LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI 1 GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi proposti da Iosti Serenella, residente in Curino (prov. Vercelli), via San Nicolao, avverso l'ufficio imposte dirette di Arona; Presenti in udienza la ricorrente; Sentiti il relatore dott. Marziano Cavazzoni; Letti gli atti. Iosti Serenella, residente in Curino (prov. Vercelli), via San Nicolao, in data 5 agosto 1992 ha proposto due ricorsi contro altrettanti avvisi di accertamento - notificabile in data 9 luglio 1992 - con il quale l'ufficio imposte dirette di Arona ha rettificato ai fini Irpef ed Ilor 1986 e 1987 i redditi di impresa, elevandoli da L. 10.095.000 a L. 18.906.000 per il 1986 e da L. 16.781.000 a L. 26.427.000 per il 1987. L'anzidetto ufficio tributario ha recuperato a tassazione per il 1986 L. 8.811.000 e per il 1987 L. 9.646.000 per canoni relativi ad un contratto di leasing ritenuto fittizio ed, inoltre, ha irrogato pene pecuniarie per complessive L. 3.303.000 per il 1986 e per complessive L. 3.486.000 per il 1987. I canoni di leasing - ha affermato la ricorrente - si riferivano a un contratto di locazione finanziaria nella forma di lease-back, recuperati a tassazione con la seguente motivazione " .. risulta che il contratto di leasing e' fittizio in quanto in realta' e' stato posto in essere un contratto di muto con garanzia reale su beni strumentali di proprieta' (della stessa contribuente)". La ricorrente ha chiesto l'annullamento degli impugnati avvisi di accertamento e, in via subordinata, la non applicazione delle pene pecuniarie "per fondato dubbio sull'ambito e la portata della norma che l'ufficio asserisce sarebbe stata violata". L'ufficio imposte dirette di Arona ha presentato deduzioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto delle domande della ricorrente. All'udienza pubblica del 16 settembre 1993 per l'ufficio imposte dirette di Arona non e' intervenuto ne' il direttore ne' altro funzionario, mentre la ricorrente, priva di assistenza tecnica, non ha saputo in alcun modo illustrare i suoi ricorsi. La decisione dei ricorsi deve essere preceduta, a parere di questo collegio, dalla soluzione di una questione di legittimita' costituzionale. Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413", in base al chiaro disposto di cui al primo comma dell'art. 80 dell'anzidetto decreto "Il presente decreto entra in vigore il 15 gennaio 1993", e' ormai in vigore da molti mesi. Pertanto, trattandosi di un decreto gia' in vigore, cosi' come dispone l'ultimo comma del citato art. 80, dovrebbe essere osservato e fatto osservare. Questo collegio, pero', non ignora, ne' sottovaluta, la norma contenuta nel secondo comma dell'art. 80 del decreto n. 546/1992, la quale, forse in contrasto con quanto in precedenza stabilito, prevede che "le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali" (insediamento inizialmente previsto per il 1 ottobre 1993 ma, recentemente, rinviato al 1 ottobre 1994). Questa commissione tributaria, in alcune su precedenti decisioni, anche al fine di attenuare il contrasto tra il primo e il secondo comma del citato art. 80, ha dato un'interpretazione restrittiva della norma anzidetta, ritenendola limitata alle disposizioni "incompatibili con le commissioni tributarie di primo e di secondo grado e con la commissione centrale", e quindi ha ritenuto che "le disposizioni del presente decreto incompatibili con le commissioni tributarie di primo e di secondo grado e con la commissione centrale hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali". Anche la commissione tributaria centrale, a meno di una clamorosa ma improbabile "svista", ha interpretato restrittivamente la norma in oggetto (art. 80, secondo comma) e ha sottoposto al giudizio della Corte costituzionale l'art. 72, secondo comma, del decreto legislativo n. 546/1992 (comm. trib. centr. sez. V, ord. n. 2216 del 7 giugno 1993, dep. il 1 luglio 1993, su il Fisco, n. 32/93, pag. 8434. Se la commissione tributaria centrale non avesse seguito l'interpretazione restrittiva non avrebbe potuto sollevare l'eccezione di legittimita' costituzionale. Ma questo collegio, avendo constatato che l'interpretazione restrittiva dell'art. 80, secondo comma, ha avuto scarso seguito in giurisprudenza, almeno in quella di merito, ed e' stata ignorata dalla dottrina, ritiene ora, pur con qualche dubbio, piu' corretta l'interpretazione letterale della norma anzidetta. L'interpretazione letterale, pero', impedisce del tutto agli attuali giudici tributari di applicare le nuove norme sul processo tributario e, nella presente causa, impedisce a questo giudice di applicare, in particolare, tra le altre, la norma sull'assistenza tecnica del ricorrente (art. 12) e quella sulle spese del giudizio (art. 15). Nulla quaestio se la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 80 del d.P.R. 31 dicembre 1992, fosse costituzionalmente legittima. Questo collegio, pero', ritiene di avere seri motivi, sia in presenza di un'interpretazione restrittiva, sia in presenza di un'unterpretazione letterale, per dubitare della sua legittimita' costituzionale "per violazione e/o eccesso della legge delega". 1. - Il legislatore delegato, a parere di questo collegio, puo' legittimamente differire l'inizio di efficacia delle norme delegate, o di alcune di esse, soltanto in presenza di una precisa indicazione nella legge delega. Infatti, in base ad un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico, le leggi e i regolamenti, salvo che sia diversamente disposto, diventano obbligatori nel quindicesimo giorno dalla loro pubblicazione. Art. 73, terzo comma, della Costituzione "Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscono un termine diverso". Art. 10, Disposizioni sulla legge in generale "Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto". Ma nella legge delega per la revisione del Contenzioso tributario (art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), tra "i principi e i criteri direttivi", nulla era stato previsto ne' sulla data di entrata in vigore, ne' sull'inizio di efficacia, delle emanande norme. Pertanto, il legislatore delegato non avrebbe potuto differire di mesi o di anni l'inizio di efficacia delle nuove norme sul processo tributario. 2. - Inoltre, la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 80 del citato d.P.R. n. 546/1992, in violazione dell'art. 30, secondo comma, secondo periodo, della legge delega 30 dicembre 1991, n. 413, non e' stata sottoposta al parere della commissione parlamentare dei Trenta. "Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge - stabiliva il citato art. 30 - il Governo invia il testo dei decreti legislativi alle Camere; la commissione parlamentare di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, .. esprime entro sessanta giorni il proprio parere". La disposizione in questione, infatti, non figurava nello schema del decreto approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 30 settembre 1992, nel testo pubblicato dalla stampa specializzata (Il Sole - 24 Ore del 3 ottobre 1992), ed inviato per il parere all'anzidetta commissione dei trenta, ne' da questa e' stata proposta, cosi' come risulta dalla sua relazione contenente il "parere"', pubblicato dal Corriere Tributario n. 4/1993, pagg. 271 e ss. Pertanto, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 80, secondo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, e' "non manifestamente infondata" in relazione agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione e all'art. 30 della legge delega 30 dicembre 1991, n. 413. Trattasi, inoltre, di questione "rilevante" ai fini della definizione della presente causa perche' se la disposizione che ha rinviato l'inizio di efficacia delle norme sul processo tributario (art. 80, secondo comma, del d.P.R. n. 546/1992) fosse illegittima, questo giudice non dovrebbe osservarla e dovrebbe applicare altre norme (gia' in vigore ma, per una norma di dubbia legittimita' costituzionale, non ancora efficaci) tra le quali, anche quella sull'assistenza tecnica e sulle spese del giudizio (artt. 12 e 15 del d.P.R. n. 546/1992).