IL PRETORE Visti gli atti difensivi delle parti in causa; Rilevato che gli invalidi civili ricorrenti totalmente inabili e non deambulanti, titolari dell'indennita' di accompagnamento prevista dalla legge n. 11/1980, n. 18, rivendicano il diritto di percepire, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della rispettiva domanda, l'assegno integrativo di cui all'art. 21, quinto comma del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'art. 6 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, nonche' la liquidazione dell'invalidita' nella misura fissata dalla legge n. 506/1988. Premesso: