ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  257,  primo
 comma,  del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa
 il 16 aprile 1993 dal  Pretore  di  Napoli  nel  procedimento  civile
 vertente tra Scognamiglio Salvatore e Parisi Lucio ed altro, iscritta
 al  n.  283  del  registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 25,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1993;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 17 novembre  1993  il  Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di Napoli, con ordinanza del 16 aprile
 1993,  ha  sollevato,  in  riferimento  agli  art.  3  e   24   della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 257,
 primo  comma, c.p.c., "nella parte in cui non prevede la possibilita'
 della parte di indicare altri testi da  escutere  dopo  essere  stata
 accertata la morte di quello precedentemente indicato";
      che  nell'ordinanza  si  sostiene  che, essendo le nullita' e le
 decadenze in tema di prova testimoniale  "stabilite  non  per  ordine
 pubblico,  ma  a  tutela  esclusiva  degli  interessi delle parti" ed
 essendo stata nel giudizio a quo eccepita la decadenza da una  prova,
 spetta  al  giudice  accertare  i  motivi  che possono determinare il
 mancato espletamento del mezzo istruttorio;
      che in proposito si osserva che, se gli artt. 208 c.p.c.  e  104
 delle  disposizione  di attuazione del c.p.c. - entrambi di carattere
 sanzionatorio per  le  parti  che  abbiano  manifestato  "sintomi  di
 negligenza"  processuale  -  consentono  tuttavia  di  rimediare alle
 omissioni delle parti stesse  determinate  da  gravi  o  giustificati
 motivi  di  carattere  soggettivo, neutralizzando la dichiarazione di
 decadenza, a maggior ragione dovrebbe essere consentito alle parti di
 indicare nuovi testi "quando l'assenza dei medesimi, di cui sia stata
 ritualmente richiesta la intimazione, risulti giustificata  da  fatti
 assolutamente  indipendenti  dalla  volonta'  della  parte",  come il
 sopravvenuto decesso del teste precedentemente indicato;
      che, quindi, l'omessa previsione nei sensi anzidetti si porrebbe
 in contrasto:
        a) con l'art. 3  della  Costituzione,  poiche'  le  parti  del
 rapporto  processuale  avrebbero un diverso trattamento solo perche',
 nell'adempimento di un onere legale (intimazione di un teste a  mezzo
 di ufficiale giudiziario) da entrambe eseguito, sarebbe consentito di
 provare  le  ragioni  della  domanda  alla  sola  parte  che  "avesse
 rinvenuto il teste in vita", mentre cio' sarebbe impedito alla  parte
 che  "si  fosse  imbattuta"  in  un  teste  che risulti deceduto dopo
 l'ordinanza  di  ammissione  della  prova   e   prima   del   momento
 dell'assunzione;
        b)   con   l'art.  24  della  Costituzione,  perche'  verrebbe
 vanificata la difesa ove l'impedimento del teste a comparire  dipenda
 da sua impossibilita' fisica e non anche da negligenza della parte;
      che,  quanto  alla  rilevanza della questione, nell'ordinanza si
 sostiene che, poiche' "le ragioni  della  parte  attrice  si  fondano
 sulla facolta' di escutere i testi indicati .. una volta accertati la
 concreta  impossibilita'  di  reperire uno dei testi sloggiati" ed il
 decesso dell'altro, la mancata  possibilita'  di  indicare  un  nuovo
 teste inciderebbe sull'esito del giudizio;
      che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, per
 il  tramite  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato, per eccepire in
 primo luogo la inammissibilita' della questione, per assoluta carenza
 della motivazione circa l'oggetto e gli esatti termini  del  giudizio
 principale,  e  per contestarne nel merito la fondatezza, sia perche'
 si sarebbero in concreto denunciati meri  inconvenienti  pratici  non
 conferenti  con  un  giudizio  di  costituzionalita', e sia perche' i
 principi  del  processo  (contraddittorio  e  diritto   alla   prova)
 impongono  un  ordinato  susseguirsi delle attivita' processuali, tra
 cui quella di articolare i mezzi di prova, in particolare indicando i
 testi, nella fase iniziale del processo in modo che il giudice  possa
 dirigerne lo svolgimento assicurando la parita' delle parti stesse;
    Considerato  che  deve essere accolta l'eccezione, formulata dalla
 Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  intervenuta  nel  presente
 giudizio,  poiche'  nell'ordinanza  di rimessione e' del tutto omessa
 qualsiasi esposizione del fatto e ogni riferimento all'oggetto ed  ai
 termini del giudizio principale, in modo da non consentire alla Corte
 il   controllo   sul   carattere  pregiudiziale  della  questione  di
 legittimita' costituzionale della norma impugnata e quindi sulla  sua
 rilevanza;
      che,    pertanto,    secondo   la   consolidata   giurisprudenza
 costituzionale (v., ex plurimis, sentenza n. 306 del  1993,  punto  2
 della  motivazione,  e ordinanze nn. 366 e 21 del 1993), la questione
 sollevata e' manifestamente inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;