ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale del combinato disposto
 dell'art. 9 della legge 23 dicembre  1975,  n.  698  (Scioglimento  e
 trasferimento  delle  funzioni dell'Opera Nazionale per la protezione
 della Maternita' e dell'Infanzia), modificato dall'art. 5 della legge
 1 agosto 1977, n. 563 e dell'art. 4, commi 2, 3 e 4 (recte: artt.  2,
 3 e 4) del regolamento per il trattamento di quiescenza del personale
 dell'O.N.M.I.,  promossi  con  n. 2 ordinanze emesse il 3 giugno 1993
 dal Tribunale di  Lagonegro  nei  procedimenti  civili  vertenti  tra
 l'INADEL  e  Colonna  Girolama e Montecarlo Filomena, iscritte ai nn.
 468 e 469 del registro ordinanze 1993  e  pubblicate  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  37, prima serie speciale, dell'anno
 1993;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 15 dicembre  1993  il  Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto  che nel corso di due analoghi giudizi di appello in sede
 di rinvio, promossi dall'INADEL contro Girolama  Colonna  e  Filomena
 Montecarlo,  il Tribunale di Lagonegro, con due ordinanze di identico
 tenore in data 3 giugno 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt.
 3  e  38,   secondo   comma,   Cost.,   questione   di   legittimita'
 costituzionale  del  combinato  disposto  dell'art.  9 della legge 23
 dicembre 1975, n. 698, modificato dall'art. 5 della  legge  1  agosto
 1977,  n. 563, e dell'art. 4, commi 2, 3 e 4 (recte: degli artt. 2, 3
 e 4), del regolamento per il trattamento di quiescenza del  personale
 dell'ONMI  (Opera  Nazionale  Maternita'  e  Infanzia), approvato con
 decreto interministeriale del 5 agosto 1969;
      che la questione e' stata sollevata dal  giudice  remittente  su
 istanza  delle parti private, motivata "in conformita' di quanto gia'
 dedotto dalla Corte di cassazione con  l'ordinanza  del  10  novembre
 1992,   che   ebbe   a   rimettere   alla   valutazione  della  Corte
 costituzionale la medesima questione";
      che in entrambi i giudizi davanti alla Corte e'  intervenuto  il
 Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura
 dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata  inammissibile
 o comunque infondata;
    Considerato   che   i  due  giudizi  hanno  per  oggetto  identica
 questione, onde si rende opportuno  disporne  la  riunione  affinche'
 siano decisi con unico provvedimento;
      che   l'ordinanza   di   rimessione  e'  del  tutto  carente  di
 motivazione,  tale  non  potendo  essere  considerata,  nemmeno   per
 relationem,  la  semplice  attestazione  che  la  questione  e' stata
 sollevata dalle parti private "in conformita' di quanto gia'  dedotto
 dalla stessa Corte di cassazione" con la citata ordinanza;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;