ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  6,  comma
 11-quinquies,  della  legge  11 novembre 1983, n. 638 (di conversione
 del d.-l. n. 463/83 recante misure urgenti in materia previdenziale e
 sanitaria) promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1992  dal  Pre-
 tore  di  Napoli  nel  procedimento  civile vertente tra Manetta Anna
 Maria ed ENASARCO iscritta al n. 335 del registro  ordinanze  1992  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 27, prima
 serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice
 relatore Renato Granata;
                           Ritenuto in fatto
    1. - In un giudizio civile, promosso da  una  pensionata  ENASARCO
 per sentir dichiarare l'illegittimita' del comportamento dell'ente il
 quale  pretendeva  (ed  aveva  iniziato  ad  operare)  il recupero di
 importi di pensione  ad  essa  indebitamente  erogati  per  esclusivo
 errore dell'ente stesso, l'adito Pretore di Napoli, con ordinanza del
 14  aprile  1992  -  rilevato  che  la  fattispecie trovava specifica
 disciplina nell'art. 6, comma 11-quinquies, della l. 638/83, il quale
 autorizza le gestioni  previdenziali,  tra  cui  quella  ENASARCO,  a
 procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate
 in  eccedenza  ancorche' percepite in buona fede dal pensionato; onde
 in applicazione di detta norma la domanda dell'attrice avrebbe dovuto
 essere respinta  -  ha  ritenuto  rilevante  di  conseguenza,  e  non
 manifestamente  infondata  ed  ha  per cio' sollevato, in riferimento
 agli artt. 3 e 38 Cost., questione incidentale del predetto  art.  6,
 nella  parte  appunto  in  cui  non  esclude  la  ripetibilita' delle
 erogazioni  corrisposte  dall'ENASARCO  in misura superiore al dovuto
 per errore imputabile all'ente non causato da dolo dell'interessato.
    Secondo il Pretore, risulterebbe infatti nella specie innanzitutto
 violato il precetto costituzionale dell'eguaglianza per irragionevole
 discriminazione  dei  pensionati  ENASARCO  nei  confronti  sia   dei
 beneficiari  delle  prestazioni INPS che dei pubblici impiegati per i
 quali, rispettivamente, l'art.  52  della  l.  88/1989  (interpretato
 autenticamente  dall'art.  13  l. 412/91) e l'art. 206 d.P.R. 1973 n.
 1092 stabiliscono, nell'identica situazione, l'irripetibilita' invece
 dei ratei non dovuti in buona fede dall'assistito.
    E sembrerebbe inoltre vulnerato anche l'art. 38 Cost., perche'  la
 ripetibilita'  dell'importo  - come incondizionatamente sancita dalla
 norma denunciata - non terrebbe conto della natura alimentare e della
 funzione (di garantire un'esistenza libera e dignitosa) cui assolvono
 le prestazioni previdenziali.
    2. - Nel giudizio innanzi alla Corte e' intervenuto il  Presidente
 del  Consiglio  dei  ministri per contrastare, sotto ogni profilo, la
 fondatezza della questione sollevata.
                        Considerato in diritto
    1. - Il Pretore di Napoli dubita della legittimita' costituzionale
 dell'art. 6, comma 11-quinquies, della l. 11 novembre 1983 n. 638 (di
 conversione del d.-l. n. 463/83 recante  misure  urgenti  in  materia
 previdenziale  e  sanitaria),  "nella  parte  in  cui non esclude nei
 confronti dei beneficiari di  erogazioni  ENASARCO  la  ripetibilita'
 delle  prestazioni pensionistiche per l'I.V.S. corrisposte per errore
 di  qualsiasi  natura  imputabile  all'ente  non  causato   da   dolo
 dell'interessato".
    Ed ipotizza il duplice contrasto della norma denunciata:
      -  con  l'art.  3  Cost.,  sotto il profilo di una irragionevole
 discriminazione  dei  pensionati  ENASARCO  nei  confronti  sia   dei
 beneficiari  delle  prestazioni INPS che dei pubblici impiegati per i
 quali, rispettivamente, l'art.  52  della  l.  88/1989  (interpretato
 autenticamente  dall'art.  13  l. 412/91) e l'art. 206 d.P.R. 1973 n.
 1092 stabiliscono, nell'identica situazione, l'irripetibilita' invece
 dei ratei non dovuti percepiti in buona fede dall'assistito;
      - e con l'art.  38  Cost.,  sul  rilievo  che  la  ripetibilita'
 dell'importo   -   come   incondizionatamente   sancita  dalla  norma
 denunciata - non terrebbe  conto  della  natura  alimentare  e  della
 funzione  (di garantire un'esigenza libera e dignitosa) cui assolvono
 le prestazioni previdenziali.
    2.1. - La questione cosi' prospettata e' pero'  inammissibile,  in
 ragione  dei  noti  limiti  che  i  poteri  decisori  di questa Corte
 incontrano in materia di sentenze additive a soluzione non obbligata,
 come quella che sostanzialmente, nella specie, richiede il giudice  a
 quo.
    2.2.  - Ed infatti e' pur vero che, nel quadro di disciplina delle
 pensioni pubbliche ( ex art. 206  t.u.  1092/1973  cit.,  come  anche
 interpretato  dall'art. 8 d.P.R. 8 agosto 1986 n. 538), e del pari in
 quello delle pensioni private gestite dall'INPS (gia' con  l'art.  80
 del r.d. n. 1924, poi seguito dai richiamati artt. 52 l. 88/1989 e 13
 l.  412/1998)  si e' affermato ed e' venuto via via consolidandosi un
 principio di settore, secondo il quale  -  in  luogo  della  generale
 regola  codicistica  di  incondizionata  ripetibilita'  dell'indebito
 (art. 2033 c.c.) - trova applicazione la diversa regola,  propria  di
 tale  sottosistema,  che esclude viceversa la ripetizione in presenza
 di una situazione  di  fatto  (variamente  articolata,  ma  comunque)
 avente  come  minimo  comun  denominatore  la  non addebitabilita' al
 percipiente della erogazione non dovuta.
    Vero e' altresi' che, per identita' di ratio, lo stesso  principio
 di  settore risulta ora esteso alle pensioni di guerra (v. art. 11 l.
 1986 n. 656) ed e' stato, in qualche misura, introdotto  anche  nella
 materia    stipendiale,   relativa   al   pubblico   impiego,   dalla
 giurisprudenza del giudice amministrativo.
   2.3. - Ma tale premessa, attinente al complessivo quadro  normativo
 di  riferimento - mentre conforta le implicazioni che ne trae il Pre-
 tore rimettente in punto di negativa valutazione  della  legittimita'
 della   disposizione  denunciata  -  non  puo'  anche  condurre  alla
 ulteriore conseguenza,  dal  medesimo  auspicata,  di  una  pronunzia
 direttamente attuativa della correlativa reductio ad legitimitatem.
    Vale  a  dire  che  -  per  quanto  riguarda  il profilo meramente
 ricognitivo del rapporto  tra  la  norma  impugnata  ed  i  parametri
 costituzionali  invocati  -  questa Corte conviene sulla effettivita'
 della  denunciata  discriminazione  di  trattamento  in   danno   dei
 pensionati  ENASARCO  non  reputandola  sufficientemente giustificata
 dalle peculiarita' di struttura e funzionamento,  che  pur  connotano
 questa  particolare  forma  previdenziale,  una  volta  che lo stesso
 principio   (di   non   ripetibilita'   o   limitata    ripetibilita'
 dell'indebito  percepito  dal  pensionato  senza  dolo)  circola, per
 quanto detto, all'interno di plurimi  settori  previdenziali  a  loro
 volta caratterizzati da non meno apprezzabili differenze interne.
    Conclusione  questa ulteriormente rafforzata dal canone (pure esso
 qui esattamente invocato) dell'art. 38 Cost. -  che  contestualmente,
 per  altro,  circoscrive  la  misura  della  garanzia  costituzionale
 apprestata al principio di settore in questione - in  funzione  della
 soddisfazione  di essenziali esigenze di vita della parte piu' debole
 del rapporto; che vengono ad essere contraddette dalla indiscriminata
 ripetibilita'  di   prestazioni   naturaliter   gia'   consumate   in
 correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare.
    3.  -  E' pero' - ed in cio' appunto sta l'ostacolo alla richiesta
 pronuncia  additiva  -  che   il   su   richiamato   principio   vive
 nell'ordinamento  positivo in forme e con articolazioni differenziate
 e variamente modulate, in senso sincronico oltreche' diacronico.
    Ed infatti l'elemento soggettivo,  riferito  al  percipiente,  che
 preclude  l'applicazione  della  regola  codicistica di ripetibilita'
 dell'indebito, varia dalla previsione, in negativo, della mancanza di
 dolo (v. artt. 80 r.d. 1422/1924; 52, 55 l. 88/1989; 13 l.  412/1991)
 alla  prescrizione,  in  positivo,  della  buona  fede  (art.  11  l.
 656/1989). Inoltre, alcune volte si richiede (art. 13 l.  412  cit.),
 altre  no, che la erogazione indebita - e in alcuni casi anche la sua
 constatazione  (art.  3  l.  428/1985)  -  siano  consacrati  in   un
 provvedimento  formale;  di  questo  poi  presupponendosi (art. 13 l.
 412/91), o non, la comunicazione all'interessato.  Per  di  piu',  in
 talune  ipotesi  lo  ius  retentionis  del percipiente e' subordinato
 anche alla non dipendenza dell'erogazione indebita dalla inosservanza
 di un suo obbligo di comunicazione  (artt.  11  l.  656/1986;  13  l.
 412/91),  con  limitazione,  per altro, in un caso, ai soli fatti che
 non siano gia' di per se'  conosciuti  dall'ente  erogante  (art.  13
 cit.).
    Il  che  rende  evidente  la  pluralita' delle scelte possibili in
 ordine alla  puntuale  configurazione  della  fattispecie  preclusiva
 della  ripetizione  nel  settore  considerato:  dovendosi  anzi anche
 considerare  che  ulteriori  variabili  potrebbero  essere   ritenute
 opportune  in  ragione  delle  peculiarita'  proprie della previdenza
 ENASARCO.
    E cio' appunto impone -  come  anticipato  -  la  inammissibilita'
 della  questione  sollevata, mentre la individuazione della soluzione
 piu' idonea ad eliminare la rilevata situazione non in  sintonia  con
 la   Costituzione  resta  riservata  alla  scelta  discrezionale  del
 legislatore. Al quale la Corte  non  puo',  peraltro,  non  rivolgere
 l'invito a provvedere, al riguardo, con l'opportuna sollecitudine.