/1992. Conseguentemente ha provveduto a richiedere al g.i.p. (che ha accolto la richiesta) il sequestro preventivo di detti beni tra cui l'autovettura Volkswagen Corrado VE 848905 intestata a Boscolo Massimo. Ora, con ordinanza in data odierna relativa ad altro riesame del tutto analogo, questo tribunale ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, del d.l. n. 306/1992 sollevata dai difensori. Coerenza vuole che la stessa questione venga sollevata, questa volta d'ufficio, anche in questa sede per le medesime ragioni. Presupposto del reato di cui al citato art. 12-quinquies e' la pendenza a carico di un determinato soggetto di un procedimento penale per una delle ipotesi criminose tassativamente indicate o di procedimento per l'applicazione di una misura preventiva. Orbene la semplice pendenza di un procedimento penale appare un fatto scarsamente significativo perche' provvisorio e tale da non comportare un accertamento definitivo di responsabilita' quale, solo, consegue ad una sentenza di condanna irrevocabile. E poiche', per il disposto dell'art. 27, primo comma, della Costituzione, fino a tale condanna l'imputato non e' considerato colpevole considerare la pendenza di un procedimento penale presupposto della sussistenza di un altro reato appare in contrasto con la presunzione di non colpevolezza sancita dalla citata norma costituzionale. Tale contrasto si configura, poi, come ancora piu' radicale ove si consideri che la formulazione dell'art. 12-quinquies comporta che l'esito del procedimento penale relativo al reato presupposto e' del tutto ininfluente sul reato previsto da tale norma nel senso che questo continuera' a sussistere anche in caso di sentenza assolutoria. Peraltro tale disciplina oltre che col gia' citato art. 27, secondo comma, della Costituzione si pone in contrasto anche col principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Carta costituzionale in quanto viene a sottoporre alla medesima sanzione penale due situazioni completamente diverse tra loro e cioe' quella di chi venga successivamente assolto dal reato presupposto e quella di chi venga, invece, condannato per tale reato. Come pure si pone in contrasto col principio di ragionevolezza sancito dalla medesima norma costituzionale perche' una circostanza di scarso significato, per motivi sopra esposti, quale la pendenza di un procedimento penale per determinati reati non puo' giustificare razionalmente un trattamento radicalmente diverso di due situazioni sostanzialmente analoghe e cioe' la situazione di chi sia in possesso di beni del tutto sproporzionati al suo reddito e che, avendo tale pendenza viene sottoposto a sanzione penale, e chi vi si trovi nella medesima situazione patrimoniale e che, non avendo tale pendenza, e' immune da qualsiasi sanzione. Ritenuta, pertanto, la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata e la sua rilevanza giacche' la norma oggetto del giudizio di costituzionalita' costituisce il fondamento della misura cautelare che deve essere sottoposta a riesame da parte di questo tribunale. Rilevato che, pertanto, il presente procedimento di riesame deve essere obbligatoriamente sospeso come disposto dall'art. 23, secondo comma, della legge n. 87/1953 e che tale sospensione e' applicabile anche alla procedura del riesame come ritenuto dalla suprema Corte con le sentenze 3 luglio 1992, sezione prima e 7 luglio 1992, sezione sesta. Considerato che tale sospensione riguarda evidentemente anche il termine per la decisione previsto dall'art. 309, nono comma, del c.p.p. e cio' per il disposto dell'art. 173, secondo comma, del c.p.p.