LA CORTE D'APPELLO Decidendo sull'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 458, primo comma, del c.p.p. proposta dalla difesa degli appellanti sotto il duplice profilo di contrasto con l'art. 24/2 e con l'art. 3/1 della Costituzione. O S S E R V A Sotto il primo profilo la questione si basa sulla mancata previsione, nella norma impugnata, della decorrenza anche dalla comunicazione al difensore, anziche' soltanto dalla notificazione all'imputato, del termine per proporre la richiesta di giudizio immediato; ovviamente la questione avra' rilievo nel solo caso in cui la comunicazione al difensore sia successiva alla notificazione all'imputato, ma cosi' e' avvenuto nel caso di esame, in cui pertanto la questione appare rilevante nel giudizio. La Corte costituzionale ha gia' ritenuto la questione manifestamente infondata con la ordinanza 12-28 dicembre 1990, n. 588, sulla considerazione che il termine assegnato all'imputato - unico titolare del diritto di richiedere il giudizio abbreviato - e' ampio a sufficienza per consentire al destinatario di consultarsi con il proprio difensore prima della scadenza, ricevendone le informazioni tecniche necessarie per esercitare a ragion venuta la facolta' di scelta fra i vari riti; e' tuttavia dato osservare che l'imputato avrebbe comunque, e sempre, la facolta' di consultare un legale per garantirsi i vantaggi di una difesa tecnica, anche se la legge non prevedesse la necessita' di un avviso del giudizio al difensore; tale avviso deve pertanto servire ad altro scopo, che sara' certamente, innanzi tutto, quello di avvertire tempestivamente uno dei soggetti necessari del processo della fissazione di questo; si puo' tuttavia ipotizzare anche un altro scopo della detta comunicazione, e cioe' quello di assicurare nella massima misura possibile la difesa dell'imputato, mettendo il suo difensore in condizione di assumere l'iniziativa sollecitando il proprio assistito ad adottare le eventuali iniziative tecniche per lui convenienti, anche nel caso in cui, per ignoranza od altro motivo, quest'ultimo trascuri di rivolgersi di propria iniziativa al difesore; non sembra dubbio, d'altra parte, che una simile concezione puo' rientrare nel quadro, inteso nella sua piu' lata estensione sostanziale, del favore per l'esercizio del diritto di difesa, quale e' contemplato dall'art. 24 della Costituzione; cosi' intesa, la interpretazione qui ipotizzata appare coerente nella piu' ampia misura con la ratio della giurisprudenza che inquadra il mancato avviso al difensore come un vizio di nullita'; sotto questo profilo, non trattato dalla precedente pronuncia della Corte costituzionale, la questione non appare pertanto manifestamente infondata e deve essere rimessa al giudizio della Corte suddetta; va aggiunto infine che la prospettata soluzione appare compatibile con la necessaria celerita' del rito abbreviato poiche' la differente scadenza dei termini potra' essere presumibilmente nell'ordine di giorni e non di piu'. Sotto il profilo dell'art. 3, invece, la questione appare manifestamente infondata perche' le differenze di trattamento appaiono riferibili a diverse situazioni di fatto, e quindi non sussiste una ipotesi di differente trattamento di casi uguali.