Ricorso per regolamento di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, e' domiciliato, contro il presidente della giunta della provincia autonoma di Bolzano, in relazione e per l'annullamento (previa sospensione) del decreto del presidente del consiglio provinciale di Bolzano 22 luglio 1993, n. 70/93 (in suppl. ord. n. 1 al bollettino ufficiale 3 agosto 1993, n. 36) recante "Accordo compartimentale relativo al triennio 1991-93 per il personale del consiglio della provincia autonoma di Bolzano", siccome emanato in violazione degli artt. 3, 97 e 116 della Costituzione nonche' dell'art. 8, n. 1, dello statuto speciale (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670), in relazione agli artt. 1, secondo comma, e 13 legge 29 marzo 1983, n. 93; e 1 e 7 della legge provinciale 13 marzo 1990, n. 6, ed all'art. 7 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438). 1. - Per contenere il disavanzo pubblico e fronteggiare, con interventi adeguati, l'attuale, grave situazione economica e finanziaria, il d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438) ha - tra le altre misure - dettato incisive disposizioni in materia di pubblico impiego, traducentisi in un sostanziale "congelamento", fino al 31 dicembre 1993, del trattamento economico dei dipendenti pubblici appartenenti ai comparti di cui alla legge-quadro n. 93/1983 (alle cui disposizioni, che costituiscono norme fondamentali di riforma economica-sociale, la provincia di Bolzano ha conformato la propria normativa con legge 13 marzo 1990, n. 6). In particolare, l'art. 7 del citato d.l. n. 384/1992 ha stabilito, al primo comma (ed in deroga implicita all'art. 13, primo e secondo comma, della legge n. 93/1983) l'ultrattivita' della vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto (tenuta "ferma" sino al 31 dicembre 1993), al tempo stesso fissando al 1 gennaio 1994 gli effetti di nuovi accordi. Come la Corte ha gia' avuto modo di rilevare (con sentenza n. 296/1993), la riferita disposizione del d.l. 384/1992 e' rivolta "ad integrare, se pur prevedendo una deroga eccezionale e temporanea, la disciplina sull'efficacia temporale degli accordi collettivi stabilita dall'art. 13 della legge n. 93/1983" al pari di questo concernendo, pertanto, "un aspetto essenziale del principio della contrattazione collettiva disciplinato dall'art. 3 della legge-quadro sul pubblico impiego, piu' volte riconosciuto come norma fondamentale di riforma economico-sociale". La conseguenza trattane (ai punti 4 e 5 della motivazione della sentenza cit.) e' che "nell'art. 7 (del d.l. del 1992), come gia' nell'art. 13 (della legge del 1983) si riscontrano i caratteri propri delle norme fondamentali delle riforme economiche-sociali"; di guisa che "la disciplina relativa al temporaneo blocco degli accordi del pubblico impiego sino all'inizio del triennio successivo (1 gennaio 1994), congiuntamente con quella concernente la conseguente ultrattivita' ex lege stabilmente conferita agli accordi precedenti (quelli riferiti al triennio 1988-1990), si applica con carattere di uniformita' su tutto il territorio nazionale". 2. - Come si e', piu' sopra, accennato la provincia autonoma di Bolzano ha provveduto, con legge 13 marzo 1990, n. 6, a disciplinare il rapporto d'impiego del proprio personale, e del personale degli enti pubblici da essa dipendenti, in armonia coi principi risultanti dalle disposizioni della legge-quadro (art. 1), in particolare riproducendo la regola sull'efficacia temporale degli accordi e sulla loro temporanea ultrattivita' (primo e secondo comma, art. 7, della legge cit.), che, giusta i riferiti rilievi della sentenza n. 296/1993, deve ritenersi integrata, in via di deroga eccezionale e temporanea, dalla commentata norma dell'art. 7 del d.l. n. 384/1992). 3. - Con decreto 22 luglio 1993, n. 70/93 (pubblicato nel bollettino ufficiale del 3 agosto 1993) il presidente del consiglio provinciale di Bolzano, in attuazione dell'accordo intercompartimentale relativo al triennio 1991/93 per il personale della provincia autonoma e degli enti dipendenti (di cui al decreto d.p.g.p. n. 5 dell'11 febbraio 1993), ha emanato le norme dell'accordo compartimentale, relativo allo stesso periodo, per il personale del consiglio; accordo che - in particolare - stabilisce i profili professionali ed il corrispondente inquadramento nelle qualifiche funzionali (articoli 2 e 3 ed allegato I) da applicare - per gli effetti retributivi - con decorrenza dal 1 luglio 1991 (art 5). Tali norme si pongono in evidente contrasto con la disposta (eccezionale) ultrattivita' degli accordi di comparto in vigore (per il periodo 1988/90) e con l'espresso differimento al 1 gennaio 1994 degli effetti dei nuovi accordi, di cui al piu' volte richiamato art. 7 del d.l. n. 384/1992. Ne segue che lo stesso decreto del presidente del consiglio provinciale, destinato a rendere operanti le norme dell'accordo, si pone - insieme alla presupposta delibera 7 luglio 1993 dell'ufficio di presidenza - in oggettivo contrasto con i limiti che (anche attraverso la deroga temporanea apportata al principio espresso dall'art. 13 della legge-quadro n. 93/1983) sono imposti alla competenza legislativa della provincia (artt. 4 e 8, n. 1, dello stat. spec.) e che, a fortiori, non possono non essere osservati nella produzione di atti di normazione secondaria (o regolamentare) qual e' il provvedimento presidenziale all'esame. Ma la violazione, cosi' realizzata, dell'art. 7 del d.l. n. 384/1992 (e quindi - per la gia' sottolineata natura di questo - delle disposizioni dello statuto speciale d'autonomia or ora citate) non rileva soltanto agli effetti della illegittimita' "oggettiva" del decreto 22 luglio 1993, n. 70/93, dovendo - invero - riconoscersi che il provvedimento, avente effetto (in particolare sul piano retributivo del personale) per il triennio 1991/93, si risolve, altresi', in indebita interferenza dell'Organo provinciale sulle attribuzioni statali inerenti al governo della politica economica nazionale, quali esercitate, col decreto legislativo piu' volte citato e la relativa legge di conversione, in ossequio all'imperativo costituzionale comportato dal principio di eguaglianza "per il quale il legislatore e' tenuto a distribuire i sacrifici derivanti da una politica economica di emergenza nel piu' totale rispetto di una sostanziale parita' di trattamento per tutti i cittadini" (cosi', ancora, la citata sentenza n. 296/1993, al punto 3 della motivazione). Evidente e', infatti, che il decreto del presidente del consiglio provinciale col sottrarre il personale da questo dipendente all'imposto e generalizzato "congelamento", fino al 31 dicembre 1993, dei trattamenti economici, si oppone al naturale dispiegamento degli effetti (anche perequativi) delle urgenti ed eccezionali misure di politica economica nazionale promosse dal Governo ed approvate dal Parlamento, cosi' - in definitiva - attentando alle competenze proprie degli organi centrali dello Stato le cui scelte, operate nell'interesse generale ed assunte - come gia' visto - in forma di deroga a norme fondamentali di riforme economiche-sociali, resterebbero in concreto paralizzate in ambito locale (in violazione, tra l'altro, degli artt. 3, per la diversita' di trattamento in seno alla categoria dei pubblici dipendenti; 2, per l'impedita possibilita' di esigere il concorso di tutti al soddisfacimento di inderogabili doveri di solidarieta', e 95 della Costituzione, per la gravissima menomazione portata alle prerogative del Governo in tema di direzione della politica generale del Paese). 4. - Ritenuto dunque - secondo l'insegnamento della sentenza n. 296/1963, relativa a fattispecie identica - che dall'art. 7 del d.l. n. 384/1992 e' derivato anche per l'amministrazione della provincia autonoma di Bolzano il vincolo a non dare efficacia agli accordi di comparto relativamente al triennio 1991/93, e che l'atto del presidente del consiglio provinciale ha - invece - trascurato quel vincolo con le conseguenze piu' sopra accennate, il deducente, in conformita' dell'assunta delibera governativa ed analogamente a quanto gia' operato (con atto del 10 agosto 1993, depositato il successivo giorno 20) per l'impugnazione del d.p.g.p. 11 febbraio 1993, n. 5, ricorre per regolamento di competenza avverso il decreto 22 luglio 1993, n. 70/93, sollecitando, altresi', la sospensione dell'esecutorieta' dell'atto impugnato, in ragione del grave danno (non solo economico) che all'interesse generale (ad una uniforme efficacia delle misure volte a fronteggiare l'emergenza finanziaria) potrebbe derivare dall'applicazione delle sperequative norme del recepito accordo compartimentale.