ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 7, 9 e 10 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232 (Disposizioni in materia di legittimita' dell'azione amministrativa), promosso con ricorso della Regione autonoma della Valle d'Aosta, notificato il 7 agosto 1993, depositato in cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 34 del registro ricorsi 1993; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 1 dicembre 1993 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Ritenuto che la Regione autonoma della Valle d'Aosta, con ricorso notificato il 7 agosto 1993 e depositato il successivo 10 agosto, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 7, 9 e 10 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232 (Disposizioni in materia di legittimita' dell'azione amministrativa), deducendo la violazione degli artt. 77, 100, 103, 108, 116 e 125 della Costituzione, nonche' degli artt. 2, 3, 4, 29, 38, 43 e 46, primo comma, del proprio Statuto (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4); che, in particolare, le disposizioni impugnate, applicabili anche alle Regioni a statuto speciale per l'espressa previsione contenuta nell'art. 10, concernono l'istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti (art. 1), l'individuazione dell'organo incaricato dello svolgimento delle funzioni di pubblico ministero presso le sezioni regionali della Corte dei conti (art. 2), la individuazione degli atti, anche delle regioni, da sottoporre al controllo della Corte dei conti, nonche' dei modi e dei contenuti del controllo successivo (art. 7), e, infine, la istituzione dei servizi di controllo interno in tutte le amministrazioni pubbliche, e le relative modalita' di funzionamento (art. 9); che, ad avviso della ricorrente, le disposizioni impugnate sarebbero variamente lesive delle proprie competenze, dei principi costituzionali in materia di controllo sugli atti delle regioni e di tutela delle minoranze linguistiche riconosciute, nonche' dei principi che regolano la decretazione d'urgenza e la riserva di legge formale, prevista dagli artt. 100, secondo e terzo comma, 103, secondo comma, e 108 della Costituzione; che si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero infondato; Considerato che il decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232 non e' stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 217 del 15 settembre 1993; che, pertanto, in conformita' alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, l'ordinanza n. 470 del 1993), le questioni di legittimita' costituzionale sollevate dalla Regione Valle d'Aosta devono essere dichiarate manifestamente inammissibili; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.