ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 444 del
 codice di procedura penale e 164  del  codice  penale,  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  28 novembre 1992 dal Pretore di Roma - Sezione
 distaccata di Frascati - nel procedimento penale a carico  di  Catoni
 Mario,  iscritta  al  n.  77 del registro ordinanze 1993 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  10,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1993;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  6  ottobre  1993  il  Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto  che il Pretore di Roma - Sezione distaccata di Frascati,
 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale:
       a) dell'art. 444 del codice di procedura penale, in riferimento
 agli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non prevede,
 per gli imputati tossicodipendenti che abbiano in corso programmi  di
 recupero,  istituti  processuali analoghi a quello previsto dall'art.
 28  del  d.P.R.  22  settembre  1988,  n.  448  (Approvazione   delle
 disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), che
 conferisce  al giudice il potere di sospendere il processo al fine di
 valutare la personalita' dell'imputato;
       b) dell'art. 444 del codice di procedura penale, in riferimento
 all'art.  27  della  Costituzione, nella parte in cui, per i processi
 riguardanti  imputati  tossicodipendenti  che  abbiano  in  corso  un
 programma  di  recupero  e  che non possano usufruire dei benefici di
 legge, non prevede "forme  di  sanzioni  sostitutive  alternative"  a
 quelle previste dall'art. 17 del codice penale;
       c)  degli  artt.  164  del  codice  penale  e 444 del codice di
 procedura  penale,  in  riferimento  agli  artt.   3   e   27   della
 Costituzione, "laddove impediscono di concedere per la terza volta la
 pena sospesa per un imputato con in corso un programma terapeutico di
 recupero,  semprecche',  il cumulo delle pene sole o congiunte a pene
 pecuniarie non superi il tetto degli anni 2";
      e che nel giudizio e' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio
 dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
 Stato, la quale, nel richiedere che le questioni siano dichiarate non
 fondate, ha tuttavia osservato, in sede di memoria,  che  le  recenti
 modifiche   legislative  riguardanti  il  "trattamento  dei  detenuti
 tossicodipendenti (decreto-legge 14 maggio 1993,  n.  139)"  sembrano
 imporre  la  restituzione degli atti al giudice a quo per nuovo esame
 della rilevanza alla stregua dello ius superveniens;
    Considerato  che  il  mutamento  del  quadro   normativo   evocato
 dall'Avvocatura  (decreto-legge  14  maggio 1993, n. 139, convertito,
 con modificazioni, nella legge 14 luglio 1993, n. 222)  non  presenta
 dirette  interferenze  con le disposizioni oggetto di impugnativa ne'
 appare essere in alcun modo satisfattivo del petitum che il giudice a
 quo fa  mostra  di  perseguire,  sicche'  difettano  nella  specie  i
 presupposti   per  assoggettare  a  nuovo  esame  del  rimettente  la
 rilevanza delle questioni sottoposte allo scrutinio di questa Corte;
      che la questione sub  a)  e'  manifestamente  inammissibile,  in
 quanto  la  evidente eterogeneita' delle situazioni poste a raffronto
 impedisce di  ritenere  soluzione  costituzionalmente  imposta,  alla
 stregua  dei  parametri  invocati,  quella di estendere agli imputati
 tossicodipendenti che abbiano in  corso  programmi  di  recupero,  un
 istituto  tipico  ed  esclusivo del processo minorile quale e' quello
 previsto dall'art. 28 del d.P.R. n. 448 del 1988, cosicche' qualsiasi
 diversa opzione in proposito non puo' che essere frutto delle  scelte
 discrezionali riservate al legislatore;
      che  per  analoghi rilievi questa Corte (v. ordinanza n. 100 del
 1992) ha gia' dichiarato manifestamente  inammissibile  la  questione
 sub  b)  e  che  pertanto identica pronuncia deve adottarsi in merito
 alla questione qui proposta, non adducendo  il  rimettente  argomenti
 nuovi o diversi rispetto a quelli allora esaminati;
      che  in  merito  alla  questione  sub c) questa Corte ha in piu'
 occasioni affermato che, fondandosi il  beneficio  della  sospensione
 condizionale  della  pena  su  una "prognosi di ravvedimento", e' del
 tutto "coerente non consentire la sospensione  in  caso  di  recidiva
 plurima   al  fine  di  non  contraddire  l'anzidetto  giudizio  "che
 diverrebbe sempre meno plausibile, una volta che si andasse oltre  la
 recidiva  primaria"  (v. sentenze n. 361 del 1991 e n. 133 del 1980),
 sicche', non prospettando il giudice a quo  temi  diversi  da  quelli
 gia'   esaminati,  l'ultima  delle  questioni  proposte  deve  essere
 dichiarata manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.