IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Constatato che Colotti Gianfranca, con atto di licenza per finita locazione e contestuale citazione per la convalida notificata il 22 luglio 1992 conveniva in giudizio Alessandro Toffolutti e Mirca Revoltella per sentir convalidare la licenza per finita locazione relativamente all'appartamento sito in Venezia S. Polo 1577 per la data del 31 dicembre 1995: constatato che i convenuti si costituivano chiedendo l'applicazione dell'art. 11, comma 2-bis, della legge n. 359/1992 e quindi la proroga biennale prevista da tale norma: constatato che la causa, istruita solo documentalmente, passava in decisione all'udienza dell'8 luglio 1993 sulle conclusioni delle parti cosi' come di seguito indicate: per l'attrice: "dichiararsi che il contratto di locazione de qua andra' a scadere sotto la data del 31 dicembre 1995 con conseguente condanna al rilascio da parte del convenuto. Spese rifuse, sentenza provvisoriamente esecutiva": per i convenuti: "accertarsi che il contratto de quo avra' scadenza al 31 dicembre 1995 con applicazione della proroga ex art. 11 legge n. 359/1992 con successiva scadenza al 31 dicembre 1997. Spese rifuse". Ritenuto di dover affrontare la questione di legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 11, comma 2-bis, legge 8 agosto 1992, n. 359. O S S E R V A La stessa appare rilevante nel presente giudizio atteso che la norma incide proprio sulla scadenza del contratto. Premesso che il modo di operare della proroga di cui si discute non emerge in modo chiaro dal dettato della norma, preliminare ad ogni valutazione di non manifesta infondatezza e' appurare se la stessa operi in modo automatico o se sia condizionata al fatto che le parti, pur avendo iniziato trattative sulla determinazione del canone, non si siano accordate. Optando per la seconda interpretazione, la norma potrebbe forse superare le obiezioni di incostituzionalita'. Includendo infatti solo i casi in cui il proprietario abbia intenzione di rilocare e la trattativa non vada a buon fine, la norma si porrebbe in sintonia con gli scopi della legge (che vuol incentivare il passaggio al nuovo regime "libero" inducendo, da un lato, il locatore a trattare in termini di ragionevolezza, pena la proroga, e, dall'altro, tutelando il conduttore. Inoltre, escludendo dalla proroga le ipotesi in cui il proprietario non abbia intenzione di rilocare, quali che siano le motivazioni, potrebbe non concretare una compressione indiscriminata del suo diritto. Tale interpretazione, tuttavia, non e' ammessa se si pone attenzione al fatto che la norma, quando parla del mancato accordo, non puo' che riferirsi sia al caso in cui le trattative, iniziate, non siano andate a buon fine sia al caso in cui il locatore si rifiuti di iniziarle. E tale rifiuto puo' essere espresso anche per i fatti concludenti tra i quali vi e' certamente quello di promuovere il giudizio di convalida e di insistere nelle richieste in udienza. Inoltre si imporrebbe un onere di trattativa peraltro privo di qualsiasi indicazione di legge sui termini da osservare (si veda a contrario l'art. 69 della legge 27 luglio 1978 come modificato dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15) per cui difficile sarebbe valutare la sua inosservanza. Infine non e' da escludere che si potrebbe produrre un effetto perverso - e questa volta contrario allo spirito della legge - consistente nel fatto che i locatori, pur di non correre il rischio della proroga, sarebbero indotti a non iniziare nemmeno le trattative. Scartata la interpretazione suindicata, bisogna ritenere che la proroga operi automaticamente. In tal caso: non manifestamente infondata appare la questione di legittimita' costituzionale in relazione all'art. 42 della Costituzione qualora si consideri l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza costituzionale sulla disciplina vincolistica in tanto ritenuta legittima in quanto avente carattere straordinario o temporaneo (sentenze n. 3 del 15 gennaio 1976 e n. 255 del 18 novembre 1976). Tanto e' che la Corte, con la sentenza n. 89 del 3 aprile 1984, sull'art. 15- bis della legge n. 94 del 25 marzo 1982, ha ricordato che non sarebbero state ammissibili ulteriori proroghe. In altri termini non si consente un'alterazione dell'equilibrio tra interessi dei locatori e dei conduttori che prescinda da un bilanciamento delle rispettive condizioni personali ed economiche e si traduce in una definitiva compressione del diritto di proprieta' (sul punto si richiama anche la nota sentenza n. 108 del 22 aprile 1986). Premesso quanto sopra, e' francamente difficile ritenere aderente al dettato costituzionale la norma di cui si discute. Essa infatti prevede un'ulteriore e quindi inammissibile proroga che, poi, non potrebbe giustificarsi nemmeno in termini di "transitorieta'" (ritenuta in passato accettabile onde consentire il graduale passaggio ad una diversa disciplina della materia). Infatti la norma, assolutamente indifferenziata nel suo contenuto, comprime in materia indiscriminata il diritto di proprieta' non solo sacrificando unilateralmente il locatore, ma impedendo anche una valorizzazione delle sue concrete situazioni patrimoniali e personali (si pensi al caso limite della necessita' di abitazione dello stesso proprietario) che non siano quelle relative all'aumento del canone;