IL PRETORE Sciogliendo la riserva; Atteso che l'intimata, comparsa all'udienza di convalida, ha espressamente invocato la proroga ex lege introdotta dall'art. 11, comma 2-bis, della legge n. 359/1991 di conversione in legge del d.l. n. 333/1992; Rilevato che, trattandosi di rapporto locativo scaduto in epoca successiva alla entrata in vigore della legge di cui sopra, il giudicante dovrebbe negare il provvedimento di convalida disattendendo conseguentemente la domanda della locatrice che ha chiesto il rilascio immediato dell'appartamento essendo cessato il rapporto sotto la data del 1dicembre 1992; Atteso che parte intimante ha dedotto di aver provveduto all'acquisto dell'immobile esclusivamente per abitarlo personalmente (producendo relativo atto di acquisto) e si e' opposta alla proroga; Rilevato che la nuova disciplina introdotta con l'art. 11, comma 2-bis, della legge n. 359/1992, pur non prestandosi a censura per aver procrastinato il rilascio degli immobili adibiti ad abitazione concendendo un ulteriore termine ai conduttori, in considerazione del carattere transitorio della stessa, in quanto emanata in attesa della revisione della normativa delle locazioni degli immobili urbani (art. 11 primo comma del d.l. n. 333/1992) ed in contemporanea alla liberalizzazione dei canoni di locazione degli immobili (nuovi e vecchi) ( ex primo e socondo comma del medesimo art. 11), consente, tuttavia, di sostenere che non ha rispettato il canone di razionalita' di cui all'art. 3 della Costituzione, non avendo tenuto conto anche delle esigenze del locatore che dovendo abitare a propria volta, l'immobile chiesto in restituzione e per il quale il contratto e' scaduto, nulla puo' opporre al conduttore; Attesa la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di cui sopra;