ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 16 e 23 del
 d.P.R. 27  marzo  1969,  n.  128  (Ordinamento  interno  dei  servizi
 ospedalieri),  promosso  con  ordinanza emessa il 7 dicembre 1992 dal
 Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso  proposto
 dal Sindacato nazionale dei chimici dipendenti U.S.L. ed altri contro
 il Presidente del Consiglio dei ministri ed altri, iscritta al n. 252
 del  registro  ordinanze  1993  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Visti l'atto di costituzione del Sindacato nazionale  dei  chimici
 dipendenti  U.S.L.,  nonche'  l'atto  di intervento della Federazione
 nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  2  novembre  1993  il  Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Udito  l'avv.  Antonio  Funari  per la Federazione nazionale degli
 Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
                           Ritenuto in fatto
    1. Con ordinanza del 7 dicembre 1992, il Tribunale  amministrativo
 regionale  per  il  Lazio ha sollevato, in riferimento agli artt. 33,
 comma quinto, e 97, comma primo,  della  Costituzione,  questione  di
 legittimita'  costituzionale  degli artt. 16 e 23 del d.P.R. 27 marzo
 1969, n. 128 nella parte in cui "consentono che gli assistenti medici
 siano applicati ai servizi ospedalieri di analisi e di virologia".
    Il  tribunale  remittente  premette  di  essere  stato  adito  dal
 sindacato  nazionale  dei chimici dipendenti U.S.L. nonche' da alcuni
 chimici dipendenti della  unita'  sanitaria  locale,  i  quali  hanno
 impugnato   il  d.P.R.  20  novembre  1990  n.  384,  di  recepimento
 dell'accordo 6 aprile  1990  concernente  il  comparto  del  servizio
 sanitario  nazionale. In particolare i ricorrenti hanno denunciato la
 illegittimita' degli artt. 58, comma decimo, e  124,  comma  secondo,
 del  succitato  d.P.R.  n.  384  del  1990,  i  quali stabiliscono la
 partecipazione  dei  medici  addetti  ai  servizi  di  analisi  e  di
 virologia  delle  unita'  sanitarie  locali  alla  ripartizione degli
 introiti per le prestazioni di laboratorio  svolte  in  plus  orario.
 Dette  disposizioni  sarebbero,  invero,  affette  da  illegittimita'
 derivata, in quanto costituenti applicazioni degli articoli 16  e  23
 del  d.P.R.  27  marzo  1969,  n.  128,  norme  ritenute,  come si e'
 rilevato, in contrasto con gli artt. 33, comma quinto,  e  97,  comma
 primo, della Costituzione.
    Tanto  premesso,  il  tribunale  remittente  solleva  questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 16 e 23 del d.P.R. n. 128 del
 1969, ritenendo che la stessa  sia  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata.
   La  questione  e',  infatti,  logicamente subordinata all'esito del
 giudizio  circa  la  costituzionalita'  di  norme   legislative   che
 prevedono  la  presenza  dei  medici  nei  servizi  di  analisi  e di
 virologia delle unita' sanitarie locali: ove  venisse  dichiarata  la
 illegittimita'  di  tali norme, il personale medico non potrebbe fare
 parte della "e'quipe che ha reso le prestazioni aggiuntive" e  quindi
 verrebbe  meno  la  base  normativa  della  disciplina  regolamentare
 oggetto del giudizio "a quo".
    Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice "a quo"  rileva
 che  le  norme  censurate  violerebbero  anzitutto  l'art. 33, quinto
 comma,  della  Costituzione  il  cui  "nucleo  precettivo"   andrebbe
 individuato   "nella  necessita'  non  derogabile  che  la  capacita'
 professionale nel settore specifico sia seriamente accertata".
    Ai fini di detto accertamento il binomio titolo di studio-esame di
 stato non sarebbe ne' decisivo, ne' esauriente: cio' con  particolare
 riguardo  alle  professioni esercitate presso le strutture pubbliche,
 alle quali per principio costituzionale si accede per concorso.
    Nella specie, con riguardo alle posizioni funzionali  di  primario
 ospedaliero  e di aiuto corresponsabile ospedaliero gli artt. 27 e 30
 del d.m. 30 gennaio 1982 prevederebbero che il concorso  sia  bandito
 per  specifiche  discipline  e  che lo stesso comprenda, oltre ad una
 prova scritta, una prova pratica "su tecniche e manualita'  peculiari
 della  disciplina  oggetto  del  concorso".  Il  successivo  art. 165
 individua le  discipline  per  le  quali  debbono  essere  banditi  i
 concorsi,  indicando  al  n.  12,  per  l'area funzionale di medicina
 "laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia".
    Cio' consentirebbe di trarre due conclusioni.
    Le  prove  concorsuali  dei  primari  e  degli  aiuti  ospedalieri
 sarebbero "strettamente finalizzate" ai compiti tipici dei servizi di
 analisi e di virologia.
    Al  contrario  - ed a differenza dei casi piu' sopra considerati -
 la disciplina dei concorsi per il personale che accede alla posizione
 di  assistente  non  conterrebbe  alcun  riferimento  "a   discipline
 specifiche  dell'area  funzionale" giacche' ai sensi dell'art. 35 del
 d.m. gia' indicato potrebbe indistintamente  svolgersi  su  tutte  le
 materie ricomprese nell'area medesima.
    Invero,  a  norma  dell'art.  17  del  d.P.R. n. 761 del 1979, gli
 assistenti possono essere assegnati  a  prestare  servizio  presso  i
 laboratori  di analisi e di virologia senza "apposito accertamento in
 sede concorsuale della  relativa  preparazione";  si  legittimerebbe,
 cosi',  -  secondo  il giudice a quo - il dubbio circa la conformita'
 della normativa impugnata (artt. 16 e 23 del d.P.R. n. 128 del  1969)
 agli  artt.  33,  quinto comma, e 97 della Costituzione. Ne', ai fini
 dell'accertamento  della   professionalita'   specifica,   potrebbero
 rinvenirsi  garanzie  nell'esame  di  Stato sostenute dai laureati in
 medicina e chirurgia. Tale laurea si conseguirebbe al termine  di  un
 corso  nel  quale la chimica e la biologia avrebbero ruoli "del tutto
 marginali" e cio' in particolare raffronto con i corsi di  laurea  in
 chimica ed in scienze biologiche.
    Detta  carenza - secondo il giudice a quo - si rifletterebbe sugli
 artt. 16 e 23 del d.P.R. n. 128 del 1969 che prevedono  l'impiego  di
 assistenti nei laboratori di analisi e virologia.
    La  normativa censurata sarebbe, altresi', in contrasto con l'art.
 97  della  Costituzione,  in  quanto  la  preposizione  ad  organismi
 pubblici  di  personale  non  dotato  della  necessaria  preparazione
 professionale  violerebbe  il  principio  di  buon  andamento   della
 amministrazione.
    2.  -  Nel  giudizio  davanti  alla  Corte  costituzionale  si  e'
 costituito il sindacato italiano chimici dipendenti Unita'  sanitarie
 locali  -  ricorrente nel giudizio a quo - il quale, pur riproponendo
 le argomentazioni di base  contenute  nell'ordinanza  di  rimessione,
 rileva  che  la  questione  -  cosi'  come  prospettata dal Tribunale
 amministrativo regionale - sarebbe "sicuramente" riduttiva  e  chiede
 che  la  stessa  sia  "rettificata  dalla  Corte attraverso l'uso del
 potere di autorimessione".
    L'affermazione  del  giudice  a  quo,  secondo  la   quale   nella
 professionalita'  del  medico-chirurgo (acquisita tramite il corso di
 laurea in medicina e chirurgia ed il relativo esame di  abilitazione)
 non  rientra  la  competenza  ad  effettuare analisi chimico-cliniche
 dovrebbe avere una valenza generale,  coinvolgendo  tutte  le  figure
 mediche  dei  settori  ospedalieri  in  discussione  e  non  solo gli
 assistenti medici.
    Mancherebbe, comunque, una  condizione  necessaria  per  l'accesso
 alle  attivita'  professionali, condizione desumibile dalla normativa
 sulla istruzione superiore (art. 172 lett.  a)  del  T.U.  31  agosto
 1933,  n.  1592;  art.  5 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 1909; tabella
 delle corrispondenze allegate al R.D.  del  1933)  e  si  tratterebbe
 della  laurea  specifica  che  sola  dovrebbe  consentire di accedere
 all'esame di abilitazione professionale di Stato.
    Ne deriverebbe che le  censure  di  illegittimita'  costituzionale
 proposte dal Tribunale amministrativo regionale dovrebbero concernere
 tutte  le figure mediche dei servizi di analisi chimico-cliniche e di
 virologia e non solo quelle degli assistenti.
    3. - Si  e'  altresi'  costituita,  dinanzi  a  questa  Corte,  la
 Federazione  nazionale  degli  ordini  dei  medici  chirurghi e degli
 odontoiatri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile.
                        Considerato in diritto
    1. - Il tribunale remittente dubita, in riferimento agli artt. 33,
 comma  quinto,  e   97   della   Costituzione,   della   legittimita'
 costituzionale  degli  artt. 16 e 23 del d.P.R. n. 128 del 1969 nella
 parte in cui consentono che gli assistenti medici siano applicati  ai
 servizi ospedalieri di analisi (art. 16) e di virologia (art. 23).
    In  ordine  alla  prima  delle  dedotte  censure  si  osserva  che
 l'accertamento  della  professionalita'  specifica   -   posto   come
 requisito inderogabile dall'art. 33, comma quinto, della Costituzione
 -  non  troverebbe adeguato riscontro nel concorso per gli assistenti
 medici previsto dall'art. 35 del d.m. 30  gennaio  1982  il  quale  -
 cosi' come disciplinato - non risponderebbe a finalita' di rigorosa e
 specifica  professionalita'.  In particolare il surrichiamato art. 35
 non conterrebbe alcun riferimento a discipline  specifiche  dell'area
 funzionale, sicche' il concorso potrebbe svolgersi indistintamente su
 tutte   le   materie   con   palese  violazione  del  criterio  della
 professionalita' specifica sancito dall'art. 33, comma quinto,  della
 Costituzione,  violazione  che si "rifletterebbe" sugli artt. 16 e 23
 d.P.R. n. 128 del 1969.
    2.  -  E'  preliminare  l'esame   circa   l'ammissibilita'   della
 questione.
    Invero,   l'art.   35   del   d.m.   30  gennaio  1982  -  veicolo
 dell'inosservanza dell'art.  33,  comma  quinto,  della  Costituzione
 sugli  artt.  16  e  23  del  d.P.R.  n.  128  del  1969  -  e' norma
 regolamentare, come  tale  sottratta  al  sindacato  di  legittimita'
 costituzionale. Vero e' che la disciplina di cui al succitato art. 35
 -  concernente  le prove di esame relative al concorso per assistenti
 medici  -  non  condiziona  ne'  modifica  la  sostanza  delle  norme
 censurate,  le  quali,  essendo  contenute in un atto avente forza di
 legge ordinaria (decreti delegati) sono sottoposte  al  controllo  di
 questa  Corte.  Controllo  che  evidentemente  prescinde  da  censure
 "riflesse" ed investe le norme denunciate nella loro piena autonomia,
 sicche' la questione sottoposta  all'esame  di  questa  Corte  e'  la
 seguente:  se  il  legislatore  con  riguardo  agli assistenti medici
 applicati ai laboratori di analisi e di virologia  abbia  predisposto
 controlli  e  garanzie  tali da assicurare il possesso da parte degli
 stessi della professionalita' specifica richiesta  dal  quinto  comma
 dell'art. 33 della Costituzione.
    3.  - Cosi' delimitato e precisato l'ambito del presente giudizio,
 si tratta di vagliare gli artt. 16 e 23 del d.P.R. n.  128  del  1969
 alla luce degli artt. 33, comma quinto, e 97 della Costituzione.
    E'  stato  affermato  da questa Corte (sent. n. 29 del 1990 che ha
 tracciato le linee fondamentali nella materia attinente ai laboratori
 di analisi), che il quinto  comma  dell'art.  33  della  Costituzione
 "reca  in  se'  un  principio di professionalita' specifica: richiede
 cioe'  che  l'esercizio  delle  attivita'  professionali  rivolte  al
 pubblico avvenga in base a conoscenze sufficientemente approfondite".
 Cio'  risponde  al  criterio di buon andamento dell'amministrazione -
 nel caso di professionisti operanti in una struttura  pubblica  -  ed
 altresi' alla esigenza di tutelare l'affidamento della collettivita',
 che  assume  particolare  rilievo  in  una  materia come quella della
 tutela della salute, disegnata dall'art. 32 della Costituzione  nella
 sua  duplice  valenza di diritto soggettivo dell'individuo ed insieme
 interesse della collettivita'. Tanto premesso, occorre  qui  ribadire
 che  i  contenuti,  i  limiti  e  le  procedure di accertamento della
 professionalita', richiesta  dal  quinto  comma  dell'art.  33  della
 Costituzione,  sono  rimessi  alla  ragionevole  discrezionalita' del
 legislatore (sentt. n. 174 del 1980 e n. 26 del  1990).  Criterio  di
 valutazione  di  tale  ragionevole uso e' la verifica che i controlli
 predisposti in ordine alla professionalita' degli  assistenti  medici
 applicati ai servizi ospedalieri di analisi e di virologia siano tali
 da  garantire  la  presenza del requisito della professionalita' piu'
 volte richiamato.
    Al riguardo l'art.  97  della  Costituzione  statuisce  che  "agli
 impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso,
 salvo  i casi stabiliti dalla legge", principio ribadito e sviluppato
 dalla legislazione di rilievo generale in materia di pubblico impiego
 e  precisamente  dalla  legge  11  luglio  1980,  n.   312,   nonche'
 recentemente  dall'art.  36 del d.l. 3 febbraio 1993, n. 23, il quale
 ha sostituito l'art. 20 della legge quadro sul  pubblico  impiego  29
 marzo  1983,  n.  93  ed  ha  riaffermato  il  principio del concorso
 pubblico per l'accesso ai pubblici impieghi.
    Proprio  con  riguardo  alla materia concorsuale il legislatore ha
 affidato le  norme  fondamentali  di  garanzia  ai  decreti  delegati
 (aventi  forza  di  legge  ordinaria)  rimettendo  la disciplina piu'
 dettagliata e specifica alla normativa regolamentare, per consentirne
 l'adattamento alle esigenze delle singole  amministrazioni,  esigenze
 emerse  gia'  nell'ordinamento  previgente (R.D. 30 dicembre 1923, n.
 2960).
    4. - E' alla luce delle premesse,  sin  qui  svolte,  che  occorre
 vagliare   la  conformita'  della  normativa  censurata  al  precetto
 contenuto nel quinto comma  dell'art.  33  della  Costituzione,  allo
 scopo  di  stabilire  se in tale normativa sussista quel complesso di
 prescrizioni sostanziali (e  di  controlli)  idoneo  all'accertamento
 della professionalita' richiesta dal precetto costituzionale, tale da
 legittimare la presenza degli assistenti medici nei laboratori di cui
 agli artt. 16 e 23 del d.P.R. n. 128 del 1969.
    Al riguardo vengono in rilievo i sopraindicati decreti legislativi
 delegati emanati dal Governo sulla base di delega conferita con l. 12
 dicembre 1978, n. 833, art. 47, terzo comma (Istituzione del servizio
 sanitario nazionale) ed in particolare il d.P.R. 20 dicembre 1979, n.
 761 (Stato giuridico del personale delle Unita' sanitarie locali).
    Piu' precisamente l'art. 17 del d.P.R. n. 761 del 1979 dispone che
 "alla  posizione  funzionale  di assistente medico si accede mediante
 pubblici concorsi per titoli ed esami ai sensi  del  precedente  art.
 12,  distinti  per  le  aree funzionali di medicina, di chirurgia, di
 prevenzione e sanita' pubblica", mentre l'art. 12 dello stesso d.P.R.
 (in attuazione del quale e' stato emanato il d.m.  30  gennaio  1982)
 stabilisce  che  per  "l'ammissione ai concorsi dei singoli profili e
 posizioni funzionali di ogni ruolo .. ..., le prove di  esame  devono
 consistere  in  una  prova  scritta  ed  almeno  in una prova orale e
 pratica  con  particolare  riferimento  al  curriculum  formativo   e
 professionale,  e, per i medici al servizio prestato a tempo pieno ed
 alle specializzazioni acquisite".
    Il quadro normativo cosi' ricostruito, per quel  che  concerne  il
 profilo funzionale dell'assistente medico, appare idoneo a realizzare
 la qualita' e la quantita' dei requisiti necessari.
    Innanzitutto  il  concorso  per  titoli  ed esami rende possibile,
 oltre la verifica del possesso  delle  cognizioni  tecniche  (tramite
 l'esame)   ritenute   rilevanti  per  il  servizio  da  svolgere,  la
 valutazione (tramite i titoli) del  valore  del  candidato  sotto  il
 profilo  culturale  e dell'esperienza (pregressa attivita'). Inoltre,
 riveste particolare importanza la previsione contenuta  nell'art.  17
 del  d.P.R.  n.  761  del  1979  per la quale i predetti concorsi per
 titoli ed esami devono essere distinti  per  le  aree  funzionali  di
 medicina, di chirurgia, di prevenzione e sanita' pubblica. Le materie
 oggetto  di  esame assicurano la congruita' tra le discipline oggetto
 dei concorsi e le attivita' da esplicare dopo il superamento di essi.
    Quanto  a  siffatte  attivita',  riferite  al   ruolo   funzionale
 dell'assistente medico l'art. 17 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761,
 reca  una  disciplina  adeguata. Esso dispone, al quarto ed al quinto
 comma, che "gli assistenti medici durante il primo anno  di  servizio
 sono  utilizzati in servizi, reparti e settori delle aree funzionali,
 anche  diverse  da  quelle  di  appartenenza,  secondo   criteri   di
 avvicendamento  che devono favorire la formazione interdisciplinare e
 l'acquisizione di esperienze professionali di carattere generale. Nel
 successivo   biennio   sono   utilizzati  esclusivamente  nell'ambito
 dell'area funzionale di appartenenza.  Al  termine  del  triennio  di
 formazione   gli   assistenti  medici  sono,  a  domanda,  inquadrati
 definitivamente nei posti di organico vacanti dei diversi reparti  di
 specialita',  servizi  e  settori  di attivita' nei quali si articola
 l'area funzionale di appartenenza, sulla base di obiettivi criteri di
 precedenza, che devono  tener  conto  del  servizio  prestato,  delle
 attitudini  dimostrate  e  dei  titoli  professionali  e  scientifici
 posseduti. In questo quadro  si  inserisce  altresi'  l'art.  63  del
 d.P.R.  20  dicembre 1979, n. 761 che, occupandosi delle attribuzioni
 del personale medico nelle singole posizioni  funzionali,  stabilisce
 che  "il  medico appartenente alla posizione iniziale svolge funzioni
 medico-chirurgiche di supporto e funzioni di studio, di  didattica  e
 di  ricerca,  nonche'  attivita'  finalizzata  alla  sua  formazione,
 all'interno dell'area dei servizi alla quale e' assegnato, secondo le
 direttive dei medici appartenenti alle posizioni superiori".
    Il complesso normativo esaminato  rivela  che  il  legislatore  ha
 avuto  cura  di  garantire  l'acquisizione  da  parte dell'assistente
 medico - prima del ritorno all'area di appartenenza - di un  bagaglio
 di  conoscenze  e  di esperienze interdisciplinari tali da costituire
 base adeguata per l'esercizio dell'attivita' alla quale e' destinato.
 A diversi  criteri,  del  pari  razionali,  si  ispira  la  selezione
 concorsuale   per  aiuto  e  primario,  sorretta  dalla  esigenza  di
 approfondimento specifico e  di  progressivo  affinamento  settoriale
 (cfr.  artt.  18  e  19  d.P.R.  n.  761  del  1979), con contenuto e
 procedimenti diversi delle relative prove  di  esame  (cfr.  art.  20
 d.P.R. cit.).
    Si  puo',  dunque,  concludere  che  le  garanzie  predisposte dal
 legislatore in ordine alla professionalita' degli  assistenti  medici
 applicati  ai  laboratori di cui agli artt. 16 e 23 del d.P.R. n. 128
 del 1969 sono tali da assicurare  il  possesso  da  parte  di  questi
 ultimi  delle  competenze  richieste dall'attivita' dei laboratori di
 analisi e di virologia.
    Ne deriva che le norme in contestazione soddisfano  l'esigenza  di
 un  serio  ed  oggettivo  accertamento  dell'attitudine  e  capacita'
 professionale   richieste   dall'art.   33,   comma   quinto,   della
 Costituzione   e,  come  tali,  esprimono  un  corretto  ed  adeguato
 esercizio della discrezionalita' legislativa.
    Restano  assorbite  le  censure   relative   all'art.   97   della
 Costituzione,  che  del  resto  non  sono  state  oggetto di autonomo
 svolgimento.
    Deve, quindi, dichiararsi non fondata la questione di legittimita'
 costituzionale relativa agli artt. 16 e 23 del d.P.R. n. 128 del 1969
 che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio  ha  sollevato
 con l'ordinanza indicata in epigrafe.