ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 32 del d.P.R.
 22 settembre  1988,  n.  448  (Approvazione  delle  disposizioni  sul
 processo  penale  a  carico  degli  imputati  minorenni) in relazione
 all'art. 3, lett. l, della legge di delega 16 febbraio 1987,  n.  81,
 promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1993 dal Tribunale per i
 minorenni  di  Genova  nel  procedimento  penale  a  carico di Giusti
 Manolo, iscritta al n. 195 del registro ordinanze 1993  e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  19,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1993;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di  Genova,  chiamato  a
 pronunciarsi  a  seguito  di "impugnazione" proposta avverso sentenza
 con la quale,  all'esito  dell'udienza  preliminare,  il  giudice  ha
 dichiarato "non doversi procedere" a norma dell'art. 32 del d.P.R. 22
 settembre  1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo
 penale a carico di imputati minorenni) per  concessione  del  perdono
 giudiziale,   ha   sollevato,  per  contrasto  con  l'art.  76  della
 Costituzione, in relazione all'art. 3,  lettera  l)  della  legge  di
 delega 16 febbraio 1987, n. 81, dell'art. 32 del citato d.P.R. n. 448
 del 1988, nella parte in cui non ha previsto l'opposizione davanti al
 tribunale  per  i  minorenni  come  mezzo  di impugnazione di tutti i
 provvedimenti adottati nell'udienza preliminare minorile;
    Considerato che, successivamente alla pronuncia della ordinanza di
 rimessione,   questa    Corte    ha    dichiarato    l'illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  32,  terzo  comma, del d.P.R. 22 settembre
 1988, n. 448, come sostituito dall'art. 46 del decreto legislativo 14
 gennaio 1992, n. 12, nella parte in cui non prevede che possa  essere
 proposta opposizione avverso le sentenze di non luogo a procedere con
 le   quali   e'   stata   comunque   presupposta  la  responsabilita'
 dell'imputato, affermando in proposito "che  il  diritto  a  proporre
 l'opposizione  deve  essere riconosciuto non solo quando la pronuncia
 sulla responsabilita' e' coessenziale  alla  sentenza  che  definisce
 l'udienza  preliminare, come nel caso della condanna, ma anche quando
 la responsabilita' dell'imputato e' ontologicamente presupposta, come
 nel perdono giudiziale, ovvero,  infine,  e'  logicamente  postulata,
 come  nella  ipotesi di sentenza di non luogo a procedere per difetto
 di imputabilita' a norma dell'art. 98 del codice penale" (v. sentenza
 n. 77 del 1993);
      e che, pertanto, dovendosi ritenere integralmente soddisfatto il
 petitum  che  il giudice a quo mostra di perseguire, la questione ora
 proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.