IL PRETORE
    Visti gli atti difensivi delle parti in causa;
    Rilevato  che  gli invalidi civili ricorrenti totalmente inabili e
 non deambulanti, titolari dell'indennita' di accompagnamento prevista
 dalla legge n. 11/1980, n. 18, rivendicano il diritto  di  percepire,
 con  decorrenza  dal  primo giorno del mese successivo a quello della
 rispettiva domanda, l'assegno integrativo di cui all'art. 21,  quinto
 comma  del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'art.
 6 del d.P.R. 30  dicembre  1981,  n.  834,  nonche'  la  liquidazione
 dell'invalidita' nella misura fissata dalla legge n. 506/1988.
    Premesso: