Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
 dall'avvocatura generale dello Stato nei confronti della provincia di
 Bolzano in persona del presidente della giunta provinciale in carica,
 per  accertare l'omesso adeguamento della legislazione provinciale ai
 prinicpi e norme indicati dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1992  n.
 421  e  dal  decreto  legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 (pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale suppl. ord. al n. 305 del 30 dicembre 1992).
    1. - Giova anzitutto puntualizzare che  nella  materia  "igiene  e
 sanita',  ivi  compresa  l'assistenza  sanitaria  e ospedaliera" alle
 province di Trento e di Bolzano e'  attribuita  una  competenza  solo
 "concorrente"  (art.  5  n.  10  dello statuto speciale). L'autonomia
 delle province  e'  quindi,  per  tale  materia,  identica  a  quella
 riconosciuta   alle  regioni  a  statuto  ordinario.  Ovviamente,  la
 ulteriore speciale garanzia  riconosciuta  dall'art.  2  del  decreto
 legislativo  16 marzo 1992 n. 266 non altera' la natura "concorrente"
 e per cosi' dire lo spessore  della  competenza  in  questione  (come
 confermato  dal  lungo  ed animato dibattito avutosi proprio circa la
 possibilita' di estendere detta  ulteriore  garanzia  alle  "materie"
 elencate  nell'art.  5 citato). Occorre aggiungere che, come noto, la
 competenza delle regioni - e quindi anche delle province menzionate -
 in materia di sanita' e', per larga parte,  meramente  "integrativa",
 alias  "di  attuazione"  (art. 17, secondo comma, della Costituzione,
 artt. 6 e 10 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige).
    Giova inoltre  puntualizzare  che  la  competenza  in  materia  di
 "ordinamento" delle strutture sanitarie spetta alla regione Trentino-
 Alto Adige.
    Tale   regione   ha   parzialmente  "trasferito"  tale  competenza
 statutaria con la sua legge  20  gennaio  1992  n.  1  (di  opinabile
 legittimita' costituzionale). In argomento e' poi sopravvenuto l'art.
 1 del decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 267. Comunque, di fatto le
 province  tendono ad esercitare (ed hanno in larga misura esercitato)
 competenze in materia di "ordinamento" statutariamente spettanti alla
 regione; per il che attualmente il materiale normativo in  essere  (e
 per  il  quale  si  adduce  l'omesso  adeguamento)  e' anche di fonte
 provinciale.
    2. - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  concernente
 il  "riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art.
 1 della legge 23 ottobre 1992 n.  421"  prevede  la  riorganizzazione
 delle unita' sanitarie locali, le modalita' di gestione delle stesse,
 i criteri per la individuazione degli ospedali di rilievo nazionale e
 di  alta  specializzazione,  la selezione del personale dirigente, la
 riorganizzazione dei presidi multizonali di prevenzione, e la  tutela
 dei diritti dei cittadini.
    La  piena e pronta attuazione in tutto il territorio nazionale dei
 principi e delle norme recati da  detto  decreto  legislativo  appare
 necessaria  "ai  fini  della ottimale e razionale utilizzazione delle
 risorse destinate al servizio sanitario nazionale, del  perseguimento
 della  migliore  efficienza  del  medesimo  a garanzia del cittadino,
 della equita' distributiva e del contenimento della spesa  sanitaria,
 con riferimento (anche) all'art. 32 della Costituzione.
    Il  predetto  decreto  legislativo  n.  502  del 1992 assegna alle
 regioni (la competenza statutaria delle province di Trento e Bolzano,
 per quanto sussistente, e' salvaguardata  dall'art.  19  del  decreto
 stesso)  il  compito  di produrre norme, non necessariamente legisla-
 tive, ad  integrazione  ed  attuazione  della  disciplina  posta  dal
 legislatore  statale.  Tale  disciplina  e'  direttamente operante ed
 applicabile nel Trentino-Alto Adige ai sensi dell'art.  2,  comma  4,
 del  citato decreto legislativo n. 266 del 1992, con conseguente gia'
 avvenuta abrogazione delle disposizioni regionali e  provinciali  con
 essa  incompatibili. Tuttavia, poiche' quanto teste' scritto potrebbe
 essere  contestato  dalla  provincia  di  Bolzano  e  comunque   v'e'
 necessita'  imperiosa  di  evitare  pregiudizievoli  (anzitutto per i
 cittadini) incertezze circa le norme  da  applicarsi,  e  poiche'  in
 concreto  la  provincia  predetta  non risulta applichi le menzionate
 nuove  disposizioni  statali,  e'  proposto  -  in  via   logicamente
 subordinata  e  per  tuziorismo  -  il  presente  ricorso  per omesso
 adeguamento della legislazione provinciale, ai sensi  del  secondo  e
 terzo  comma  dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 266/1992.
 Ovviamente le considerazioni che seguono sono formulate "come se"  la
 competenza  legislativa provinciale non fosse meramente integrativa e
 di attuazione.
    3. La provincia di Bolzano  avrebbe  dovuto  adeguare  la  propria
 legislazione   in  materia,  costituita  principalmente  dalla  legge
 provinciale 2 gennaio 1981 n. 1 (in bollettino ufficiale n. 2  del  9
 gennaio  1981)  e  successive modificazioni, entro il 30 giugno 1993;
 fino a tale data detta legislazione e' rimasta applicabile  ai  sensi
 dell'art.  2, primo comma, periodo secondo del decreto legislativo 16
 marzo 1992, n. 266.
    La provincia pero' non ha adempiuto all'obbligo di adeguamento.
    La legislazione provinciale risulta non  conforme  ai  principi  e
 norme  recati  dal  decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 - tra
 l'altro - laddove:
       a)  configura  un  "servizio  sanitario   provinciale"   almeno
 nominalmente separato;
       b)  non  configura  la  unita' sanitaria locale come azienda ed
 "ente strumentale della regione" e,  piu'  in  generale,  prevede  (o
 presuppone)  una  "organizzazione  delle unita' sanitarie locali" non
 adeguata a quanto disposto dall'art. 3 del citato decreto legislativo
 n. 502/1992;
       c) non considera le "aziende ospedaliere e presidi ospedalieri"
 in coerenza con quanto disposto  dall'art.  4  del  medesimo  decreto
 legislativo;
       d)   non  tiene  conto  dell'avvenuto  trasferimento  dei  beni
 immobili e mobili nonche' delle attrezzature disposto dall'art. 5 del
 medesimo decreto legislativo;
       e) non tiene conto dell'obbligo di attribuire "ad  un  apposito
 organismo,  unico  per  tutto  il  territorio  regionale"  i  compiti
 previsti dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo.
    L'esemplificazione  che precede sara' integrata e dettagliatamente
 sviluppata, con  riguardo  anche  alle  disposizioni  provinciali  di
 adeguamento che eventualmente avessero a sopravvenire nel corso della
 controversia.