IL VICE PRETORE ONORARIO
    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al
 n. 1577 del ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno  1992,
 promosso  da  Priori  Mario,  residente a Centobuchi di Monteprandone
 rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Francesco  Angellotti  e   dalla
 dott.ssa  Antonella  Rossini  ed  elettivamente domiciliato presso lo
 studio del primo in San Benedetto del Tronto, via Tagliamento  n.  23
 contro   Sergiacomi   Rita,  Malizia  Dino,  rappresentati  e  difesi
 dall'avv. Luisa Puzielli ed elettivamente domiciliati presso  il  suo
 studio in San Benedetto del Tronto, via G. Moretti n. 61.
    Letti gli atti di causa e sciogliendo la riserva che precede.
                              R I L E V A
    Sulla domanda proposta da Priori Mario contro i signori Sergiacomi
 Rita  e  Malizia  Dina, coniugi, avente ad oggetto il pagamento della
 provvigione per l'attivita' di mediatore che  lo  stesso  afferma  di
 avere  svolto in vista della vendita, da parte dei convenuti e per la
 somma di L. 340.000.000 di un rustico ed annesso terreno, i convenuti
 medesimi hanno eccepito, nel merito, l'assenza di qualsiasi incarico,
 anche  implicito,  da  essi  mai  conferito,  teso  a   favorire   la
 conclusione    della    vendita;    inoltre,    hanno   eccepito   la
 inammissibilita' della domanda sulla base  della  mancata  iscrizione
 nel  ruolo  dei mediatori del sig. Priori (art. 2 della legge 2 marzo
 1989, n. 39),  iscrizione  che,  secondo  l'art.  6  della  legge  n.
 39/1989, costituisce condizione inderogabile per esigere il pagamento
 della provvigione.
    L'attore  ha  impugnato e contestato le deduzioni del convenuto ed
 ha in particolare eccepito  -  chiedendo  fosse  rimessa  alla  Corte
 costituzionale    la   questione   relativa   -   la   illegittimita'
 costituzionale dell'art. 6 della legge n. 39/1989 nella parte in  cui
 limita  e  riserva  il diritto alla provvigione solo a coloro i quali
 siano  iscritti  nei  ruoli  dei   mediatori,   iscrizione   che   e'
 obbligatoria  in  virtu'  dell'art.  2 nn. 1 e 4 anche per coloro che
 svolgono l'attivita'  in  modo  occasionale  o  discontinuo,  come  e
 appunto nel caso del Priori.
    Avendo  la  istanza  di illegittimita' costituzionale carattere di
 pregiudizialita' rispetto al merito della causa, il v.p.o., prima  di
 affrontare l'istruzione della stessa, ha assegnato ai difensori delle
 parti un termine entro cui depositare note illustrative, riservandosi
 la decisione.
    La  lettura  delle  note  predette  ed  il  dovere  del giudice di
 verificare  la  sola  non  manifesta   infondatezza,   impongono   la
 trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale,  reputando il
 giudicante   non   manifestamente   infondata   la    questione    di
 costituzionalita' sollevata dall'attore.
    La  questione  e'  rilevante  non  potendosi  definire il giudizio
 indipendentemente dall'art. 6 della legge 2 marzo 1989, n. 89.
    Inoltre la questione, come gia' detto, non  appare  manifestamente
 infondata,  essendo state sollevate dall'attore e gia' da parte della
 dottrina diverse perplessita' sulla  opportunita'  di  una  normativa
 cosi'   penetrante  e  restrittiva,  estesa  anche  all'attivita'  di
 mediazione esercitata in modo occasionale o discontinuo.
    Il   mediatore,   fin  dall'antichita',  ha  svolto  un  ruolo  di
 rinosciuto  valore  nella  promozione  dell'incontro  tra  le   parti
 contraenti,  non  richiedendosi  d'altro  canto  particolari  doti  o
 qualificazioni professionali.
    L'evoluzione  dei  commerci  ha  richiesto   successivamente   una
 regolamentazione piu' dettagliata della mediazione, che comunque fino
 alla legge n. 39/1989 e' stata governata dal principio della liberta'
 di  mediazione  potendo  chiunque  fungere da sensale mediatore nelle
 contrattazioni.
    L'art. 41/1 della Costituzione, per  cui  "l'iniziativa  economica
 privata  e'  libera"  e gli artt. 4 e 35 della Costituzione, il primo
 dei quali sancisce il diritto al lavoro, e l'altro tutela  il  lavoro
 in  tutte  le sue forme ed applicazioni, riguardano anche l'attivita'
 mediatoria,  la  quale,  soprattutto  nel  settore  "civile",   cioe'
 relativo  al commercio di beni immobili non tra operatori commerciali
 del settore, ma tra cittadini comuni, si caratterizza ancora per  una
 evidente elementarita'.
    Infatti,  mentre  per  le  ipotesi  contemplate  ai  nn.  3, 4 e 5
 dell'art.  3  della  legge  n.  39/1989  (affidamento   agli   agenti
 immobiliari  di  incarichi di perizia e consulenza tecnica in materia
 immobiliare da parte di enti pubblici;  diritto  di  essi  ad  essere
 inclusi  nel ruolo dei periti e degli esperti, tenuto dalle camere di
 commercio, nonche' negli elenchi  dei  consulenti  tecnici  presso  i
 tribunali;  esercizio  dell'attivita' in oggetto per conto di imprese
 organizzate anche in forma  societaria)  e'  sicuramente  ravvisabile
 l'esigenza   di   una   specializzazione   e  particolare  competenza
 professionale,  da  riscontrasi  e  tutelarsi  con  l'iscrizione   in
 apposito  ruolo,  volto  soprattutto  a  proteggere l'interesse ed il
 risparmio dell'utenza, non altrettanto puo'  dirsi  a  proposito  del
 mediatore  occasionale o che esercita in modo discontinuo l'attivita'
 di mediazione nella sua forma piu' elementare, ossia tradizionalmente
 intesa come avvicinamento delle parti interessate.
    Il combinato disposto degli artt. 2 e 6 legge citata,  che  impone
 l'iscrizione   al   ruolo  di  mediatori  includendovi  anche  quelli
 occasionali, ed eleva detta iscrizione a requisito indefettibile  per
 l'esercizio del diritto alla provvigione, unitamente all'art. 8 legge
 citata  che,  oltre  all'obbligo  di  restituire  la provvigione gia'
 eventualmente percepita, prevede sanzioni amministrative e,  dopo  la
 terza  infrazione,  anche  penali,  a  carico  di  colui che eserciti
 l'attivita' senza essere iscritto  ai  ruoli,  individua  un  assetto
 normativo della materia di tipo restrittivo, che finisce per tagliare
 fuori  dal  mercato  la  tradizionale figura del sensale mediatore, a
 vantaggio delle piu' forti ed organizzate categorie degli  agenti  di
 affari.
    Inoltre  la  difesa  dell'attore  evidenzia, non in relazione alle
 gia' citate figure ed ipotesi di cui ai nn. 3, 4 e 5 art.  2  ma  con
 riguardo  al  comune  mediatore,  il carattere incongruo ed eccessivo
 delle regole di cui all'art. 2, n.  3,  lettera  e)  della  legge  n.
 39/1989   in   cui  e'  prescritto,  per  l'iscrizione  all'albo,  in
 alternativa al diploma di scuola secondaria  superiore  di  indirizzo
 commerciale  o  alla  laurea  in materie commerciali o giuridiche, il
 superamento di un apposito "esame diretto ad accertare l'attitudine e
 la capacita' professionale dell'aspirante in  relazione  al  ramo  di
 mediatore prescelto, dopo due anni di praticantato presso una impresa
 esercente  l'attivita'  di  mediazione  o  dopo  la  frequenza  di un
 apposito corso preparatorio".
    Dette   argomentazioni   depongono  maggiormente  a  favore  della
 incostituzionalita'  dell'art.  6  legge  citata  nella  parte   gia'
 indicata,  se riferita alla mediazione praticata in modo occasionale:
 in essa non trova giustificazione l'individuazione  di  un  interesse
 pubblico  da  tutelare  di  tale rilievo da comportare la sostanziale
 scomparsa del mediatore tradizionale  ed  in  particolare  di  quello
 occasionale.
    La  piu'  recente  dottrina  e'  in  linea  con tale impostazione:
 Zaccaria (La Mediazione, Cedam 1992, p. 71 e ss. n. 6, p.  73  ultimo
 paragrafo) cosi' afferma e conclude: "Sembra difficile .. individuare
 un   interesse   di  carattere  generale  in  grado  di  giustificare
 l'esistenza di un ruolo nel quale debbano  essere  iscritti  anche  i
 soggetti  che  un'attivita'  di mediazione intendono svolgere in modo
 occasionale. E per questo motivo crediamo  che  la  costituzionalita'
 della  nuova  disciplina  del  ruolo  dei mediatori introdotta con la
 legge n. 39/1989, nella parte in cui riserva agli iscritti nel  ruolo
 medesimo  anche l'esercizio discontinuo o occasionale dell'attivita',
 possa essere revocata in dubbio, in quanto lesiva  dei  principi  che
 tutelano la liberta' di lavoro e di iniziativa economica privata".
    Ne'  la  preoccupazione,  chiaramente  giusta  e comprensibile, di
 reprimere  l'eventuale  abusivismo   e   l'evasione   fiscale,   puo'
 giustificare,  anche e soprattutto nel caso di attivita' discontinua,
 l'obbligo della iscrizione e la  sua  elevazione  a  presupposto  per
 esercitare  il  diritto  alla  provvigione,  quando  cio'  si traduce
 oggettivamente nella eliminazione degli operatori occasionali.