ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  promosso  con  ricorso  della  Regione  Valle  d'Aosta
 notificato il 6 e l'8 aprile 1993, depositato in  cancelleria  il  15
 successivo,  per conflitto di attribuzioni sorto a seguito della nota
 del Ministero del Tesoro, prot. n. 319660, in data 10 febbraio  1993,
 relativa  al  rifiuto  della chiusura del conto corrente acceso dalla
 Regione Valle d'Aosta presso la Tesoreria Centrale  dello  Stato,  ed
 iscritto al n. 13 del registro conflitti 1993;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  19  ottobre  1993  il  Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Uditi  l'avvocato Gustavo Romanelli per la Regione Valle d'Aosta e
 l'avvocato dello  Stato  Ivo  M.  Braguglia  per  il  Presidente  del
 Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Con  ricorso regolarmente depositato e notificato la Regione
 Valle d'Aosta ha sollevato conflitto di  attribuzioni  nei  confronti
 dello Stato in relazione alla nota del Ministro del tesoro in data 10
 febbraio  1993,  con la quale quest'ultimo ha rifiutato di estinguere
 il conto corrente intestato alla predetta Regione presso la tesoreria
 dello  Stato,  respingendo  la  corrispondente   richiesta   che   la
 ricorrente aveva formulato a seguito dell'entrata in vigore dell'art.
 6,  secondo  comma,  del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431
 (Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la  Regione  Valle
 d'Aosta  in  materia  di  finanze  regionali  e comunali). Secondo la
 ricorrente, il rifiuto opposto dal Ministro del tesoro appare  lesivo
 delle  norme  statutarie  sulle  competenze  in  materia  di  finanza
 regionale e sull'autonomia finanziaria della  Regione  stessa  e,  in
 particolare,  degli artt. 3, primo comma, lettera f), 4, 12, 13 e 50,
 terzo comma, dello Statuto  speciale  per  la  Valle  d'Aosta  (legge
 costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4).
    La premessa posta a base del ricorso muove dalla convinzione della
 Regione  ricorrente  che  il  ricordato  art.  6,  secondo comma, del
 decreto legislativo n. 431 del 1989 contiene una  deroga  al  sistema
 della  tesoreria  unica  stabilito  per  tutti  gli enti e gli organi
 pubblici, comprese le regioni e le province autonome,  dall'art.  40,
 quarto  comma,  della  legge 30 marzo 1981, n. 119 (Legge finanziaria
 1981) e dall'art. 2, primo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720
 (Istituzione del sistema di tesoreria unica  per  enti  ed  organismi
 pubblici).  In  particolare,  tali  articoli,  i quali impongono alle
 singole regioni di far affluire tutte le  somme  loro  destinate  dal
 bilancio  dello  Stato a un conto intestato a ciascuna di esse presso
 la tesoreria statale (salve le somme detenute  dalle  regioni  stesse
 per  le  disponibilita'  a  breve  termine,  in  misura  comunque non
 eccedente il limite del tre per  cento  delle  entrate  previste  dal
 bilancio  regionale  di  competenza),  avrebbero subi'to una deroga a
 favore della Regione Valle d'Aosta ad opera  del  ricordato  art.  6,
 secondo  comma,  del  decreto  legislativo  n. 431 del 1989, il quale
 stabilisce  che  "il  regime   di   gestione   delle   disponibilita'
 finanziarie  e delle giacenze di tesoreria della regione e degli enti
 locali da essa dipendenti compete alla regione  medesima  in  armonia
 con  i  principi  del  citato titolo IV della legge 5 agosto 1978, n.
 468".
    Sulla base di quest'ultima disposizione la Regione  Valle  d'Aosta
 con  lettera  del  6 maggio 1992 ha chiesto al Ministro del tesoro di
 disporre la chiusura del conto corrente, ad  essa  intestato,  aperto
 presso la tesoreria dello Stato, nonche' il conferimento del saldo al
 tesoriere  regionale e, per il futuro, l'erogazione a quest'ultimo di
 ogni  finanziamento  statale  direttamente  attribuito  alla  Regione
 medesima.  Di  fronte  al  rifiuto  del  Ministro  di  dar corso alla
 richiesta, basato sul rilievo che la Regione  Valle  d'Aosta  sarebbe
 tuttora  tenuta  al  rispetto  dei  vincoli della tesoreria unica, la
 ricorrente ha sollevato conflitto assumendo che lo Stato  ignorerebbe
 l'esistenza  della  ricordata  deroga  a  favore della Valle d'Aosta,
 deroga che ha gia'  avuto  attuazione  nella  Regione  con  la  legge
 regionale  7  aprile  1992, n. 16. La ricorrente conclude chiedendo a
 questa Corte di dichiarare che non spetta allo Stato porre  limiti  e
 vincoli alla gestione delle giacenze di tesoreria della Regione Valle
 d'Aosta.
    2.  -  Il  Presidente  del Consiglio dei ministri si e' costituito
 solo  formalmente   chiedendo   che   il   ricorso   sia   dichiarato
 inammissibile o infondato e facendo riserva di ulteriori memorie.
    3.  -  In prossimita' dell'udienza la ricorrente ha depositato una
 memoria, con la quale afferma  che  la  propria  tesi  interpretativa
 appare  suffragata  dall'art.  50,  secondo  comma, dello Statuto, il
 quale prevede che l'ordinamento finanziario  della  Regione  potrebbe
 essere  modificato  soltanto  a  seguito di un accordo con la Regione
 stessa. Pertanto, come ha riconosciuto questa Corte con  la  sentenza
 n.  95  del  1981,  senza il consenso della Valle d'Aosta non sarebbe
 legittimo imporre a questa  un  obbligo  di  deposito  delle  proprie
 giacenze  finanziarie  presso  la  tesoreria  dello Stato. Ne' questa
 decisione sarebbe stata contraddetta dalla successiva sentenza n. 242
 del 1985,  che  ha  pure  escluso  la  riespansione  del  sistema  di
 tesoreria  unica  alla  Valle  d'Aosta. Tantomeno, poi, la pretesa di
 estensione di tale sistema alla Regione potrebbe  basarsi  sulla  sua
 pretesa inerenza a una funzione di indirizzo e coordinamento ovvero a
 quello  di  coordinamento finanziario, mancando del tutto nel vincolo
 della  tesoreria  unica  i  requisiti  minimi  di  un   istituto   di
 coordinamento.
    4.  -  In prossimita' dell'udienza ha depositato una memoria anche
 la difesa del Presidente del Consiglio dei ministri.
    L'Avvocatura dello Stato, premesso che in base all'art.  2,  primo
 comma,  della  legge  29  ottobre 1984, n. 720 e all'allegata tabella
 "B", tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale,  sarebbero
 vincolate  al sistema della tesoreria unica, ricorda che queste norme
 sono state riconosciute come legittime  da  numerose  sentenze  della
 Corte  costituzionale (a cominciare dalla sent. n. 242 del 1985), che
 in  particolare  hanno  affermato  essere  quel  sistema  conforme  a
 un'esigenza  dell'intera  comunita' nazionale, espressione del potere
 statale di coordinamento finanziario ai  sensi  dell'art.  119  della
 Costituzione.
    Secondo   l'Avvocatura   dello  Stato,  e'  in  relazione  a  tale
 giurisprudenza, e non all'isolata decisione n. 95 del  1981,  che  va
 interpretato  l'art. 6, secondo comma, del decreto legislativo n. 431
 del 1989. Quest'ultimo, infatti, dopo le affermazioni di questa Corte
 sulla tesoreria unica, avrebbe potuto essere interpretato come deroga
 a quel sistema soltanto ove avesse previsto una deroga espressa  allo
 stesso.  Al  contrario,  la  mancanza di questa induce a interpretare
 l'art. 6, secondo comma, come una norma sulla gestione delle giacenze
 di tesoreria relative ai  fondi  che  la  Regione  non  e'  tenuta  a
 conferire  alla  tesoreria  centrale.  Interpretata come disposizione
 intesa a consentire alla Regione di ripartire le risorse tra  le  di-
 verse  destinazioni,  l'art.  6,  secondo comma, si manifesterebbe in
 perfetta  armonia  con  le  norme  sulla  tesoreria  unica,  offrendo
 altresi' una chiave di lettura diversa alla legge regionale del 1992,
 citata  dalla  ricorrente,  e  una  giustificazione  del fatto che la
 Regione ha continuato a rispettare le regole  della  tesoreria  unica
 per  oltre  due  anni  dopo l'entrata in vigore del ricordato art. 6,
 secondo comma, del decreto legislativo n. 431 del 1989.
                        Considerato in diritto
    1.   -   La  Regione  Valle  d'Aosta  ha  sollevato  conflitto  di
 attribuzioni nei confronti dello Stato in relazione alla lettera  del
 Ministro  del  tesoro in data 10 febbraio 1993, con la quale e' stata
 respinta la sua richiesta di disporre la chiusura del conto  corrente
 intestato  alla  Regione medesima presso la tesoreria dello Stato, il
 versamento del  saldo  al  tesoriere  regionale  e,  per  il  futuro,
 l'erogazione  diretta  a  quest'ultimo  di ogni finanziamento statale
 devoluto alla  Regione  stessa.  Ad  avviso  della  ricorrente,  dopo
 l'entrata   in   vigore  dell'art.  6,  secondo  comma,  del  decreto
 legislativo 28 dicembre 1989,  n.  431  (Norme  di  attuazione  dello
 statuto  speciale  per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze
 regionali e comunali), il quale dispone che "il  regime  di  gestione
 delle  disponibilita' finanziarie e delle giacenze di tesoreria della
 regione  e  degli  enti  da  essa  dipendenti  compete  alla  regione
 medesima,  in armonia con i principi del citato titolo IV della legge
 5 agosto 1978, n.  468",  il  predetto  rifiuto  lederebbe  tanto  le
 proprie  competenze  in  materia  di  "finanze  regionali e comunali"
 (artt. 3, lettera f, e 4 dello Statuto speciale), quanto  l'autonomia
 finanziaria  assicurata  alla  Regione medesima dagli artt.  12, 13 e
 50, terzo comma, dello stesso Statuto speciale (legge  costituzionale
 26 febbraio 1948, n. 4).
    2. - Il ricorso va rigettato.
    La   Regione  ricorrente  fonda  la  pretesa  lesivita'  dell'atto
 impugnato  nei  confronti  delle  proprie   competenze   in   materia
 finanziaria  sopra  l'asserita  violazione del gia' ricordato art. 6,
 secondo comma, del decreto legislativo n. 431 del 1989, articolo che,
 nell'interpretazione  della  stessa   ricorrente,   sottrarrebbe   le
 disponibilita' finanziarie attribuite dallo Stato alla Regione al re-
 gime  generale della tesoreria unica stabilito per tutte le regioni e
 le province autonome dalla legge 30 marzo 1981, n. 119  (art.  40)  e
 dalla   legge  28  ottobre  1984,  n.  720  (art.  2),  e  successive
 modificazioni. Emanato in forza  della  delega  affidata  al  Governo
 dalla  legge  5  agosto  1981,  n.  453,  al  fine  di  completare il
 trasferimento delle funzioni attribuite dallo Statuto  speciale  alla
 Valle  d'Aosta,  il decreto di cui il citato art. 6 e' parte opera il
 trasferimento alla medesima  Regione  delle  funzioni  necessarie  al
 pieno  svolgimento  della  competenza che l'art. 3, lettera f), dello
 Statuto speciale assegna alla stessa in materia di "finanze regionali
 e comunali": una competenza che, come le altre  previste  dal  citato
 art.  3,  questa Corte (v. sent. n. 547 del 1989) ha definito di tipo
 concorrente, secondo  un'interpretazione  riecheggiata  dal  predetto
 art.  6,  secondo  comma,  che vincola l'esercizio delle funzioni ivi
 menzionate al rispetto dei principi della  legge  sulla  contabilita'
 generale  (rispetto che nel caso e' riferito al titolo IV della legge
 n. 468 del 1978).
    Come emerge dai lavori preparatori, la formulazione  dell'art.  6,
 secondo  comma, del decreto legislativo n. 431 del 1989 e' tutt'altro
 che chiara. Tuttavia, interpretato sulla base dei fini e dei  criteri
 direttivi  contenuti nella legge di delega e nell'ambito dei principi
 costituzionali relativi al rapporto tra ordinamento finanziario della
 Regione e poteri di coordinamento dello Stato nella  stessa  materia,
 l'art.  6,  secondo  comma,  non puo' essere caricato del significato
 normativo che ad esso vorrebbe attribuire la ricorrente.
    Infatti, se occorre mantenere la  disposizione  in  questione  nei
 limiti  della  delega  entro  i quali e' stato concesso al Governo il
 potere legislativo delegato, si  deve  dire  che  l'art.  6,  secondo
 comma,  va  interpretato  come norma attributiva di funzioni tenute a
 svolgersi   entro   i  confini  propri  di  una  competenza  di  tipo
 concorrente. In proposito, questa  Corte,  se  si  esclude  l'isolata
 pronunzia  n. 95 del 1981 (che ha ricondotto il vecchio art. 31 della
 legge 5 agosto 1978, n. 468, in  materia  di  giacenze  di  tesoreria
 delle regioni, a una modifica delle norme statutarie sull'ordinamento
 finanziario  della  Regione, richiedente, come tale, l'accordo con la
 Giunta regionale), a partire dalle sentenze nn. 162 del  1982  e  242
 del 1985, aventi ad oggetto la nuova disciplina sulla tesoreria unica
 stabilita  dall'art. 40 della legge n. 119 del 1981, ha riconosciuto,
 anche nei confronti delle regioni a statuto speciale  e  della  Valle
 d'Aosta  in particolare, la competenza dello Stato a dettare, in nome
 dell'indispensabile coordinamento finanziario e senza  necessita'  di
 alcun  accordo  con le regioni, misure, come quelle in oggetto, sulle
 somme provenienti dal bilancio dello Stato e  destinate  ad  affluire
 negli appositi conti intestati alle regioni presso la tesoreria dello
 Stato.  Su  questa linea, di recente la stessa Corte ha precisato che
 le norme sulla tesoreria unica (art. 40 della legge n. 119 del 1981 e
 art. 2 della legge n.  720  del  1984)  non  incidono  sull'autonomia
 finanziaria  delle  regioni  nel  disporre  delle  proprie  risorse e
 riflettono un interesse nazionale, legato all'esigenza di  consentire
 allo Stato il controllo della liquidita' e la disciplina dei relativi
 flussi  monetari  (v.  sent. n. 132 del 1993, nonche' sent. n. 61 del
 1987 e ord. n. 759 del 1988),  un  interesse  che,  per  sua  natura,
 richiede  un  trattamento  uniforme su tutto il territorio nazionale,
 derogabile soltanto in caso di comprovate necessita' locali  nascenti
 da situazioni del tutto eccezionali.
    L'insussistenza  di  quest'ultima evenienza nel caso della Regione
 Valle d'Aosta o  la  mancata  dimostrazione  della  stessa  inducono,
 dunque,  a  rigettare  l'interpretazione del predetto art. 6, secondo
 comma, nel senso suggerito dalla ricorrente.
    3. - Ricondotto nell'ambito  del  regime  della  tesoreria  unica,
 l'articolo  in esame, come suppone l'Avvocatura dello Stato, non puo'
 non riferirsi alle giacenze che le regioni  e  le  province  autonome
 possono  tenere  presso i propri tesorieri nei limiti del 3 per cento
 dell'ammontare delle entrate  previste  dal  bilancio  di  competenza
 delle regioni stesse, ai sensi dell'art. 40, primo comma, della legge
 n. 119 del 1981.
    Tale significato normativo che, riferito ad altre regioni, sarebbe
 del  tutto  pleonastico,  in  quanto ripeterebbe principi discendenti
 dalle norme costituzionali  sull'autonomia  finanziaria,  esplicitati
 dalla  legge  19  maggio  1976,  n. 335 (v. artt. 21 e 33), assume in
 relazione alla Valle d'Aosta un  valore  diverso,  dovuto  al  regime
 particolare  per  il  quale,  in base all'art. 3 del medesimo decreto
 legislativo n. 431 del 1989, le risorse finanziarie attribuite  dallo
 Stato   agli  enti  locali  della  Valle  d'Aosta  sono  direttamente
 corrisposte alla Regione.   Questa disposizione,  come  specifica  il
 secondo   comma  del  medesimo  articolo,  e'  prevista  al  fine  di
 permettere  alla  Regione  di  ripartire  fra  gli  enti   locali   i
 finanziamenti  cosi'  ricevuti insieme a quelli destinati agli stessi
 enti dal bilancio regionale "secondo criteri informati all'attuazione
 del programma regionale di sviluppo  e  dei  programmi  di  attivita'
 degli  enti  locali,  nonche'  all'obbiettivo  di  adeguare  i  mezzi
 finanziari alle funzioni proprie  o  delegate  agli  enti  medesimi".
 Vista alla luce di tale particolarita', l'autonomia di gestione delle
 disponibilita'  finanziarie e delle giacenze di tesoreria di cui puo'
 disporre la regione - sottolineata dall'art. 6,  secondo  comma,  del
 decreto  legislativo  n.  431  del  1989  -  puo'  assumere  un senso
 specifico nell'ambito del coordinamento della finanza  regionale  con
 quella locale.