Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Trento,  in  persona  del
 presidente  della giunta provinciale in carica dott. Carlo Andreotti,
 rappresentata e difesa - come da procura speciale  per  notaio  dott.
 Pierluigi  Mott,  di  Trento,  in data 1 aprile 1994, (rep. n 59773),
 conferita giusta deliberazione della giunta provinciale n.  3587  del
 30  marzo  1994  - dall'avv. prof. Sergio Panunzio e presso lo stesso
 elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n.  3;  contro  la
 Presidenza  del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del
 Consiglio in carica; per il regolamento di competenza in relazione ai
 provvedimenti    dell'amministrazione    delle    poste    e    delle
 telecomunicazioni - Ente poste italiane di cui alle note della stessa
 amministrazione   n.   DCPA/1/4/0001390   in  data  7  febbraio  1994
 (pervenuta alla provincia ricorrente in data 14 febbraio 1994)  e  n.
 TN.  IV/4/DER  1386  in  data  4 marzo 1994 (pervenuta alla provincia
 ricorrente in data 8 marzo 1994), ed elenchi allegati;  nonche',  per
 quanto possa occorrere, in relazione al "piano regionale" predisposto
 dalla direzione centrale patrimonio delle poste italiane.
                               F A T T O
    1. - Lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige (d.P.R.
 31  agosto 1972, n. 670) riconosce alla provincia autonoma ricorrente
 la competenza legislativa primaria in materia di  "edilizia  comunque
 sovvenzionata totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere
 pubblico"  (art.  8,  primo  comma,  n. 10, d.P.R. 31 agosto 1972, n.
 670). In tale  materia,  la  provincia  e'  altresi'  titolare  delle
 corrispondenti  potesta' amministrative (art. 16 d.P.R. n. 670/1972).
 A tenore dell'art. 68 dello statuto, la provincia succede allo  Stato
 (e  alla  regione)  nei  beni  e nei diritti demaniali e patrimoniali
 pertinenti  alle  materie  attribuite  alla  sua  competenza.      In
 attuazione di questa norma, l'art. 8, primo comma, lett. b del d.P.R.
 20 gennaio 1973, n. 115 (recante le norme di attuazione dello statuto
 speciale   in   materia   di   trasferimento  dei  beni  demaniali  e
 patrimoniali  ed  approvato  con  la  speciale  procedura   stabilita
 dall'art.  107 st.), dispone che vengano trasferiti alle provincie di
 Trento e di Bolzano gli edifici  destinati  ad  alloggi  economici  e
 popolari di proprieta' dello Stato.  La medesima disposizione esclude
 dal  trasferimento alle provincie gli alloggi assegnati ai dipendenti
 pubblici, che vengono definiti come gli "alloggi la  cui  concessione
 sia  essenzialmente  condizionata  alla  prestazione  in  loco  di un
 determinato   servizio  presso  pubbliche  amministrazioni".  Analoga
 definizione e' contenuta nell'art. 24 del d.P.R. 22  marzo  1974,  n.
 381,  recante  le norme di attuazione dello statuto del Trentino-Alto
 Adige in materia di urbanistica  ed  opere  pubbliche.    La  formula
 legislativa  ha  posto  alcuni  dubbi  interpretativi,  dai  quali e'
 originato un contenzioso tra le provincie autonome e lo Stato, avente
 ad oggetto la esatta delimitazione della categoria degli  alloggi  di
 servizio  e,  quindi,  la  individuazione  degli  immobili  sottratti
 all'esercizio delle competenze provinciali (e al  trasferimento  alle
 provincie).    L'interpretazione  fornita  da  queste ultime, e nella
 quale - anche per le ragioni che saranno  di  seguito  esposte  -  in
 questa  sede  si  insiste, e' nel senso che la formula legislativa in
 esame si riferisce di soli alloggi di servizio  "in  senso  stretto",
 ossia  a  quegli  immobili  il  cui  uso e' concesso al dipendente in
 ragione della specifica funzione che egli stesso riveste  nell'ambito
 della amministrazione.
    Alla  stregua  di  questa  interpretazione,  gli alloggi sottratti
 all'esercizio  della  potesta'  legislativa  e  amministrativa  delle
 provincie  sono  soltanto  quelli  ora indicati e non anche tutti gli
 altri immobili destinati  alla  generalita'  dei  dipendenti  di  una
 amministrazione,  che  prestino  servizio in una determinata sede nel
 territorio provinciale.
    2. - Con la legge 24 dicembre 1993, n. 560, e'  stata  fissata  la
 disciplina della alienazione degli alloggi di edilizia pubblica.
    Il  primo  e secondo comma dell'art. 1 contengono l'individuazione
 degli immobili soggetti alla disciplina  dell'alienazione.  A  questo
 riguardo,  il  primo  comma,  con  previsione  particolarmente ampia,
 chiarisce  che  "sono  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica,
 soggetti   alle   norme   della  presente  legge,  quelli  acquisiti,
 realizzati o recuperati, ivi compresi quelli  di  cui  alla  legge  6
 marzo  1976,  n.  52, a totale carico o con concorso o con contributo
 dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali".
    Il terzo comma dispone che sono  esclusi  dall'applicazione  della
 legge  gli alloggi di servizio dei dipendenti pubblici. Ai fini della
 individuazione di tale categoria di alloggi, la norma in  esame  reca
 una  definizione  differente, sul piano testuale, da quella contenuta
 nelle disposizioni attuative dello statuto.
    Piu'  precisamente,  alloggi  di  servizio  sono  definiti  quelli
 "oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari
 funzioni   attribuite  a  pubblici  dipendenti".    Tale  definizione
 corrisponde esattamente a quella adottata dal  legislatore  nell'art.
 28,  secondo  comma,  della  legge  30  dicembre 1991, n. 412, ove si
 precisa che gli alloggi di servizio, cosi'  definiti,  non  rientrano
 nella   categoria   degli  alloggi  di  edilizia  residenziale.    La
 definizione legislativa in questione, peraltro, delimita il  concetto
 di  "alloggio  di  servizio" secondo contorni esattamente coincidenti
 con l'interpretazione fornitane dalla provincia ricorrente  anche  in
 relazione  alle  citate  norme  d'attuazione dello statuto, in quanto
 pone  il  concetto  stesso  in  relazione  allo  svolgimento  di  una
 specifica funzione da parte del dipendente assegnatario.
    Al  quarto  comma  dell'art. 1, la legge n. 569/1993 disciplina la
 procedura di individuazione degli  immobili  da  alienare.  A  questo
 scopo,  entro  il  termine  di sessanta giorni dall'entrata in vigore
 della legge, le regioni sono chiamate a formulare,  su  proposta  dei
 vari  enti  proprietari  e  sentiti i comuni interessati, un piano di
 vendita. La quantita' di immobili da alienare  deve  essere  definita
 (dal  piano)  tra un minimo pari al 50 per cento e un massimo pari al
 75 per cento del patrimonio abitativo alienabile di  ogni  provincia.
 Trascorso  il termine suddetto senza che la regione abbia predisposto
 il  piano  di  vendita,  gli  enti  proprietari  possono   senz'altro
 procedere alle alienazioni.
    3.  - Con ricorso notificato in data 29 gennaio 1994, la provincia
 ricorrente ha impugnato dinanzi a codesta ecc.ma Corte  la  legge  24
 dicembre  1993,  n. 560, e in particolare, al secondo, terzo, quarto,
 sesto,  tredicesimo,  quindicesimo,  sedicesimo,  diciassettesimo   e
 ventisettesimo comma dell'art. 1. Il giudizio e' attualmente pendente
 con il n. 9/1994.
    Con il ricorso in questione la provincia denuncia l'illegittimita'
 delle norme impugnate sotto un duplice profilo:
      a)   la   legge  assoggetta  alla  disciplina  da  essa  dettata
 l'alienazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale  pubblica
 (quale  che  sia  la loro ubicazione, l'ente di appartenenza o l'ente
 che abbia concorso  al  loro  finanziamento),  senza  fare  salve  le
 competenze   legislative   e  le  attribuzioni  amministrative  della
 provincia ricorrente, alla quale, invece, spetta in via esclusiva  di
 disciplinare  l'alienazione  degli  alloggi di edilizia residenziale,
 nonche' di svolgere la relativa attivita' amministrativa;
      b) il terzo comma dell'art.  1  della  legge  impugnata  esclude
 dalla  alienazione  solo  gli alloggi di servizio "in senso stretto",
 ovvero quelli concessi a pubblici dipendenti in  quanto  titolari  di
 una  particolare funzione.   Ne consegue che tutti gli altri immobili
 assegnati  o  destinati  a  pubblici  dipendenti  per  soddisfare  le
 esigenze  abitative  nel  luogo  in cui prestano servizio, ma che non
 costituiscano "alloggi di servizio" nel senso dianzi  indicato,  sono
 soggetti  ad  alienazione.   Anche questi ultimi immobili, ancorche',
 non ancora trasferiti alla provincia  ai  sensi  dell'art.  68  dello
 statuto,  rientrano  evidentemente  nell'ambito  della  sua  potesta'
 legislativa e amministrativa.
    La legge impugnata, dunque, e' incostituzionale anche nella  parte
 in cui pretende di assoggettare anche questi immobili alla disciplina
 statale  e non fa salve le competenze provinciali sugli immobili come
 sopra individuati, ancorche' non trasferiti alla provincia.
    4. - Con nota del  7  febbraio  1994,  (pervenuta  alla  provincia
 ricorrente   il   14   febbraio),  l'amministrazione  delle  poste  e
 telecomunicazioni - ente poste italiane  ha  trasmesso  alla  regione
 Trentino-Alto  Adige  l'elenco  degli  immobili  di  sua  proprieta',
 ubicati nella provincia di Trento,  individuati  dall'amministrazione
 stessa per essere alienati.
    Con  successiva  nota del 4 marzo 1994 (ricevuta in data 8 marzo),
 la medesima amministrazione ha comunicato direttamente alla provincia
 l'elenco degli alloggi da alienare.
    In  entrambe  le  note  viene  espressamente  precisato   che   la
 individuazione  degli  immobili  di  cui  agli  elenchi  allegati  e'
 effettuata in ottemperanza al disposto del quarto comma dell'articolo
 unico della legge n. 560/1993.
    I   provvedimenti   in  questione  sono  lesivi  della  competenza
 legislativa e delle attribuzioni amministrative della ricorrente, che
 pertanto ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi di
                             D I R I T T O
    1.  -  Violazione  delle  competenze  attribuite  alla   provincia
 autonoma  di  Trento  dall'art.  8, primo comma, n. 10; dall'art. 16;
 dall'art. 68 e dall'art. 107 dello statuto speciale e dalle  relative
 norme di attuazione (art. 8, primo comma, lett. b, d.P.R. n. 115/1973
 e art. 24 del d.P.R. n. 381/1974).
    1. - Nell'esposizione in fatto, si e' illustrato come la provincia
 ricorrente  abbia  competenza  legislativa  esclusiva  e sia titolare
 delle attribuzioni amministrative in  materia  di  edilizia  comunque
 sovvenzionata. La alienazione del patrimonio di edilizia residenziale
 pubblica  rientra  evidentemente  nell'ambito  di tali competenze. E'
 indubbio,  pertanto,  che  spetta   esclusivamente   alla   provincia
 ricorrente  sia disciplinare la alienazione degli alloggi di edilizia
 pubblica ubicati nel suo territorio, sia lo svolgimento di  tutte  le
 attivita' amministrative necessarie a tale scopo.
    Con  i  provvedimenti impugnati, invece, l'amministrazione statale
 pretenderebbe di individuare gli  immobili  da  alienare  siti  nella
 provincia   di   Trento   e  quindi  di  esercitare  essa  stessa  le
 attribuzioni amministrative  relative  alla  vendita  del  patrimonio
 edilizio  presente  nel  territorio della provincia stessa. In questo
 modo, i provvedimenti in esame si pongono in aperta violazione  delle
 competenze provinciali.
    2.   -   La   circostanza  che  l'amministrazione  delle  poste  e
 telecomunicazioni  sia  attualmente   proprietaria   degli   immobili
 indicati negli elenchi non vale a legittimare la pretesa di procedere
 alla loro alienazione.
    Gli  alloggi  in  questione,  infatti,  sono  certamente  soggetti
 all'esercizio  delle  competenze  provinciali,  ancorche'  non  siano
 ancora entrati nel patrimonio della provincia.
    Il fatto stesso che essi siano stati individuati per l'alienazione
 conferma    l'esattezza    della   nostra   tesi.      L'intendimento
 dell'amministrazione statale di alienare  gli  alloggi  in  questione
 consente  infatti  di  escludere  che essi siano "alloggi di servizio
 oggetto di concessione amministrativa in connessione con  particolari
 funzioni  attribuite a pubblici dipendenti". Se cosi' fosse, essi non
 sarebbero stati alienabili, ai sensi dell'art. 1, terzo comma,  della
 legge  n.  560/1993.    Sicche',  delle  due l'una: o gli immobili da
 alienare sono assegnati  a  dipendenti  dell'amministrazione  non  in
 quanto  titolari di una predeterminata funzione, ma semplicemente per
 soddisfare le loro esigenze abitative nella sede di servizio (alloggi
 di servizio in senso "largo" o "improprio"); o  gli  immobili  stessi
 sono  ordinari alloggi di edilizia residenziale pubblica, e cioe' non
 destinati esclusivamente ai dipendenti di un'amministrazione,  ma  ad
 una  generalita'  di potenziali assegnatari.  In questo secondo caso,
 non  vi  e'  alcun  dubbio  che  sia  la  competenza  a  disciplinare
 l'alienazione degli immobili, sia l'esercizio delle relative potesta'
 amministrative  spetterebbero alla provincia ricorrente, in quanto la
 materia rientrerebbe senz'altro  nell'ambito  delle  attribuzioni  ad
 essa  riconosciute  dagli  artt.  8,  10,  16  e  68 dello statuto (e
 relative norme di attuazione: d.P.R. n.   381/1974 e  art.  8,  primo
 comma,  lett. b, del d.P.R. n. 115/1973). E la competenza legislativa
 e amministrativa della provincia non viene  certamente  meno  per  il
 fatto,  del  tutto ininfluente, che gli immobili siano attualmente di
 proprieta' dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni e non
 siano ancora trasferiti alla ricorrente.
    Ma alla medesima conclusione si deve  pervenire  anche  nel  primo
 caso:  cioe'  qualora  gli  immobili  in  questione  siano adibiti ad
 alloggi dei dipendenti dell'amministrazione delle poste, ma non siano
 pero' alloggi di  servizio  in  senzo  stretto  (sibbene  alloggi  di
 servizio  in  senso "improprio").  Anche in questo caso, infatti, gli
 immobili  sarebbero  soggetti   alla   esclusiva   competenza   della
 provincia,  che e' l'unico soggetto abilitato a legiferare su di essi
 (e quindi anche sul regime della loro alienazione)  e  ad  esercitare
 qualsiasi  attivita'  amministrativa  avente  ad oggetto gli immobili
 stessi.
    A questo riguardo, ribadiamo che a tenore  delle  disposizioni  di
 attuazione  dello  statuto  speciale  (art. 8, lett. b, del d.P.R. n.
 115/1973 e art. 24 d.P.R. n. 381/1974) gli  unici  alloggi  sottratti
 all'esercizio  delle  competenze  provinciali  sono  gli  alloggi  di
 servizio.
    Quanto  alla  delimitazione  della  categoria  degli  alloggi   di
 servizio,  si  e'  gia' rilevato che sia nella legge n. 560/1993, sia
 nella precedente legge n. 412/1991, il legislatore  ha  espressamente
 evidenziato  che  la  qualificazione di un immobile come "alloggio di
 servizio" presuppone necessariamente  un  rapporto  di  accessorieta'
 rispetto   all'esercizio,   da   parte  di  un  determinato  pubblico
 dipendente, di una specifica funzione. "Alloggio di servizio", cioe',
 non puo' essere qualificato qualsiasi immobile che  l'amministrazione
 ponga  a  disposizione di un proprio dipendente per soddisfare le sue
 esigenze abitative nella sede in cui egli presta il proprio servizio.
 La qualificazione in esame, invece, puo' essere attribuita,  come  si
 e'  gia'  affermato,  solo  ed  esclusivamente  quando l'immobile sia
 assegnato al dipendente che sia titolare di una pubblica  funzione  e
 in  correlazione  allo svolgimento di detta funzione (per esempio, la
 "casa cantoniera").
    Alla  luce   di   tale   interpretazione,   deve   necessariamente
 concludersi che gli immobili sottratti alla competenza legislativa (e
 all'esercizio  delle  corrispondenti  funzioni  amministrative) della
 provincia autonoma di Trento sono soltanto gli  alloggi  che  possono
 definirsi  di  servizio  "in  senso stretto", come sopra individuati.
 Cio' e'  tanto  vero  che,  come  si  e'  gia'  rilevato,  quando  il
 legislatore  ha  dovuto discriminare, in via generale, gli alloggi di
 edilizia residenziale dagli alloggi di servizio, ha  definito  questi
 ultimi  facendo ricorso alla formula legislativa che fa riferimento -
 quale elemento caratterizzante la categoria -  alla  attribuzione  di
 una  determinata  funzione  in  capo  al soggetto cui e' assegnato in
 godimento l'immobile.  Ne consegue che tutti gli altri  immobili  che
 siano  assegnati  o destinati a pubblici dipendenti per soddisfare le
 esigenze abitative nel luogo in cui prestano  servizio,  ma  che  non
 siano  caratterizzati  da  tale  vincolo  di  destinazione  (e  cioe'
 l'essere  adibiti  ad  alloggio  del  titolare  pro-tempore  di   una
 determinata   funzione),   rientrano   nel   patrimonio  di  edilizia
 abilitativa  agevolata  e  sono  pertanto  soggetti  alla  competenza
 provinciale.  Competenza  che,  ovviamente,  sussiste  anche  se  gli
 immobili  non  siano  stati  ancora   formalmente   trasferiti   alla
 provincia.
    Anche  rispetto  a detti immobili (e al loro regime giuridico), la
 provincia autonoma di Trento e' dunque  titolare  di  una  competenza
 legislativa primaria ( ex art. 8, primo comma, n. 10 dello statuto) e
 delle  corrispondenti  funzioni amministrative, analogamente a quanto
 avviene per gli immobili gia' trasferiti  alla  provincia  stessa  ai
 sensi  degli  artt.  68  dello statuto e 8, primo comma, lett. a, del
 d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115.
    Nell'ambito di tali competenze rientra,  evidentemente,  anche  la
 potesta'  di  legiferare per definire il regime della alienazione dei
 beni in questione, nonche' l'esecuzione del  complesso  di  attivita'
 amministrative relative a detta alienazione.
    Da  quanto  precede,  deve  dunque concludersi che i provvedimenti
 impugnati sono lesivi delle competenze amministrative della provincia
 ancorche' gli immobili da essi elencati siano tuttora  in  proprieta'
 dell'amministrazione statale e non siano stati ancora trasferiti alla
 provincia stessa.
    3.  -  Al  fine di prevenire una possibile eccezione, riteniamo di
 dover brevemente svolgere alcuni rilievi  in  ordine  alla  spettanza
 della presente controversia alla cognizione di codesta ecc.ma Corte.
    Si  e'  ampiamente illustrato come lo statuto speciale (art. 68) e
 le norme di attuazione dello stesso impongono il  trasferimento  alle
 provincie  autonome  dei beni demaniali e patrimoniali (dello Stato e
 della regione) attinenti alle materie assegnate alla loro competenza.
    Il  patrimonio  di  edilizia  residenziale  pubblica  rientra  nel
 complesso  dei  beni  oggetto  del  trasferimento (ed infatti e' gia'
 parzialmente passato nella titolarita' delle provincie).
    I  beni  oggetto  del  provvedimento  impugnato  rientrano   nella
 competenza  provinciale,  pur  non  essendo  stati ancora trasferiti.
 Ricordiamo  a  noi  stessi  che  codesta  ecc.ma  Corte  ha  espresso
 l'orientamento  secondo  cui  esula  dalla  materia  del conflitto di
 attribuzione fra Stato e regioni, demandata alla propria  cognizione,
 la   vindicatio  rei  da  parte  di  uno  degli  enti  nei  confronti
 dell'altro.  La Corte suprema di cassazione ha  quindi  precisato,  a
 sua  volta,  che  le controversie tra Stato e regioni nelle quali sia
 dedotta  in  contestazione  la  titolarita'  di  beni   demaniali   o
 patrimoniali,    appartengono   alla   giurisdizione   dell'autorita'
 giurisdizionale  ordinaria.      Cio'   premesso,   riteniamo   utile
 evidenziare  come, con il presente conflitto, la provincia ricorrente
 non solleva alcuna contestazione, in  questa  sede,  in  ordine  alla
 titolarita'  degli  alloggi  da  alienare,  ne'  lamenta  il  mancato
 trasferimento degli stessi.
    Con il presente conflitto, la provincia  ricorrente  si  limita  a
 rivendicare   la   propria   competenza   legislativa  e  le  proprie
 attribuzioni  amministrative  in  relazione   all'alienazione   degli
 alloggi di edilizia residenziale pubblica ubicati nel suo territorio,
 senza avanzare alcuna rivendicazione attinente alla titolarita' degli
 alloggi  stessi,  ed  anzi  precisando  che i provvedimenti impugnati
 realizzano la lesione delle sue  competenze  indipendentemente  dalla
 circostanza,  ininfluente,  che  i beni siano stati o meno trasferiti
 nel suo patrimonio.
    Oggetto della presente controversia, dunque, non e' l'appartenenza
 dei  beni,   ma   la   titolarita'   di   funzioni   legislative   ed
 amministrative,  fondate  su  norme  costituzionali,  in  ordine alla
 disciplina e gestione dei beni stessi.  La  attuale  titolarita'  dei
 beni  e'  irrilevante  ai  fini  della presente controversia e non ne
 costituisce in alcun modo un presupposto. Il parametro  del  giudizio
 e'  costituito  dalle  citate  norme  statutarie  e  d'attuazione. Il
 ricorso, pertanto, e' pienamente ammissibile.
    4. - Istanza di sospensione ex art. 40 della legge n. 87/1953.
    La provincia ricorrente chiede che l'ecc.ma Corte voglia  disporre
 la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati.
    Nel  caso  di  specie,  infatti,  sussistono  le gravi ragioni che
 l'art. 40 della legge n. 87/1953 pone a presupposto del provvedimento
 cautelare.
    Nell'esposizione  in  fatto  e  in  diritto  si  e'   diffusamente
 illustrato  come le competenze legislative e amministrative in ordine
 all'alienazione del  patrimonio  di  edilizia  residenziale  pubblica
 ubicato  nel  territorio della provincia di Trento siano di esclusiva
 spettanza della provincia stessa.
    A tutela delle sue  competenze  costituzionali,  la  provincia  ha
 denunciato  l'illegittimita'  costituzionale  della legge n. 560/1993
 (che disciplina indistintamente l'alienazione di tutti  gli  alloggi,
 senza  fare  salve  le  competenze  provinciali)  ed  ha sollevato il
 presente  regolamento  di  competenza.     In  particolare,   con   i
 provvedimenti  impugnati  con  il presente ricorso, l'amministrazione
 delle poste e telecomunicazioni ha  attivato  la  procedura  definita
 dall'art.  1,  quarto  comma,  della  legge n. 560/1993 per far luogo
 all'alienazione degli  alloggi  di  edilizia  economica  e  popolare.
 Secondo tale procedura, una volta decorso il termine per la redazione
 del  piano  di  vendita  da  parte  della  regione, l'amministrazione
 proprietaria degli immobili puo' procedere senz'altro  alla  vendita.
 Pur  rientrando  nella  competenza provinciale (per le ragioni che si
 sono illustrate), gli immobili in questione  sono  attualmente  nella
 titolarita' dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni.  Se
 l'esecuzione   dei   provvedimenti  impugnati  non  venisse  sospesa,
 l'amministrazione potrebbe dunque dare seguito al procedimento e  far
 luogo  alla  alienazione  degli  alloggi. La pendenza del giudizio di
 legittimita' costituzionale della legge n. 560/1993  e  del  presente
 conflitto   di  attribuzione  non  costituirebbero,  ovviamente,  una
 preclusione.
    Il procedimento di alienazione e' destinato a concludersi in tempi
 brevi. E' altamente probabile che prima della  decisione  di  codesta
 ecc.ma  Corte  sul conflitto, gli immobili siano stati gia' alienati.
 In questo caso, i diritti acquisiti in buona fede dagli aventi  causa
 dell'amministrazione non potrebbero comunque essere pregiudicati.
    La  conseguenza  e' che, relativamente agli immobili in questione,
 alla provincia ricorrente  verrebbe  di  fatto  e  irrimediabilamente
 sottratta  la  competenza  amministrativa  e  la pronuncia di codesta
 ecc.ma Corte che  dovesse  accertare  tale  competenza,  risulterebbe
 inutiliter data.