IL PRETORE 1. - Sciogliendo la riserva che precede, osserva: l'I.N.P.S. ha eccepito la decadenza di parte attrice dalle azioni proposte, ex art. 4 d.l. n. 384/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 dello stesso anno. Secondo tale norma, infatti, che ha sostituito i commi secondo e terzo dell'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, opera la decadenza triennale per le controversie in materia di trattamenti pensionistici, a decorrere: a) dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'istituto; b) dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione; c) dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. 2. - Ebbene, nella specie e' accaduto che al momento di entrata in vigore del decreto citato siffatto termine era appunto gia' decorso almeno parte dei diritti vantati, dato che il ricorso amministrativo e' stato proposto invano oltre tre anni prima dall'inizio dell'azione giudiziaria. D'altra parte non puo' applicarsi alla specie la deroga prevista dall'ultimo comma dell'art. 4, citata per i procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso e ancora in corso alla medesima data: siffatto procedimento, se inteso come amministrativo, era gia' esaurito a tale momento; se inteso come giudiziario (il che e' preferibile), non era ancora stato instaurato. 3. - Si pone pero' il problema della legittimita' costituzionale della normativa prima richiamata, naturalmente sotto il profilo del criterio della non manifesta infondatezza. La questione e' infatti sicuramente rilevante nel caso in esame. Ed invero, l'art. 6, primo comma del d.l. n. 103/1991, convertito con modificazioni nella legge n. 166 dello stesso anno recita testualmente: "1. I termini previsti dall'art. 47, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilita' della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza dei singoli ratei". E Corte costituzionale 20 maggio 1992, n. 246, Foro it., 1992, I, 2601, nel dichiarare non fondata la questione di legittimita' costituzionale della norma, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, l'ha interpretata sottolineando che la estinzione, ivi prevista colpisce il diritto ai ratei naturali, non quello alla pensione. Del resto, il prevalente e piu' recente indirizzo ha sostenuto che il termine di cui all'art. 47 cit. aveva semplicemente la funzione di delimitare l'efficacia temporale della condizione di procedibilita' della domanda giudiziale: cfr., da ult. Cass. 26 aprile 1993 n. 4864, Dir. e pratica lav., 1993, 1844, (m). Con la precedente normativa, quindi, parte dei diritti vantati dalle parte ricorrente non sarebbero estinti, mentre lo sarebbero, si e' detto almeno in parte, per effetto dell'eccezione preliminare di decadenza sollevata dall'istituto. Di qui la rilevanza della questione. 4. - Passando allora all'esame del requisito della non manifesta infondatezza, il pretore ritiene che la nuova disciplina sia in collisione con l'art. 24 della Costituzione. Essa, infatti, si risolve in questo caso nel sacrificio di diritti che sino al giorno della sua entrata in vigore esistevano e potevano essere azionati. In sostanza, la modifica legislativa, che prevede un regime transitorio limitatissimo (v. antea) e non comprendente situazioni come quella in questione - certo peraltro le piu' numerose - viene a comportare una sorta di espropriazione di diritti patrimoniali, per di piu' di valenza costituzionale (art. 38, secondo comma della Costituzione). Dubbio non manifestamente infondato di costituzionalita' si pone quindi anche con riferimento a tale norma. Diverso, naturalmente, sarebbe stato se la legge avesse stabilito un regime transitorio diverso per le vecchie situazioni, che non sono non sopprimesse i diritti, ma ne rendesse non eccessivamente difficoltoso l'esercizio attraverso il giudizio. 5. - In definitiva, va dichiarata non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 4 del d.l. n. 384/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 dello stesso anno, in riferimento agli artt. n. 24 e 38, secondo comma della Costituzione.