ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  16,  secondo
 comma,  della  legge  8  marzo  1968,  n. 152 (Nuove norme in materia
 previdenziale per il  personale  degli  enti  locali),  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  19 febbraio 1992 dal T.A.R. per la Toscana sul
 ricorso proposto da Becattini Marisa, vedova Gennai  contro  l'U.S.L.
 n.  10/G  di  Sesto  Fiorentino,  iscritta  al  n.  167  del registro
 ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 20 ottobre 1993 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni.
                           Ritenuto in fatto
    1. - Nel corso di un giudizio promosso da  Marisa  Becattini  ved.
 Gennai  contro  l'USL  di  Sesto Fiorentino per ottenere l'indennita'
 spettante al defunto marito, a norma dell'art. 16 della legge 8 marzo
 1968, n. 152, per il  periodo  di  servizio  non  di  ruolo  prestato
 anteriormente  all'assunzione in ruolo, il T.A.R. per la Toscana, con
 ordinanza del 19 febbraio 1992, pervenuta a questa Corte il 1  aprile
 1993,   ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  36  della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art.  16,
 secondo  comma,  della  legge  citata,  nella parte in cui prevede il
 computo  della  predetta  indennita'  sull'ultima   retribuzione   in
 godimento  alla data di entrata in vigore della legge medesima, senza
 disporre che la base di computo sia rivalutata in relazione alla data
 della cessazione definitiva del rapporto.
    Premesso che le indennita'  di  fine  rapporto  sono  soggette  al
 principio  dell'art.  36  della  Costituzione  in  ragione della loro
 natura di retribuzione differita, il giudice remittente  osserva  che
 lo  spostamento  dell'esigibilita' dell'indennita' per cessazione dal
 servizio non di ruolo alla data di  estinzione  del  rapporto,  fermo
 restando  per  la  liquidazione  dell'indennita'  il riferimento allo
 stipendio in godimento alla data di entrata in vigore della legge  n.
 152  del  1968, comporta, a causa dei processi di erosione del potere
 di acquisto della moneta, una violazione del criterio di  proporzione
 alla  quantita'  e  qualita'  del  lavoro  prestato, tanto piu' grave
 quanto piu' lungo e' il periodo intercorso tra  le  due  date  (nella
 specie diciannove anni).
    La  norma  impugnata  sarebbe  in contrasto anche col principio di
 eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, "in quanto consente
 che a parita' di servizio non di  ruolo  corrisponda  una  indennita'
 premio  di  servizio,  seppure  nominalmente  uguale, sostanzialmente
 diversa in relazione al differente momento di cessazione dal servizio
 per effetto della inflazione monetaria".
    2. - Nel giudizio davanti alla Corte e' intervenuto il  Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  dall'Avvocatura  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
                        Considerato in diritto
   1. - Il T.A.R. per la Toscana impugna  l'art.  16,  secondo  comma,
 della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui per i dipendenti
 degli  enti  locali  dispone  che  l'indennita'  per  cessazione  dal
 servizio  non  di  ruolo  (in  quanto   non   computabile   ai   fini
 dell'indennita'  premio  di  servizio  ai  sensi dell'art. 4, secondo
 comma, lett. b) "e' computata  sull'ultimo  stipendio  o  salario  in
 godimento alla data di entrata in vigore della presente legge", senza
 prevedere  la  rivalutazione  monetaria del parametro retributivo con
 riguardo al momento della cessazione definitiva del rapporto.
    2. - La questione e' fondata.
    Giustamente  il  giudice  a  quo  ha  disatteso  la   tesi   della
 ricorrente,  secondo  cui  la questione sarebbe risolvibile sul piano
 interpretativo in via di applicazione diretta degli artt. 429,  terzo
 comma,   cod.  proc.  civ.  e  150  delle  relative  disposizioni  di
 attuazione. Queste norme presuppongono un credito di  lavoro  liquido
 ed  esigibile e attribuiscono al lavoratore il diritto agli interessi
 e al maggior danno  da  svalutazione  monetaria  per  il  periodo  di
 ritardo  del  pagamento  decorrente  dal giorno della maturazione del
 diritto. Tale presupposto non si verifica nel caso  in  esame,  posto
 che  l'indennita'  per  i  periodi  pre-ruolo  prestati anteriormente
 all'entrata in vigore  della  legge  n.  152  del  1968  non  diventa
 esigibile  alla  data di riferimento per la determinazione della base
 di computo, bensi' - contemporaneamente all'indennita' premio di fine
 servizio e in aggiunta a questa - alla data di cessazione  definitiva
 del  rapporto.  Solo da tale data (nella specie il 21 settembre 1987)
 la ricorrente  puo'  pretendere,  secondo  il  diritto  vigente,  gli
 interessi  corrispettivi  ed eventualmente la rivalutazione monetaria
 della somma capitale.
    In  questi  termini,  peraltro,  la  norma  in   esame   contrasta
 palesemente  con  l'art.  36  della  Costituzione  perche'  la  somma
 determinata  per  il  titolo  e  nella  misura  ivi  previsti   perde
 progressivamente  la proporzione alla quantita' e qualita' del lavoro
 prestato (fino a ridursi al presente a una somma quasi irrisoria)  in
 ragione diretta del tempo trascorso tra le due date suddette, a causa
 del  costante  processo  di  erosione  del  potere  di acquisto della
 moneta, che nel decennio
 1974-1984 ha toccato percentuali molto elevate.
    3. - Resta assorbita l'altra censura  riferita  all'art.  3  della
 Costituzione.