IL TRIBUNALE MILITARE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Mirelli Giovanni, nato l'8 giugno 1972 a Palermo, atto di nascita n. 181, vol. 3212, ivi residente in via Nuova Buffa n. 56, celibe, incensurato; soldato in congedo, gia' nel reparto C.do e trasmissioni "Mantova" in Reana del Rojale (Udine), libero, imputato di mancanza alla chiamata (art. 151, primo comma, del c.p.m.p.) perche', chiamato alle armi per adempiere il servizio di ferma, secondo i modi e i tempi indicati nel pubblico manifesto, che ne disponeva la presentazione per il giorno 11 novembre 1991, non si presentava senza giusto motivo sotto tale data ne' nei cinque giorni successivi, rimanendo assente arbitrariamente fino al giorno 14 aprile 1992, data in cui si presentava al distretto militare di Palermo. In esito al pubblico ed orale dibattimento. FATTO E DIRITTO La recluta Mirelli Giovanni, inizialmente imputato del reato di mancanza alla chiamata (art. 151 del c.p.m.p.) per non essersi presentato il 12 dicembre 1991 al battaglione fanteria "Cuneo" in Udine, come stabilito con precetto personale, nel dibattimento dinanzi a questo tribunale, essendo emerso che la cartolina-precetto non gli era stata notificata, si e' visto modificare l'imputazione, cosi' da dover rispondere dell'omessa presentazione l'11 novembre 1991, come stabilito con pubblico manifesto, e della protrazione dell'assenza sino al 14 aprile 1992, data della sua presentazione al distretto militare di Palermo. Egli si e' discolpato asserendo di non aver ricevuto la cartolina- precetto e di essersi percio' presentato al distretto militare di appartenenza non appena, il 14 aprile 1992, i Carabinieri lo avevano presso la sua residenza reso edotto dell'obbligo di presentarsi per intraprendere il servizio di ferma. Si e' acquisito agli atti il modulo ufficiale della Difesa DP/0505 ( ex 607042 M) utilizzato dai consigli di leva per l'invio in congedo illimitato provvisorio. Nell'avvertenza n. 1, riportata sul retro, ci si riferisce all'obbligo per i militari in congedo illimitato provvisorio di presentarsi "quando riceveranno la cartolina-precetto di chiamata alle armi". E' evidente come questa dizione sia idonea ad ingenerare nei militari in attesa della chiamata il convincimento che il dovere di presentazione non si costituisca se non a seguito della notificazione del precetto personale. E', di conseguenza, credibile il Mirelli quando afferma la sua buona fede, la sua convinzione di non essere tenuto, in mancanza della cartolina-precetto, a presentarsi. La notificazione del precetto personale rappresenta, tuttavia, il mezzo esclusivo per il costituirsi dell'obbligo solamente quando si tratti di recluta della Marina. Per il caso del militare destinato a svolgere servizio nell'esercito o nell'aeronautica l'art. 543, secondo comma, del regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 aprile 1942, n. 1133, disposizione tuttora vigente, stabilisce, invece, che "Le reclute che non ricevessero la cartolina-precetto, o la ricevessero in ritardo, devono ugualmente presentarsi nei giorni stabiliti dal manifesto, la cui pubblicazione vale per essi come precetto personale". Ed in effetti i manifesti indicano un termine di presentazione, nella specie l'11 novembre 1991, per quanto non avessero (per qualsiasi ragione) ricevuto la cartolina-precetto. A conclusione del dibattimento, negando rilievo scusante all'errore in cui e' incorso l'imputato, il pubblico ministero ne ha chiesto la condanna. Si ripropone, allora, l'annoso problema dell'art. 39 del c.p.m.p., secondo cui "il militare non puo' invocare a propria scusa l'ignoranza dei doveri inerenti al suo stato militare", la cui illegittimita' questo tribunale ha piu' volte eccepito, in relazione a plurime disposizioni costituzionali e soprattutto al principio dell'art. 27, primo comma. La Corte costituzionale con sentenza n. 325/1989, interpretativa di rigetto, gia' ha stabilito, in contrasto con l'originaria voluntas legis e la tradizionale interpretazione della giuirisprudenza, che l'art. 39 del c.p.m.p. non puo' limitare la disciplina dell'errore di fatto posta dall'art. 47 del c.p. In questa e in numerose altre decisioni non e' entrata, invece, nel merito dell'inescusabilita' dell'ignoranza di diritto delle norme costitutive dei doveri militari. Il Mirelli, senza dubbio, ha ignorato il contenuto del manifesto di chiamata (errore, questo, riconducibile alla disciplina dell'art. 47 del c.p.). Ma in origine e principalmente ha ignorato la normativa posta dal citato art. 543, che gli costituiva il dovere di presentazione per il sol fatto della pubblicazione del manifesto generale di chiamata alle armi, senza la necessita' di un precetto personale. E quest'ignoranza e' proprio quella tuttora incondizionatamente considerata inescusabile dall'art. 39 del c.p.m.p. Non puo' avere rilievo che nella specie si presenti con il carattere dell'inevitabilita', dato che con la citata avvertenza n. 1 del foglio di congedo illimitato provvisorio la stessa amministrazione gli aveva dato l'erronea informazione di un dovere di presentazione avente il suo imprescindibile presupposto nella notificazione del precetto personale. Appare, quindi, de iure condito non priva di fondamento la richiesta di condanna formulata dal pubblico ministero. Si tratta di un'interpretazione che, da un lato, recepisce l'insegnamento della Corte, nel senso che abbia rilievo scusante l'ignoranza o l'errore sul contenuto del manifesto; ma secondo cui, dall'altro, quest'errore non puo' scusare quando, come nella specie, tragga origine dall'ignoranza di un dovere dello stato militare. In altri termini, non e' decisivo che il Mirelli abbia ignorato che il manifesto stabiliva l'11 novembre 1991 come data di presentazione, ma piuttosto che la mancata lettura del medesimo da parte della recluta sia stata conseguenza di un'inammissibile ignoranza del dovere dello stato militare, e piu' precisamente dell'efficacia costitutiva del manifesto in relazione all'obbligo di presentazione per il servizio di ferma. Ora, da un lato, l'intransigenza dell'art. 39 appare in contraddizione (come la Corte gia' ha riconosciuto per l'art. 5 del c.p.) con il principio della personalita' della responsabilita' penale; dall'altro, essendo gia' intervenuta la modificazione dell'art. 5 nel senso di dare rilievo scusante all'ignoranza incolpevole, non si vede ragione per cui, trattandosi pur sempre di materia penale, questa statuizione non debba essere estesa all'art. 39. In un precedente giudizio dinanzi alla Corte, all'avvocatura dello Stato e' parso che sia la fondamentalita' del dovere militare a giustificare la deroga che l'art. 39 apporta ai comuni principi in tema di responsabilita' penale. Ma questo tribunale, pur convinto dell'importanza di tale obbligo, non ritiene che se ne possa desumere la necessita' di pronunciare la condanna penale nei confronti di cittadini incolpevoli. Se mai, potrebbe l'amministrazione militare trarne la direttiva di una maggiore chiarezza nelle informazioni alle reclute, ad esempio con apposita "avvertenza" nel foglio del congedo illimitato provvisorio. Questo tribunale, in definitiva, ancora una volta in presenza di una fattispecie cui dovrebbe applicarsi, secondo la cennata interpretazione, l'art. 39 del c.p.m.p., solleva questione di legittimita' costituzionale di questa disposizione, con riferimento all'art. 5 c.p., in relazione agli artt. 3 e 27, primo comma, della Costituzione.