ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 7 ultimo comma, e 92, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nel testo di cui al decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661 (Modificazione della misura della soprattassa per omesso, tardivo o insufficiente versamento delle imposte sui redditi), cosi' come modificato dalla legge di conversione 22 gennaio 1982, n. 5 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 661, concernente modificazione della misura della soprattassa per omesso, tardivo o insufficiente versamento delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1992 dalla Commissione tributaria centrale sul ricorso proposto dalla s.r.l. Benocci Nello e figli contro l'Ufficio delle imposte dirette di Montepulciano, iscritta al n. 143 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 6 ottobre 1993 il Giudice relatore prof. Gabriele Pescatore; Ritenuto che la Commissione tributaria centrale, con ordinanza 15 ottobre 1992, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, a norma del quale il pagamento dell'Ilor e dell'Irpeg mediante versamento sul conto corrente postale intestato all'esattore, deve essere effettuato almeno sei giorni prima di quello di scadenza del termine previsto per il versamento diretto in esattoria; che ne e' stato dedotto il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevole disparita' di trattamento tra Irpef ed Irpeg, potendosi effettuare, riguardo all'Irpef - a norma del d.m. 2 maggio 1983 - il versamento in conto corrente postale sino all'ultimo giorno utile per il pagamento dell'imposta; che il giudice a quo, con la stessa ordinanza, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 92, primo comma, del suindicato d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nel testo di cui al d.-l. 20 novembre 1981, n. 661, cosi' come modificato dalla legge di conversione 22 gennaio 1982, n. 5), il quale prevede, in caso di pagamento dell'Irpeg e dell'Ilor dopo le prescritte scadenze, una soprattassa del quaranta per cento; che in riferimento a tale articolo e' stato dedotto il contrasto con l'art. 76 della Costituzione - per non aver il legislatore delegato rispettato il criterio della legge di delegazione n. 825 del 1971, che prescriveva la proporzionalita' delle sanzioni rispetto all'entita' soggettiva ed oggettiva delle violazioni - nonche' con l'art. 3 della Costituzione: a) per irragionevole disparita' di trattamento tra tardivo pagamento sul conto corrente dell'esattoria e pagamento ad esattoria incompetente, per il quale l'art. 93 prevede una sanzione da un ventesimo a un decimo delle somme versate; b) perche' la previsione di una sanzione pari al quaranta per cento dell'imposta, per un ritardo superiore ai tre giorni sarebbe irrazionale; c) poiche' non sarebbe parimenti giustificata l'inapplicabilita' alle sanzioni di cui all'art. 92 dell'ultimo comma dell'art. 55 del d.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dall'art. 2 del d.P.R. n. 920 del 1976, il quale consente, in caso di obbiettiva incertezza, agli organi del contenzioso tributario, di disapplicare le penalita' previste per le violazioni degli obblighi stabiliti dallo stesso decreto e dalle norme relative alle singole imposte sui redditi; Considerato - quanto alla questione attinente all'art. 7 del d.P.R. n. 602 del 1973 - che rientra nella discrezionalita' del legislatore la disciplina delle modalita' di riscossione dei tributi, in relazione ai singoli tipi d'imposta, nonche' dei termini per i relativi versamenti, anche in correlazione col principio della polisistematicita' dell'ordinamento tributario: ordinamento cui afferiscono produzioni normative talora non coordinate e, segnatamente nei decreti emanati in attuazione della legge delega n. 825 del 1971, inquadrate in micro sistemi settoriali, che rendono particolarmente difficile l'individuazione di principi generali, applicabili al di fuori dello specifico settore nel quale sono inseriti (cfr. la sentenza n. 84 del 1989, relativa alla materia delle sanzioni); che, pertanto, e' manifestamente inammissibile la censura riguardante la previsione di termini diversi per il versamento d'imposte diverse; Considerato altresi' - quanto ai profili d'illegittimita' riguardanti l'art. 92, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 - che questa Corte ha costantemente affermato, anche con espresso riferimento a tale norma ed in relazione all'esercizio della delega di cui alla legge n. 825 del 1971, che la determinazione dei termini entro i quali le imposte debbono essere versate e la misura delle soprattasse per il ritardato pagamento, rientrano nella discrezionalita' legislativa, non censurabile in sede di giudizio di legittimita' costituzionale, non potendo la Corte sostituirsi al legislatore ne' nella determinazione cronologica, ne' nella graduazione, in riferimento alla gravita' del ritardo, delle sanzioni dirette ad assicurare la tempestivita' nella riscossione delle imposte (cfr. sent. cit. n. 84 del 1989 e le ordinanze n. 193 e n. 62 del 1989, n. 132 e n. 941 del 1988); che il versamento fuori termine non e' comparabile con il versamento nel termine ad esattoria incompetente e quindi non e' irragionevole un trattamento sanzionatorio differenziato delle due fattispecie; che - contrariamente a quanto si afferma nell'ordinanza di rimessione - anche in materia di Irpef ed Ilor il giudice tributario, in caso di errore sulla norma tributaria, determinata da obbiettive condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce, puo' dichiarare non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi in materia fiscale (art. 26 d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 ed, ora, art. 8 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546); Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;