IL PRETORE Pronuncia la seguente ordinanza nella causa n. 1233/92 r.g.l. promossa da Reneo Lenski (col proc. avv. D. V. Caprarulo) contro l'I.N.P.S. (col proc. avv. F. Mariniello). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al pretore di Milano, in funzione di giudice del lavoro, Reneo Lenski, titolare di pensione n. 10322905 cat.VO con decorrenza 1 febbraio 1987, chiedeva la condanna dell'I.N.P.S. a pagare la pensione mensile nella misura di L. 2.091.864 o altra ritenuta di giustizia, oltre gli arretrati dal 1987. Sollevava, in subordine, eccezione di illegittimita' costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, degli artt. 25, quinto e/o quarto comma, della legge n. 413/1984 e dell'art. 3, ottavo comma, della legge n. 287/1982, nella parte in cui non prevedono la neutralizzazione, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile e occorrendo anche ai fini dell'anzianita' assicurativa, dei prolungamenti ogniqualvolta essi, una volta maturati i trentacinque anni di anzianita' assicurativa, determinano la liquidazione della pensione di misura inferiore a quella liquidanda e spettante all'assicurato in assenza del loro accredito. Si costitutiva ritualmente in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo che la domanda del ricorrente non fosse accolta e non opponendosi alla rimessione alla Corte costituzionale. E' pacifico in causa che l'I.N.P.S. ha applicato la legge n. 413/1984 secondo il suo tenore letterale. Il ricorrente lamenta il fatto che l'I.N.P.S., nel riconoscergli una maggiore anzianita', abbia seguito un criterio di calcolo che di fatto ha portato all'annullamento del bonifico che dalla maggiore anzianita' si sarebbe aspettato e che, anzi, ha prodotto un decremento della pensione e quindi un danno. La questione non e' risolvibile in via interpretativa. Il precedente Corte costituzionale n. 428/1982 costituisce certo un autorevolissimo indizio di contrarieta' delle leggi da applicare con la Costituzione, ma si tratta di una decisione in materia diversa, pur se analoga. L'effetto di depauperamento lamentato dal ricorrente rappresenta una conseguenza aberrante di una previsione normativa finalizzata in modo del tutto diverso da quello della penalizzazione del pensionato che si vede riconosciuta una maggiore anzianita'. Vi sono pertanto sufficienti motivi per ritenere non manifestamente infondata la questione sollevata.