IL PRETORE
     Sciogliendo  la  riserva  formulata nel procedimento n. 1129/1993
 R.G.L. promosso da: Cavazzini  Maria  con  l'avv.  M.  Ziveri  contro
 l'Istituto  Nazionale  della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) con l'avv.
 D. Liveri, ha pronunciato la  seguente  ordinanza  osservando  quanto
 segue:
                               F A T T O
    Con  ricorso  depositato il 27 agosto 1993 e diretto al pretore di
 Parma in funzione di giudice del lavoro  la  sig.ra  Cavazzini  Maria
 conveniva  in  giudizio l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
 (I.N.P.S.) e premesso:
      che essa e' titolare di pensione Stato, nonche'  di  trattamento
 I.N.P.S.,  cat.  SO,  n.  70000059  con  decorrenza  settembre  1969,
 quest'ultimo non integrato al minimo;
      che essa ricorrente aveva presentato domanda  amministrativa  in
 data  27  giugno  1986  di  adeguamento  al  minimo della prestazione
 indiretta e conseguente riliquidazione della  pensione  SO,  come  da
 numerose  pronunce  della Corte costituzionale, nella specie in forza
 della sentenza n. 314/1985;
      che l'I.N.P.S. ha respinto tale domanda sul presupposto che essa
 era stata avanzata oltre il decennio dalla  liquidazione  originaria,
 essendosi gia' verificata la decadenza di cui all'art. 47, del d.P.R.
 n. 639/1970;
      che  erano  stati  gia'  presentati  tutti  i  ricorsi  in  sede
 amministrativa;
      che,   pur  tenendo  conto  dello  ius  superveniens  costituito
 dall'art. 6, legge n. 166/1991 e dall'art. 4 della legge n. 438/1992,
 circa la natura decadenziale dei termini per ricorrere, tuttavia essa
 ricorrente ritiene di aver diritto alla integrazione al minimo  sulla
 pensione  SO,  sia  pure  nella  misura  c.d.  "cristallizzata"  come
 riconosciuto dalla costante giurisprudenza della cassazione  e  della
 Corte costituzionale;
    Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto condannarsi l'I.N.P.S. al
 pagamento  delle  maggiori  somme  derivanti dall'applicazione in suo
 favore dell'art. 6, settimo  comma,  della  legge  n.  638/1983  alla
 pensione  SO,  mediante  integrazione al minimo della medesima, nella
 misura "cristallizzata" alla data del 1 ottobre 1983, con  pagamento,
 quindi, degli arretrati e degli accessori di legge.
    Dopo  la  notifica  del  ricorso  e  del decreto, l'I.N.P.S. si e'
 costituito in giudizio a mezzo di memoria  difensiva,  eccependo,  in
 via  preliminare,  la  decadenza  di  carattere  sostanziale prevista
 dall'art. 6 della legge n. 166/1991,  di  conversione  del  d.l.  n.
 103/1991  e dall'art. 4 del d.l. n. 384/1992, convertito nella legge
 14 novembre 1992, n. 438.
    Nel merito, l'Istituto ha eccepito la  infondatezza  della  doppia
 integrazione  al minimo sia pure nella misura "cristallizzata" di uno
 dei due trattamenti.
    Nelle more del giudizio, e'  sopravvenuta  la  legge  24  dicembre
 1993,  n.  537  e  le parti hanno preso atto del tenore dell'art. 11,
 ventiduesimo comma,  alla  stregua  del  quale  i  titolari  di  piu'
 pensioni  non  hanno  piu'  titolo  alla  conservazione  della doppia
 integrazione al minimo, sia pure nella misura  "cristallizzata",  per
 cui il pretore ha sollevato, a tal riguardo, la relativa questione di
 costituzionalita' da sottoporre all'esame della Corte costituzionale.
                       CONSIDERAZIONI IN DIRITTO