Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'avvocatura generale dello Stato nei confronti della provincia di Bolzano in persona del presidente della giunta provinciale in carica, per accertare l'omesso adeguamento della legislazione provinciale ai prinicpi e norme indicati dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421 e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale suppl. ord. al n. 305 del 30 dicembre 1992). 1. - Giova anzitutto puntualizzare che nella materia "igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera" alle province di Trento e di Bolzano e' attribuita una competenza solo "concorrente" (art. 5 n. 10 dello statuto speciale). L'autonomia delle province e' quindi, per tale materia, identica a quella riconosciuta alle regioni a statuto ordinario. Ovviamente, la ulteriore speciale garanzia riconosciuta dall'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 266 non altera' la natura "concorrente" e per cosi' dire lo spessore della competenza in questione (come confermato dal lungo ed animato dibattito avutosi proprio circa la possibilita' di estendere detta ulteriore garanzia alle "materie" elencate nell'art. 5 citato). Occorre aggiungere che, come noto, la competenza delle regioni - e quindi anche delle province menzionate - in materia di sanita' e', per larga parte, meramente "integrativa", alias "di attuazione" (art. 17, secondo comma, della Costituzione, artt. 6 e 10 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige). Giova inoltre puntualizzare che la competenza in materia di "ordinamento" delle strutture sanitarie spetta alla regione Trentino- Alto Adige. Tale regione ha parzialmente "trasferito" tale competenza statutaria con la sua legge 20 gennaio 1992 n. 1 (di opinabile legittimita' costituzionale). In argomento e' poi sopravvenuto l'art. 1 del decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 267. Comunque, di fatto le province tendono ad esercitare (ed hanno in larga misura esercitato) competenze in materia di "ordinamento" statutariamente spettanti alla regione; per il che attualmente il materiale normativo in essere (e per il quale si adduce l'omesso adeguamento) e' anche di fonte provinciale. 2. - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il "riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" prevede la riorganizzazione delle unita' sanitarie locali, le modalita' di gestione delle stesse, i criteri per la individuazione degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, la selezione del personale dirigente, la riorganizzazione dei presidi multizonali di prevenzione, e la tutela dei diritti dei cittadini. La piena e pronta attuazione in tutto il territorio nazionale dei principi e delle norme recati da detto decreto legislativo appare necessaria "ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse destinate al servizio sanitario nazionale, del perseguimento della migliore efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, della equita' distributiva e del contenimento della spesa sanitaria, con riferimento (anche) all'art. 32 della Costituzione. Il predetto decreto legislativo n. 502 del 1992 assegna alle regioni (la competenza statutaria delle province di Trento e Bolzano, per quanto sussistente, e' salvaguardata dall'art. 19 del decreto stesso) il compito di produrre norme, non necessariamente legisla- tive, ad integrazione ed attuazione della disciplina posta dal legislatore statale. Tale disciplina e' direttamente operante ed applicabile nel Trentino-Alto Adige ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 266 del 1992, con conseguente gia' avvenuta abrogazione delle disposizioni regionali e provinciali con essa incompatibili. Tuttavia, poiche' quanto teste' scritto potrebbe essere contestato dalla provincia di Bolzano e comunque v'e' necessita' imperiosa di evitare pregiudizievoli (anzitutto per i cittadini) incertezze circa le norme da applicarsi, e poiche' in concreto la provincia predetta non risulta applichi le menzionate nuove disposizioni statali, e' proposto - in via logicamente subordinata e per tuziorismo - il presente ricorso per omesso adeguamento della legislazione provinciale, ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 266/1992. Ovviamente le considerazioni che seguono sono formulate "come se" la competenza legislativa provinciale non fosse meramente integrativa e di attuazione. 3. La provincia di Bolzano avrebbe dovuto adeguare la propria legislazione in materia, costituita principalmente dalla legge provinciale 2 gennaio 1981 n. 1 (in bollettino ufficiale n. 2 del 9 gennaio 1981) e successive modificazioni, entro il 30 giugno 1993; fino a tale data detta legislazione e' rimasta applicabile ai sensi dell'art. 2, primo comma, periodo secondo del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. La provincia pero' non ha adempiuto all'obbligo di adeguamento. La legislazione provinciale risulta non conforme ai principi e norme recati dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 - tra l'altro - laddove: a) configura un "servizio sanitario provinciale" almeno nominalmente separato; b) non configura la unita' sanitaria locale come azienda ed "ente strumentale della regione" e, piu' in generale, prevede (o presuppone) una "organizzazione delle unita' sanitarie locali" non adeguata a quanto disposto dall'art. 3 del citato decreto legislativo n. 502/1992; c) non considera le "aziende ospedaliere e presidi ospedalieri" in coerenza con quanto disposto dall'art. 4 del medesimo decreto legislativo; d) non tiene conto dell'avvenuto trasferimento dei beni immobili e mobili nonche' delle attrezzature disposto dall'art. 5 del medesimo decreto legislativo; e) non tiene conto dell'obbligo di attribuire "ad un apposito organismo, unico per tutto il territorio regionale" i compiti previsti dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo. L'esemplificazione che precede sara' integrata e dettagliatamente sviluppata, con riguardo anche alle disposizioni provinciali di adeguamento che eventualmente avessero a sopravvenire nel corso della controversia.