ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 12, quarto
 comma, del d.P.R. (recte: decreto legislativo) 31 dicembre  1992,  n.
 546  (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega
 al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30  dicembre  1991,  n.
 413),  del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina
 del contenzioso tributario) e del d.P.R. (recte: decreto legislativo)
 31 dicembre 1992,  n.  545  (Ordinamento  degli  organi  speciali  di
 giurisdizione   tributaria   ed   organizzazione   degli   uffici  di
 collaborazione  in  attuazione  della  delega  al  Governo  contenuta
 nell'art.  30  della  legge  30  dicembre 1991, n. 413), promosso con
 ordinanza emessa il 10 febbraio 1993 dalla Commissione tributaria  di
 primo   grado   di  Verbania  sul  ricorso  proposto  da  Trentarossi
 Gianfranco contro l'Ufficio imposte dirette di Verbania, iscritta  al
 n.  196  del  registro  ordinanze  1993  e  pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 19,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1993;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 20  ottobre  1993  il  Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Verbania,
 con  ordinanza  del 10 febbraio 1993, emessa nel corso di un giudizio
 promosso avverso l'avviso di accertamento in rettifica del reddito di
 impresa di un contribuente ai fini IRPEF ed ILOR per l'anno 1983,  ha
 sollevato questioni di legittimita' costituzionale:
       a)  dell'art.  12  del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della  delega
 al  Governo  contenuta  nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.
 413),   in   quanto,   nel   prevedere   (al   quarto   comma)    che
 l'Amministrazione   finanziaria   debba   o   possa   essere   difesa
 dall'Avvocatura dello Stato (soltanto) nel giudizio di secondo grado,
 consentirebbe che in quello di  primo  grado  essa  sia  assistita  e
 rappresentata  da funzionari non sempre dotati di idonea preparazione
 giuridica, cosi' violando gli artt. 3,  secondo  comma,  e  24  della
 Costituzione,  perche'  creerebbe  una  discriminazione  tra le parti
 nell'esercizio del diritto di difesa;
       b)  del  d.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  636  (Revisione  della
 disciplina  del  contenzioso tributario) e del decreto legislativo 31
 dicembre  1992,  n.  545  (Ordinamento  degli  organi   speciali   di
 giurisdizione   tributaria   ed   organizzazione   degli   uffici  di
 collaborazione  in  attuazione  della  delega  al  Governo  contenuta
 nell'art.  30  della  legge  30 dicembre 1991, n. 413), in quanto non
 vietano di far parte delle  Commissioni  tributarie  agli  esperti  e
 periti  tributari iscritti nel ruolo della locale Camera di commercio
 e svolgenti attivita' di consulenza in favore di contribuenti e, piu'
 in generale, in quanto le stesse norme  non  prevedono  l'istituzione
 del  giudice  tributario  "a  tempo pieno", cosi' violando l'art. 108
 della  Costituzione,  perche'  non  sarebbe  dal  sistema   garantita
 l'indipendenza  di  quel  giudice,  e  l'art.  97 della Costituzione,
 perche' non sarebbe assicurato il buon andamento nell'amministrazione
 della giustizia;
    che e' intervenuto in giudizio il  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri,  per  il  tramite  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato,
 concludendo per la inammissibilita'  o  comunque  per  l'infondatezza
 delle questioni;
    Considerato  che  l'art.  69  del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29  ottobre  1993  n.
 427, differisce al 1 ottobre 1994 la data unica di insediamento delle
 (nuove)  commissioni  tributarie  provinciali  e  regionali, prevista
 dall'art. 42, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.
 545, precisando altresi' che tutte le disposizioni sul nuovo processo
 tributario  recate  dal  decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
 hanno  efficacia  da  quella  stessa  data  (art.  80   del   decreto
 legislativo n. 546 cit., come modificato dall'art. 69, comma 3, lett.
 l)  del  decreto-legge n. 331 del 1993 cit.), con cio' implicitamente
 disponendo che, nelle more, continua ad applicarsi il d.P.R.  n.  636
 del 1972;
    che  pertanto  la questione sub a) e' manifestamente inammissibile
 per  irrilevanza,  perche'  il  giudice  non  deve  allo  stato  fare
 applicazione della norma denunciata;
    che  quanto alla questione sub b), essa e' del pari manifestamente
 inammissibile sia per cio' che riguarda il decreto legislativo n. 545
 del 1992, perche', essendo stata differita al 1 ottobre 1994 la  data
 di insediamento delle nuove commissioni, viene in ogni caso a mancare
 il  requisito della rilevanza, sia per cio' che riguarda l'art. 5 del
 d.P.R. n. 636 del  1972,  perche'  -  mentre  e'  contraddittoria  la
 motivazione  dell'ordinanza,  che  da  un canto muove dal presupposto
 della  efficacia  delle  nuove  norme (decreto legislativo n. 545 del
 1992, art. 8, lett. i, relativamente alle  incompatibilita'  previste
 per  i componenti delle commissioni tributarie), che avrebbero quindi
 implicitamente abrogato le precedenti norme dettate dal d.P.R. n. 636
 del  1972  (art.  5),  e,  dall'altro,  propone   la   questione   di
 legittimita'  costituzionale anche di queste ultime - in ogni caso la
 censura coinvolge un sistema auspicato, quale quello del c.d. giudice
 tributario "a tempo pieno", che spetta al legislatore definire;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;