IL PRETORE
    Pronuncia  la  seguente  ordinanza  nella  causa n. 1233/92 r.g.l.
 promossa da Reneo Lenski (col proc.  avv.  D.  V.  Caprarulo)  contro
 l'I.N.P.S. (col proc. avv. F. Mariniello).
                       SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    Con  ricorso  al  pretore  di  Milano,  in funzione di giudice del
 lavoro, Reneo Lenski, titolare di pensione  n.  10322905  cat.VO  con
 decorrenza  1  febbraio  1987,  chiedeva  la condanna dell'I.N.P.S. a
 pagare la pensione mensile nella  misura  di  L.  2.091.864  o  altra
 ritenuta di giustizia, oltre gli arretrati dal 1987.
    Sollevava,    in    subordine,    eccezione    di   illegittimita'
 costituzionale,  per  contrasto  con  gli  artt.   3   e   38   della
 Costituzione, degli artt. 25, quinto e/o quarto comma, della legge n.
 413/1984  e dell'art. 3, ottavo comma, della legge n. 287/1982, nella
 parte in  cui  non  prevedono  la  neutralizzazione,  ai  fini  della
 determinazione  della retribuzione pensionabile e occorrendo anche ai
 fini dell'anzianita' assicurativa,  dei  prolungamenti  ogniqualvolta
 essi,   una   volta   maturati  i  trentacinque  anni  di  anzianita'
 assicurativa, determinano la liquidazione della  pensione  di  misura
 inferiore  a  quella liquidanda e spettante all'assicurato in assenza
 del loro accredito.
    Si costitutiva ritualmente in giudizio l'I.N.P.S. chiedendo che la
 domanda del ricorrente non  fosse  accolta  e  non  opponendosi  alla
 rimessione alla Corte costituzionale.
    E'  pacifico  in  causa  che  l'I.N.P.S.  ha applicato la legge n.
 413/1984 secondo il suo tenore letterale. Il  ricorrente  lamenta  il
 fatto  che  l'I.N.P.S.,  nel  riconoscergli  una maggiore anzianita',
 abbia seguito  un  criterio  di  calcolo  che  di  fatto  ha  portato
 all'annullamento  del  bonifico  che  dalla  maggiore  anzianita'  si
 sarebbe aspettato e  che,  anzi,  ha  prodotto  un  decremento  della
 pensione e quindi un danno.
    La   questione  non  e'  risolvibile  in  via  interpretativa.  Il
 precedente Corte costituzionale  n.  428/1982  costituisce  certo  un
 autorevolissimo  indizio di contrarieta' delle leggi da applicare con
 la Costituzione, ma si tratta di una decisione  in  materia  diversa,
 pur se analoga.
    L'effetto  di  depauperamento lamentato dal ricorrente rappresenta
 una conseguenza aberrante di una previsione normativa finalizzata  in
 modo  del tutto diverso da quello della penalizzazione del pensionato
 che si vede riconosciuta una maggiore anzianita'.
    Vi   sono   pertanto   sufficienti   motivi   per   ritenere   non
 manifestamente infondata la questione sollevata.