ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt.  1  e  2  del
 decreto-legge  4  agosto  1993,  n.  273  (Riordino delle funzioni in
 materia di turismo, spettacolo e sport), promosso con  ricorso  della
 Regione  Toscana,  notificato  il  2  settembre  1993,  depositato in
 cancelleria il 9 sucessivo ed iscritto al n. 43 del registro  ricorsi
 1993;
    Visti  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri e l'intervento del C.O.N.I.;
    Udito nella camera di consiglio del 1  dicembre  1993  il  Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto   che  la  Regione  Toscana  ha  sollevato  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 1 e  2  del  decreto-legge  4
 agosto  1993,  n. 273 (Riordino delle funzioni in materia di turismo,
 spettacolo e sport), deducendo la violazione degli artt. 1, 3, 5, 75,
 95, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione;
      che, a giudizio della ricorrente, le disposizioni impugnate,  le
 quali  disciplinano,  rispettivamente,  il  trasferimento di funzioni
 alle regioni in materia di turismo e  di  spettacolo  e  le  funzioni
 della  Presidenza  del  Consiglio dei ministri in materia di turismo,
 spettacolo  e sport, vanificherebbero, sostanzialmente, l'abrogazione
 della legge 31 luglio 1959, n. 617  (Istituzione  del  Ministero  del
 turismo e dello spettacolo), conseguita al referendum popolare del 18
 aprile 1993;
      che  la  Regione  Toscana,  con  separata  istanza,  ha altresi'
 chiesto la sospensione della efficacia delle disposizioni impugnate;
      che si e' costituito il Presidente del Consiglio  dei  ministri,
 eccependo  la  inammissibilita'  del  ricorso,  perche'  vo'lto a far
 valere vizi di legittimita' non deducibili dalle regioni nei  giudizi
 in  via  principale  e  chiedendo  comunque  che  le  questioni siano
 dichiarate non fondate;
      che ha spiegato intervento nel presente giudizio il  C.O.N.I.  -
 Comitato   Olimpico   Nazionale  Italiano,  concludendo  per  la  non
 fondatezza delle questioni;
    Considerato che deve innanzitutto essere dichiarato  inammissibile
 l'intervento  nel  presente giudizio del C.O.N.I. - Comitato Olimpico
 Nazionale Italiano, dal momento  che,  nei  giudizi  di  legittimita'
 costituzionale  promossi  in  via principale "non possono partecipare
 soggetti che non siano titolari di potesta'  legislativa"  (sent.  n.
 517 del 1987; v. anche sentt. nn. 482 e 343 del 1991);
      che  il  decreto-legge  4  agosto  1993,  n.  273  non  e' stato
 convertito in legge entro il termine  prescritto,  come  risulta  dal
 comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 5
 ottobre 1993, n. 234;
      che,  pertanto,  in  conformita'  alla  giurisprudenza di questa
 Corte (v., da ultimo, ord. n. 470 del 1993) deve essere dichiarata la
 manifesta inammissibilita' delle questioni  sollevate  dalla  Regione
 Toscana,   mentre   l'eccezione   di   inammissibilita'   prospettata
 dall'Avvocatura dello  Stato,  per  essere  stati  dedotti  vizi  non
 deducibili da parte delle regioni, resta assorbita;
      che,    di   conseguenza,   anche   l'istanza   di   sospensione
 dell'efficacia delle disposizioni impugnate, proposta  dalla  Regione
 Toscana, deve considerarsi assorbita;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;