IL VICE PRETORE ONORARIO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n. 1577 del ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 1992, promosso da Priori Mario, residente a Centobuchi di Monteprandone rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Angellotti e dalla dott.ssa Antonella Rossini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in San Benedetto del Tronto, via Tagliamento n. 23 contro Sergiacomi Rita, Malizia Dino, rappresentati e difesi dall'avv. Luisa Puzielli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in San Benedetto del Tronto, via G. Moretti n. 61. Letti gli atti di causa e sciogliendo la riserva che precede. R I L E V A Sulla domanda proposta da Priori Mario contro i signori Sergiacomi Rita e Malizia Dina, coniugi, avente ad oggetto il pagamento della provvigione per l'attivita' di mediatore che lo stesso afferma di avere svolto in vista della vendita, da parte dei convenuti e per la somma di L. 340.000.000 di un rustico ed annesso terreno, i convenuti medesimi hanno eccepito, nel merito, l'assenza di qualsiasi incarico, anche implicito, da essi mai conferito, teso a favorire la conclusione della vendita; inoltre, hanno eccepito la inammissibilita' della domanda sulla base della mancata iscrizione nel ruolo dei mediatori del sig. Priori (art. 2 della legge 2 marzo 1989, n. 39), iscrizione che, secondo l'art. 6 della legge n. 39/1989, costituisce condizione inderogabile per esigere il pagamento della provvigione. L'attore ha impugnato e contestato le deduzioni del convenuto ed ha in particolare eccepito - chiedendo fosse rimessa alla Corte costituzionale la questione relativa - la illegittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge n. 39/1989 nella parte in cui limita e riserva il diritto alla provvigione solo a coloro i quali siano iscritti nei ruoli dei mediatori, iscrizione che e' obbligatoria in virtu' dell'art. 2 nn. 1 e 4 anche per coloro che svolgono l'attivita' in modo occasionale o discontinuo, come e appunto nel caso del Priori. Avendo la istanza di illegittimita' costituzionale carattere di pregiudizialita' rispetto al merito della causa, il v.p.o., prima di affrontare l'istruzione della stessa, ha assegnato ai difensori delle parti un termine entro cui depositare note illustrative, riservandosi la decisione. La lettura delle note predette ed il dovere del giudice di verificare la sola non manifesta infondatezza, impongono la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, reputando il giudicante non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' sollevata dall'attore. La questione e' rilevante non potendosi definire il giudizio indipendentemente dall'art. 6 della legge 2 marzo 1989, n. 89. Inoltre la questione, come gia' detto, non appare manifestamente infondata, essendo state sollevate dall'attore e gia' da parte della dottrina diverse perplessita' sulla opportunita' di una normativa cosi' penetrante e restrittiva, estesa anche all'attivita' di mediazione esercitata in modo occasionale o discontinuo. Il mediatore, fin dall'antichita', ha svolto un ruolo di rinosciuto valore nella promozione dell'incontro tra le parti contraenti, non richiedendosi d'altro canto particolari doti o qualificazioni professionali. L'evoluzione dei commerci ha richiesto successivamente una regolamentazione piu' dettagliata della mediazione, che comunque fino alla legge n. 39/1989 e' stata governata dal principio della liberta' di mediazione potendo chiunque fungere da sensale mediatore nelle contrattazioni. L'art. 41/1 della Costituzione, per cui "l'iniziativa economica privata e' libera" e gli artt. 4 e 35 della Costituzione, il primo dei quali sancisce il diritto al lavoro, e l'altro tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, riguardano anche l'attivita' mediatoria, la quale, soprattutto nel settore "civile", cioe' relativo al commercio di beni immobili non tra operatori commerciali del settore, ma tra cittadini comuni, si caratterizza ancora per una evidente elementarita'. Infatti, mentre per le ipotesi contemplate ai nn. 3, 4 e 5 dell'art. 3 della legge n. 39/1989 (affidamento agli agenti immobiliari di incarichi di perizia e consulenza tecnica in materia immobiliare da parte di enti pubblici; diritto di essi ad essere inclusi nel ruolo dei periti e degli esperti, tenuto dalle camere di commercio, nonche' negli elenchi dei consulenti tecnici presso i tribunali; esercizio dell'attivita' in oggetto per conto di imprese organizzate anche in forma societaria) e' sicuramente ravvisabile l'esigenza di una specializzazione e particolare competenza professionale, da riscontrasi e tutelarsi con l'iscrizione in apposito ruolo, volto soprattutto a proteggere l'interesse ed il risparmio dell'utenza, non altrettanto puo' dirsi a proposito del mediatore occasionale o che esercita in modo discontinuo l'attivita' di mediazione nella sua forma piu' elementare, ossia tradizionalmente intesa come avvicinamento delle parti interessate. Il combinato disposto degli artt. 2 e 6 legge citata, che impone l'iscrizione al ruolo di mediatori includendovi anche quelli occasionali, ed eleva detta iscrizione a requisito indefettibile per l'esercizio del diritto alla provvigione, unitamente all'art. 8 legge citata che, oltre all'obbligo di restituire la provvigione gia' eventualmente percepita, prevede sanzioni amministrative e, dopo la terza infrazione, anche penali, a carico di colui che eserciti l'attivita' senza essere iscritto ai ruoli, individua un assetto normativo della materia di tipo restrittivo, che finisce per tagliare fuori dal mercato la tradizionale figura del sensale mediatore, a vantaggio delle piu' forti ed organizzate categorie degli agenti di affari. Inoltre la difesa dell'attore evidenzia, non in relazione alle gia' citate figure ed ipotesi di cui ai nn. 3, 4 e 5 art. 2 ma con riguardo al comune mediatore, il carattere incongruo ed eccessivo delle regole di cui all'art. 2, n. 3, lettera e) della legge n. 39/1989 in cui e' prescritto, per l'iscrizione all'albo, in alternativa al diploma di scuola secondaria superiore di indirizzo commerciale o alla laurea in materie commerciali o giuridiche, il superamento di un apposito "esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacita' professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediatore prescelto, dopo due anni di praticantato presso una impresa esercente l'attivita' di mediazione o dopo la frequenza di un apposito corso preparatorio". Dette argomentazioni depongono maggiormente a favore della incostituzionalita' dell'art. 6 legge citata nella parte gia' indicata, se riferita alla mediazione praticata in modo occasionale: in essa non trova giustificazione l'individuazione di un interesse pubblico da tutelare di tale rilievo da comportare la sostanziale scomparsa del mediatore tradizionale ed in particolare di quello occasionale. La piu' recente dottrina e' in linea con tale impostazione: Zaccaria (La Mediazione, Cedam 1992, p. 71 e ss. n. 6, p. 73 ultimo paragrafo) cosi' afferma e conclude: "Sembra difficile .. individuare un interesse di carattere generale in grado di giustificare l'esistenza di un ruolo nel quale debbano essere iscritti anche i soggetti che un'attivita' di mediazione intendono svolgere in modo occasionale. E per questo motivo crediamo che la costituzionalita' della nuova disciplina del ruolo dei mediatori introdotta con la legge n. 39/1989, nella parte in cui riserva agli iscritti nel ruolo medesimo anche l'esercizio discontinuo o occasionale dell'attivita', possa essere revocata in dubbio, in quanto lesiva dei principi che tutelano la liberta' di lavoro e di iniziativa economica privata". Ne' la preoccupazione, chiaramente giusta e comprensibile, di reprimere l'eventuale abusivismo e l'evasione fiscale, puo' giustificare, anche e soprattutto nel caso di attivita' discontinua, l'obbligo della iscrizione e la sua elevazione a presupposto per esercitare il diritto alla provvigione, quando cio' si traduce oggettivamente nella eliminazione degli operatori occasionali.