IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva;
    Atteso  che  l'intimata,  comparsa  all'udienza  di  convalida, ha
 espressamente invocato la proroga ex lege  introdotta  dall'art.  11,
 comma  2-bis,  della  legge  n.  359/1991 di conversione in legge del
 d.l. n. 333/1992;
    Rilevato che, trattandosi di rapporto locativo  scaduto  in  epoca
 successiva  alla  entrata  in  vigore  della  legge  di cui sopra, il
 giudicante   dovrebbe   negare   il   provvedimento   di    convalida
 disattendendo  conseguentemente  la  domanda  della  locatrice che ha
 chiesto il rilascio immediato dell'appartamento  essendo  cessato  il
 rapporto sotto la data del 1›dicembre 1992;
    Atteso   che   parte  intimante  ha  dedotto  di  aver  provveduto
 all'acquisto dell'immobile esclusivamente per abitarlo  personalmente
 (producendo relativo atto di acquisto) e si e' opposta alla proroga;
    Rilevato  che  la nuova disciplina introdotta con l'art. 11, comma
 2-bis, della legge n. 359/1992, pur non  prestandosi  a  censura  per
 aver  procrastinato  il rilascio degli immobili adibiti ad abitazione
 concendendo un ulteriore termine ai conduttori, in considerazione del
 carattere transitorio della stessa, in quanto emanata in attesa della
 revisione della normativa delle locazioni degli immobili urbani (art.
 11 primo comma del  d.l.  n.  333/1992)  ed  in  contemporanea  alla
 liberalizzazione  dei  canoni  di  locazione  degli immobili (nuovi e
 vecchi) ( ex primo e socondo comma del medesimo art.  11),  consente,
 tuttavia,   di   sostenere   che  non  ha  rispettato  il  canone  di
 razionalita' di cui all'art. 3 della Costituzione, non avendo  tenuto
 conto anche delle esigenze del locatore che dovendo abitare a propria
 volta, l'immobile chiesto in restituzione e per il quale il contratto
 e' scaduto, nulla puo' opporre al conduttore;
    Attesa  la  rilevanza e non manifesta infondatezza della questione
 di cui sopra;