ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita'  costituzionale  degli  artt.  7  ultimo
 comma,  e  92,  primo  comma,  del  d.P.R.  29 settembre 1973, n. 602
 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nel testo
 di cui al decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661 (Modificazione della
 misura  della  soprattassa  per  omesso,  tardivo   o   insufficiente
 versamento  delle  imposte  sui redditi), cosi' come modificato dalla
 legge di conversione 22 gennaio 1982, n. 5 (Conversione in legge, con
 modificazioni,  del  decreto-legge  20   novembre   1981,   n.   661,
 concernente  modificazione della misura della soprattassa per omesso,
 tardivo  o  insufficiente  versamento  delle  imposte  sui  redditi),
 promosso  con  ordinanza  emessa il 15 ottobre 1992 dalla Commissione
 tributaria centrale sul ricorso proposto dalla s.r.l. Benocci Nello e
 figli  contro  l'Ufficio  delle  imposte  dirette  di  Montepulciano,
 iscritta  al  n.  143  del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  15,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1993;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  6  ottobre  1993  il  Giudice
 relatore prof. Gabriele Pescatore;
    Ritenuto  che la Commissione tributaria centrale, con ordinanza 15
 ottobre 1992, ha sollevato questione di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  7,  ultimo  comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, a
 norma  del  quale  il  pagamento  dell'Ilor  e  dell'Irpeg   mediante
 versamento  sul  conto  corrente postale intestato all'esattore, deve
 essere effettuato almeno sei giorni prima di quello di  scadenza  del
 termine previsto per il versamento diretto in esattoria;
      che  ne  e'  stato  dedotto  il  contrasto  con  l'art.  3 della
 Costituzione, sotto il  profilo  della  irragionevole  disparita'  di
 trattamento  tra  Irpef  ed  Irpeg,  potendosi  effettuare,  riguardo
 all'Irpef - a norma del d.m. 2 maggio 1983 - il versamento  in  conto
 corrente  postale  sino  all'ultimo  giorno  utile  per  il pagamento
 dell'imposta;
     che il giudice a quo,  con  la  stessa  ordinanza,  ha  sollevato
 questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 92, primo comma,
 del suindicato d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nel testo di cui  al
 d.-l.  20 novembre 1981, n. 661, cosi' come modificato dalla legge di
 conversione 22 gennaio 1982, n. 5), il  quale  prevede,  in  caso  di
 pagamento  dell'Irpeg  e  dell'Ilor  dopo le prescritte scadenze, una
 soprattassa del quaranta per cento;
      che in riferimento a tale articolo e' stato dedotto il contrasto
 con l'art. 76 della  Costituzione  -  per  non  aver  il  legislatore
 delegato rispettato il criterio della legge di delegazione n. 825 del
 1971,  che  prescriveva  la  proporzionalita' delle sanzioni rispetto
 all'entita' soggettiva ed oggettiva delle violazioni  -  nonche'  con
 l'art.  3  della  Costituzione:  a)  per  irragionevole disparita' di
 trattamento tra tardivo pagamento sul conto corrente dell'esattoria e
 pagamento ad esattoria incompetente, per il quale l'art.  93  prevede
 una  sanzione  da  un  ventesimo  a un decimo delle somme versate; b)
 perche' la previsione di una sanzione  pari  al  quaranta  per  cento
 dell'imposta,   per  un  ritardo  superiore  ai  tre  giorni  sarebbe
 irrazionale;  c)   poiche'   non   sarebbe   parimenti   giustificata
 l'inapplicabilita' alle sanzioni di cui all'art. 92 dell'ultimo comma
 dell'art.  55 del d.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dall'art. 2
 del d.P.R. n. 920 del 1976, il quale consente, in caso di  obbiettiva
 incertezza,  agli  organi del contenzioso tributario, di disapplicare
 le penalita' previste per  le  violazioni  degli  obblighi  stabiliti
 dallo  stesso decreto e dalle norme relative alle singole imposte sui
 redditi;
    Considerato - quanto  alla  questione  attinente  all'art.  7  del
 d.P.R.  n.  602  del  1973  -  che rientra nella discrezionalita' del
 legislatore la disciplina delle modalita' di riscossione dei tributi,
 in relazione ai singoli tipi d'imposta, nonche'  dei  termini  per  i
 relativi  versamenti,  anche  in  correlazione  col  principio  della
 polisistematicita'  dell'ordinamento  tributario:   ordinamento   cui
 afferiscono   produzioni   normative   talora   non   coordinate   e,
 segnatamente nei decreti emanati in attuazione della legge delega  n.
 825  del  1971,  inquadrate  in micro sistemi settoriali, che rendono
 particolarmente  difficile  l'individuazione  di  principi  generali,
 applicabili  al  di  fuori  dello  specifico  settore  nel quale sono
 inseriti (cfr. la sentenza n. 84  del  1989,  relativa  alla  materia
 delle sanzioni);
      che,   pertanto,  e'  manifestamente  inammissibile  la  censura
 riguardante la  previsione  di  termini  diversi  per  il  versamento
 d'imposte diverse;
    Considerato   altresi'   -   quanto  ai  profili  d'illegittimita'
 riguardanti l'art. 92, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 -  che
 questa   Corte   ha   costantemente  affermato,  anche  con  espresso
 riferimento a tale norma ed in relazione all'esercizio  della  delega
 di  cui alla legge n. 825 del 1971, che la determinazione dei termini
 entro i quali le imposte debbono essere versate  e  la  misura  delle
 soprattasse    per    il   ritardato   pagamento,   rientrano   nella
 discrezionalita' legislativa, non censurabile in sede di giudizio  di
 legittimita'  costituzionale,  non  potendo  la  Corte sostituirsi al
 legislatore  ne'  nella   determinazione   cronologica,   ne'   nella
 graduazione, in riferimento alla gravita' del ritardo, delle sanzioni
 dirette  ad  assicurare  la  tempestivita'  nella  riscossione  delle
 imposte (cfr. sent. cit. n. 84 del 1989 e le ordinanze n. 193 e n. 62
 del 1989, n. 132 e n. 941 del 1988);
      che il versamento  fuori  termine  non  e'  comparabile  con  il
 versamento  nel  termine  ad  esattoria  incompetente e quindi non e'
 irragionevole un trattamento sanzionatorio  differenziato  delle  due
 fattispecie;
      che  -  contrariamente  a  quanto  si  afferma nell'ordinanza di
 rimessione - anche in materia di Irpef ed Ilor il giudice tributario,
 in caso di errore sulla norma tributaria, determinata  da  obbiettive
 condizioni  d'incertezza  sulla portata e sull'ambito di applicazione
 delle disposizioni alle  quali  si  riferisce,  puo'  dichiarare  non
 applicabili  le  sanzioni  non penali previste dalle leggi in materia
 fiscale (art. 26 d.P.R. 3 novembre 1981,  n.  739  ed,  ora,  art.  8
 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546);
    Visti  gli  artt.  26  della  legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;