LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI 1 GRADO
    Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi proposti da Iosti
 Serenella, residente in Curino (prov.  Vercelli),  via  San  Nicolao,
 avverso l'ufficio imposte dirette di Arona;
    Presenti in udienza la ricorrente;
    Sentiti il relatore dott. Marziano Cavazzoni;
    Letti gli atti.
    Iosti  Serenella,  residente  in  Curino (prov. Vercelli), via San
 Nicolao, in data  5  agosto  1992  ha  proposto  due  ricorsi  contro
 altrettanti  avvisi  di  accertamento - notificabile in data 9 luglio
 1992 - con il quale l'ufficio imposte dirette di Arona ha rettificato
 ai fini Irpef ed Ilor 1986 e 1987 i redditi di impresa, elevandoli da
 L. 10.095.000 a L. 18.906.000 per il 1986 e da  L.  16.781.000  a  L.
 26.427.000 per il 1987.
    L'anzidetto  ufficio  tributario ha recuperato a tassazione per il
 1986 L. 8.811.000 e per il 1987 L. 9.646.000 per canoni  relativi  ad
 un  contratto  di  leasing ritenuto fittizio ed, inoltre, ha irrogato
 pene pecuniarie per complessive  L.  3.303.000  per  il  1986  e  per
 complessive L. 3.486.000 per il 1987.
    I canoni di leasing - ha affermato la ricorrente - si riferivano a
 un  contratto  di  locazione  finanziaria  nella forma di lease-back,
 recuperati a tassazione con la seguente motivazione " .. risulta  che
 il  contratto  di  leasing  e' fittizio in quanto in realta' e' stato
 posto in essere un contratto di  muto  con  garanzia  reale  su  beni
 strumentali di proprieta' (della stessa contribuente)".
    La  ricorrente ha chiesto l'annullamento degli impugnati avvisi di
 accertamento e, in via subordinata, la non  applicazione  delle  pene
 pecuniarie  "per  fondato dubbio sull'ambito e la portata della norma
 che l'ufficio asserisce sarebbe stata violata".
    L'ufficio imposte dirette di Arona ha presentato deduzioni scritte
 con le quali ha chiesto il rigetto delle domande della ricorrente.
    All'udienza pubblica del 16 settembre 1993 per  l'ufficio  imposte
 dirette  di  Arona  non  e'  intervenuto  ne'  il direttore ne' altro
 funzionario, mentre la ricorrente, priva di assistenza  tecnica,  non
 ha saputo in alcun modo illustrare i suoi ricorsi.
    La decisione dei ricorsi deve essere preceduta, a parere di questo
 collegio,   dalla   soluzione   di   una  questione  di  legittimita'
 costituzionale.
    Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, "Disposizioni sul
 processo tributario in attuazione della delega al  Governo  contenuta
 nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413", in base al chiaro
 disposto  di  cui  al primo comma dell'art. 80 dell'anzidetto decreto
 "Il presente decreto entra in vigore il 15 gennaio 1993", e' ormai in
 vigore da molti mesi.
    Pertanto,  trattandosi  di  un  decreto gia' in vigore, cosi' come
 dispone l'ultimo comma del citato art. 80, dovrebbe essere  osservato
 e fatto osservare.
    Questo  collegio,  pero',  non  ignora,  ne' sottovaluta, la norma
 contenuta nel secondo comma dell'art. 80 del decreto n. 546/1992,  la
 quale, forse in contrasto con quanto in precedenza stabilito, prevede
 che "le disposizioni del presente decreto hanno effetto dalla data di
 insediamento  delle  commissioni  tributarie provinciali e regionali"
 (insediamento  inizialmente  previsto  per  il  1  ottobre  1993  ma,
 recentemente, rinviato al 1 ottobre 1994).
    Questa  commissione tributaria, in alcune su precedenti decisioni,
 anche al fine di attenuare il contrasto tra il  primo  e  il  secondo
 comma  del  citato  art.  80,  ha dato un'interpretazione restrittiva
 della  norma  anzidetta,  ritenendola  limitata   alle   disposizioni
 "incompatibili  con  le  commissioni tributarie di primo e di secondo
 grado e con la commissione centrale", e quindi ha  ritenuto  che  "le
 disposizioni  del  presente  decreto incompatibili con le commissioni
 tributarie di primo e di secondo grado e con la commissione  centrale
 hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie
 provinciali e regionali".
    Anche  la commissione tributaria centrale, a meno di una clamorosa
 ma improbabile "svista", ha interpretato restrittivamente la norma in
 oggetto (art. 80, secondo comma) e ha sottoposto  al  giudizio  della
 Corte   costituzionale   l'art.   72,   secondo  comma,  del  decreto
 legislativo n. 546/1992 (comm. trib. centr. sez. V, ord. n. 2216  del
 7  giugno  1993,  dep.  il 1 luglio 1993, su il Fisco, n. 32/93, pag.
 8434.
    Se  la  commissione  tributaria  centrale   non   avesse   seguito
 l'interpretazione    restrittiva   non   avrebbe   potuto   sollevare
 l'eccezione di legittimita' costituzionale.
    Ma  questo  collegio,  avendo  constatato  che   l'interpretazione
 restrittiva  dell'art.  80, secondo comma, ha avuto scarso seguito in
 giurisprudenza, almeno in quella di  merito,  ed  e'  stata  ignorata
 dalla  dottrina,  ritiene  ora, pur con qualche dubbio, piu' corretta
 l'interpretazione letterale della norma anzidetta.
    L'interpretazione  letterale,  pero',  impedisce  del  tutto  agli
 attuali  giudici  tributari  di applicare le nuove norme sul processo
 tributario e, nella presente causa, impedisce  a  questo  giudice  di
 applicare,  in  particolare,  tra  le altre, la norma sull'assistenza
 tecnica del ricorrente (art. 12) e quella sulle  spese  del  giudizio
 (art. 15).
    Nulla  quaestio  se  la  disposizione  di  cui  al  secondo  comma
 dell'art. 80 del d.P.R. 31 dicembre  1992,  fosse  costituzionalmente
 legittima.
    Questo  collegio,  pero',  ritiene  di  avere  seri motivi, sia in
 presenza  di  un'interpretazione  restrittiva,  sia  in  presenza  di
 un'unterpretazione  letterale,  per  dubitare  della sua legittimita'
 costituzionale "per violazione e/o eccesso della legge delega".
    1. - Il legislatore delegato, a parere di  questo  collegio,  puo'
 legittimamente  differire l'inizio di efficacia delle norme delegate,
 o di alcune di esse, soltanto in presenza di una precisa  indicazione
 nella legge delega. Infatti, in base ad un principio fondamentale del
 nostro ordinamento giuridico, le leggi e i regolamenti, salvo che sia
 diversamente  disposto, diventano obbligatori nel quindicesimo giorno
 dalla loro pubblicazione.
    Art. 73, terzo comma, della Costituzione "Le leggi sono pubblicate
 subito  dopo  la  promulgazione  ed entrano in vigore il quindicesimo
 giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi  stesse
 stabiliscono un termine diverso".
    Art.  10,  Disposizioni  sulla  legge  in  generale  "Le leggi e i
 regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno  successivo
 a   quello   della  loro  pubblicazione,  salvo  che  sia  altrimenti
 disposto".
    Ma nella legge delega per la revisione del Contenzioso  tributario
 (art.  30  della legge 30 dicembre 1991, n. 413), tra "i principi e i
 criteri direttivi", nulla  era  stato  previsto  ne'  sulla  data  di
 entrata  in  vigore,  ne'  sull'inizio  di  efficacia, delle emanande
 norme.
    Pertanto, il legislatore delegato non avrebbe potuto differire  di
 mesi  o  di anni l'inizio di efficacia delle nuove norme sul processo
 tributario.
    2. - Inoltre, la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 80
 del citato d.P.R. n. 546/1992, in violazione  dell'art.  30,  secondo
 comma,  secondo periodo, della legge delega 30 dicembre 1991, n. 413,
 non e' stata sottoposta al parere della commissione parlamentare  dei
 Trenta.
    "Entro  nove  mesi  dalla data di entrata in vigore della presente
 legge - stabiliva il citato art. 30 - il Governo invia il  testo  dei
 decreti  legislativi  alle Camere; la commissione parlamentare di cui
 all'art. 17, terzo comma, della legge 9  ottobre  1971,  n.  825,  ..
 esprime entro sessanta giorni il proprio parere".
    La  disposizione  in questione, infatti, non figurava nello schema
 del decreto approvato dal Consiglio dei ministri nella  riunione  del
 30  settembre  1992,  nel testo pubblicato dalla stampa specializzata
 (Il Sole - 24 Ore del 3 ottobre  1992),  ed  inviato  per  il  parere
 all'anzidetta   commissione  dei  trenta,  ne'  da  questa  e'  stata
 proposta, cosi'  come  risulta  dalla  sua  relazione  contenente  il
 "parere"',  pubblicato dal Corriere Tributario n. 4/1993, pagg. 271 e
 ss.
    Pertanto, la questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
 80,  secondo  comma,  del  d.P.R.  31  dicembre 1992, n. 546, e' "non
 manifestamente infondata" in relazione agli  artt.  76  e  77,  primo
 comma,  della  Costituzione  e  all'art.  30  della  legge  delega 30
 dicembre 1991, n. 413.
    Trattasi,  inoltre,  di  questione  "rilevante"  ai   fini   della
 definizione  della  presente  causa perche' se la disposizione che ha
 rinviato l'inizio di efficacia delle norme  sul  processo  tributario
 (art.  80,  secondo comma, del d.P.R. n. 546/1992) fosse illegittima,
 questo giudice non dovrebbe osservarla  e  dovrebbe  applicare  altre
 norme  (gia'  in  vigore  ma,  per  una  norma di dubbia legittimita'
 costituzionale, non ancora  efficaci)  tra  le  quali,  anche  quella
 sull'assistenza tecnica e sulle spese del giudizio (artt. 12 e 15 del
 d.P.R. n. 546/1992).