Ricorso per conflitto di attribuzioni della Provincia Autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale Gianni Bazzanella, autorizzato con deliberazione della giunta provinciale n. 12549 del 10 settembre 1993, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, largo della Gancia 1, come da mandato speciale a rogito del notaio dott. Pierluigi Mott di Trento in data 13 settembre 1993, n. 59067 di rep., contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore in relazione al d.m. del tesoro del 16 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 1993, e recante "modificazioni al decreto ministeriale 5 dicembre 1991 in tema di procedure per la contrazione di mutui, rimborso oneri relativi al programma di edilizia sanitaria". L'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, finanziati mediante operazioni di mutuo "che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare .. secondo modalita' e pocedure da stabilirsi con decreto del Ministero del tesoro, di concetto con il Ministro della sanita'" (primo comma). Al Ministro della sanita' e' demandato altresi' il compito di definire i criteri generali per la programmazione degli interventi (secondo comma), mentre "le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano predispongono .. il programma degli interventi di cui chiedono il finanziamento" (quarto comma): sulla base dei programmi regionali il Ministero predispone il programma nazionale che viene sottoposto al Cipe, il quale determina "le quote di mutuo che le regioni e le prov- ince autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nei diversi esercizi" (quinto comma). L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a carico del bilancio dello Stato (sesto comma). Le modalita' e le procedure per l'assunzione dei mutui in questione erano finora stabilite dal d.m. tesoro 5 dicembre 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1992 (sostitutivo del precedente d.m. 7 dicembre 1988), il quale, parimenti, prevedeva in modo espresso l'assegnazione dei mutui, oltre che alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano (art. 1, primo comma; e cfr. anche art. 5, terzo comma; art. 6, terzo comma). Ora il Ministro del tesoro, con decreto del 16 luglio 1993 ha ritenuto di procedere ad una "nuova stesura del testo" del predetto decreto 5 dicembre 1991, "al fine di non creare problemi di ordine interpretativo agli enti ed istituzioni creditizie" (cfr. l'ultimo capoverso delle premesse del decreto impugnato). Il nuovo decreto, nel disciplinare dette modalita' e procedure, fa pero' riferimento solo alle "Regioni" (oltre che agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ammessi a usufruire direttamente dei finanziamenti in questione, ai sensi dell'art. 4, quindicesimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412), e non piu' alle province autonome di Trento e di Bolzano (cfr. artt. 1, primo comma; 3, primo, secondo e terzo comma; 6, primo e terzo comma; 7, primo comma). Tale omissione non puo' d'altra parte considerarsi come una mera variazione letterale, nonostante la quale si debba intendere riferita la disciplina anche alle province autonome (come e' d'uopo quando gli atti normativi facciano genericamente riferimento alle regioni, trattando materie sulle quali alla competenza delle regioni corrisponde in Trentino-Alto Adige quella delle province autonome): poiche' il decreto impugnato reca, nell'ottavo capoverso delle premesse, la seguente dizione: "visto l'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, recante le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con il quale e' stato stabilito che nelle materie di competenza propria regionale o provinciale le amministrazioni statali comprese quelle autonome e gli enti dipendenti dallo Stato non possono disporre spese ne' concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o contributi per attivita' nell'ambito del territorio regionale e provinciale". Secondo il Ministro, dunque, l'art. 4 del d.lgs n. 266/1992 precluderebbe l'applicazione, in Trentino-Alto Adige, e a favore delle province autonome di Trento e Bolzano, dell'art. 20 della legge n. 67 del 1988, che pure fa espresso riferimento alle medesime prov- ince autonome; e dunque le strutture sanitarie pubbliche del Trentino-Alto Adige non potrebbero usufruire dei finanziamenti, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, previsti da tale disposizione legislativa. Ma tale interpretazione della norma di attuazione non e' fondata. L'art. 4 in parola e' contenuto in un decreto legislativo che detta "norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino- Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di indirizzo e coordinamento". Le nuove norme di attuazioni "in materia di finanza regionale e provinciale" sono invece contenute nel d.lgs n. 266/1992, n. 268. L'art. 4 del d.lgs. n. 266/1992 e' intitolato "funzioni amministrative", ed e' volto a stabilire alcuni limiti all'attivita', appunto amministrativa, dello Stato e degli enti statali nelle materie di competenza delle regioni o delle province: stabilendo, al primo comma, che in dette materie la legge non puo' attribuire funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative, di- verse da quelle spettanti allo Stato secondo le norme statutarie e di attuazione; prescrivendo, al secondo comma, un obbligo di informazione reciproca fra uffici statali e regionali o provinciali, circa le violazioni accertate di norme o provvedimenti rispettivamente regionali o provinciali, ovvero statali; disponendo infine, al terzo comma, che, "fermo restando quanto disposto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nelle materie di cui al primo comma le amministrazioni statali, comprese quelle autonome, e gli enti dipendenti dallo Stato non possono disporre spese ne' concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o contributi per attivita' nell'ambito del territorio regionale o provinciale". Come e' evidente - dal suo tenore, dalla sua collocazione e dalla sua ratio - questa disposizione e' volta a precludere allo Stato attivita' amministrativa di spesa diretta nella regione, cioe' interventi a carico del bilancio dello Stato o degli enti statali comportanti erogazione di fondi per opere, trasferimenti a imprese o a famiglie, contributi a enti pubblici sub-provinciali: interventi che - attraverso il finanziamento - realizzerebbero ingerenze statali nell'ambito della competenza amministrativa spettante alle regioni e alle provincie autonome. Nulla ha a che vedere tale disposizione, invece, con il problema dei trasferimenti finanziari dello Stato a favore delle province autonome (o della regione), cioe' con il problema del finanziamento delle attivita' amministrative delle province: problema, questo, che e' risolto viceversa dalle norme statutarie e di attuazione in materia di finanza regionale e provinciale, la cui disciplina e' espressamente richiamata dall'art. 4, terzo comma, d.lgs n. 266/1992 laddove esso stabilisce che "resta fermo" quanto disposto dallo statuto e dalle relative norme di attuazione. In particolare, com'e' noto, lo statuto prevede, a questo fine, oltre ad una limitata autonomia tributaria (artt. 72 e 73), la devoluzione alla regione e alle province autonome del gettito o di quote del gettito di tributi o di altre entrate erariali (artt. 69, 70, 71, 75, 78), e sancisce espressamente l'applicazione anche alle province autonome di Trento e Bolzano dell'art. 119, terzo comma, della Costituzione, relativo ai contributi speciali erogati dallo Stato per scopi determinati (art. 79). L'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 - cui questa Corte attribuisce, com'e' noto, significato e portata di norme di attuazione immodificabili al di fuori del meccanismo dell'accordo fra Stato e regione o province autonome previsto dall'art. 104 dello statuto (cfr. sentt. n. 116/1991; n. 123/1992; n. 356 del 1992) - stabilisce non solo che "le province autonome partecipano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo i criteri e le modalita' per gli stessi previsti" (primo comma), ma anche che "i finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale, in cui sia previsto il riparto per l'utilizzo a favore delle regioni, sono assegnati alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali nell'ambito del corrispondente settore" (secondo comma). A sua volta l'art. 12 del d.lgs 16 marzo 1992, n. 268 - contenente proprio le norme di attuazione in materia di finanza, ed entrato in vigore contemporaneamente al d.lgs n. 266/1992, ma recante un numero posteriore - conferma esplicitamente l'applicabilita' dell'art. 5 legge n. 386/1989 alle province autonome, stabilendo che le disposizioni in ordine alle procedure e alla distribuzione dei fondi di cui a detto art. 5, secondo e terzo comma, "si applicano con riferimento alle leggi statali di intervento ivi previste, anche se le stesse non sono espressamente richiamate" (primo comma), e che "in caso di assegnazione di finanziamenti ai sensi dell'art. 5, secondo coma" predetto, "i relativi stanziamenti di spesa sono comunque iscritti nel bilancio provinciale nella misura necessaria per far fronte rispettivamente agli impegni ed ai programmi previsti per l'esercizio in corso, salvo l'obbligo di compensare gli eventuali minori stanziamenti rispetto alle assegnazioni con maggiori stanziamenti negli esercizi successivi" (secondo comma). L'art. 4, terzo comma, del d.lgs n. 266/1992 non puo' dunque in nessun modo essere interpretato come preclusivo all'assegnazione alle province autonome dei finanziamenti statali a destinazione vincolata disposti da leggi statali a favore delle regioni. Esso tende a garantire le province da possibili invasioni del proprio ambito di competenza da parte dello Stato a mezzo di interventi diretti di spesa, non certo a precludere il finanziamento delle province mediante trasferimenti dal bilancio dello Stato a quello delle province stesse, che sono anzi espressamente previsti dallo statuto e dalle norme di attuazione. Tali interventi finanziari - a differenza di quelli esplicantisi in forma di spesa statale diretta - non ledono le attribuzioni provinciali in quanto mettono i relativi mezzi a disposizione delle province e sono assegnati nel rispetto dell'autonomia provinciale quanto all'attivita' di impiego dei finanziamenti medesimi (a tal fine valendo le garanzie di cui ai citati art. 5 della legge n. 386/1989 e 12 del d.lgs n. 268/1992). Sul piano testuale questa, che e' l'unica interpretazione plausibile della norma in questione, e' confermata non solo dall'espresso richiamo alle norme statutarie e di attuazione il cui disposto "resta fermo", ma anche dal riferimento a spese o contributi "per attivita' nell'ambito del territorio regionale o provinciale". Tale precisazione da un lato ribadisce l'intento di incidere sul finanziamento delle attivita' e non sui meccanismi di trasferimento finanziario dello Stato alle Province (vietando cioe' solo finanziamenti statali diretti che "saltino" le province e restino estranei al bilancio di questa). Dall'altro lato la precisazione in esame, secondo cui si vietano spese per attivita' "nell'ambito del territorio regionale o provinciale" rende palese che ci si riferisce non gia' ai casi di riparto di somme fra le regioni, bens/' alla destinazione finale delle somme dirette a finanziare determinate attivita': per questo si fa menzione dell'ambito del territorio regionale o provinciale; menzione che non avrebbe alcun senso se si volesse riferire la norma anche ai trasferimenti a favore del bilancio delle province. Palesemente, dunque, risulta lesivo dell'autonomia finanziaria, amministrativa e programmatoria della provincia il decreto impugnato, la' dove tende ad escludere le Province autonome dal riparto dei finanziamenti statali previsti a favore delle regioni per investimenti nell'ambito della sanita'.