ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 7 e 8
 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143 (Disposizioni in materia  di
 legittimita'  dell'azione amministrativa), promosso con ricorso della
 Regione  autonoma  Valle  d'Aosta,  notificato  il  15  giugno  1993,
 depositato  in  cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 31 del
 registro ricorsi 1993;
    Visto l'atto di costituzione  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto che la Regione autonoma della Valle d'Aosta, con  ricorso
 notificato il 15 giugno 1993 e depositato il successivo 23 giugno, ha
 sollevato  questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2,
 7 e 8 del decreto-legge 15  maggio  1993,  n.  143  (Disposizioni  in
 materia  di  legittimita'  dell'azione  amministrativa), deducendo la
 violazione  degli  artt.  77,  100,  103,  108,  116  e   125   della
 Costituzione,  nonche'  degli  artt.  2, 3, 4, 29, 38, 43 e 46, primo
 comma, del proprio Statuto (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
 4);
      che,  in  particolare,  le  disposizioni  impugnate   concernono
 l'istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti (art. 1),
 l'individuazione   dell'organo  incaricato  dello  svolgimento  delle
 funzioni di pubblico ministero  presso  le  sezioni  regionali  della
 Corte  dei  conti (art. 2), la individuazione degli atti, anche delle
 regioni, da sottoporre al controllo della Corte  dei  conti,  nonche'
 dei  modi  e  dei  contenuti  del  controllo  successivo (art. 7), e,
 infine, la istituzione dei servizi di controllo interno in  tutte  le
 amministrazioni  pubbliche,  e le relative modalita' di funzionamento
 (art. 8);
      che, ad  avviso  della  ricorrente,  le  disposizioni  impugnate
 sarebbero  variamente  lesive  delle proprie competenze, dei principi
 costituzionali in materia di controllo sugli atti delle regioni e  di
 tutela   delle   minoranze  linguistiche  riconosciute,  nonche'  dei
 principi che regolano la decretazione d'urgenza e la riserva di legge
 formale, prevista dagli  artt.  100,  secondo  e  terzo  comma,  103,
 secondo comma, e 108 della Costituzione;
      che  si  e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
 chiedendo  che  il  ricorso  sia  dichiarato   inammissibile   ovvero
 infondato;
    Considerato  che  il  decreto-legge  15 maggio 1993, n. 143 non e'
 stato convertito in legge nel termine di sessanta  giorni  dalla  sua
 pubblicazione,  come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale n. 166 del 17 luglio 1993;
      che, pertanto, in  conformita'  alla  giurisprudenza  di  questa
 Corte  (v.,  da ultimo, l'ordinanza n. 470 del 1993), le questioni di
 legittimita' costituzionale sollevate  dalla  Regione  Valle  d'Aosta
 devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;