ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale dell'art. 12-quinquies,
 secondo comma, del decreto-legge 8 giugno  1992,  n.  306  (Modifiche
 urgenti  al  nuovo  codice  di  procedura  penale  e provvedimenti di
 contrasto alla criminalita' mafiosa), convertito, con  modificazioni,
 dalla  legge  7  agosto  1992, n. 356, e del combinato disposto degli
 artt. 321  e  324  del  codice  di  procedura  penale,  promossi  con
 ordinanze emesse il 24 settembre 1993 dal Tribunale di S. Maria Capua
 Vetere,  il 30 settembre 1993 dal Tribunale di Macerata, il 30 luglio
 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso il  Tribunale  di
 Vibo Valentia, il 4 ottobre 1993 dal Tribunale di Torino, l'1, 5 e 25
 ottobre  1993  dal  Tribunale  di S. Maria Capua Vetere, il 28 aprile
 1993 dal Giudice per le indagini preliminari presso il  Tribunale  di
 Trani e il 23 ottobre, il 2 e 4 dicembre 1992 dal Tribunale di Reggio
 Calabria,  rispettivamente  iscritte  ai nn. 688, 697, 714, 734, 747,
 748, 787 e 796 del registro ordinanze 1993 ed ai nn. 57, 58 e 59  del
 registro  ordinanze  1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica nn. 47, 48, 50, 52 e 53, prima serie  speciale,  dell'anno
 1993 e nn. 4 e 9, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Visto  l'atto  di  costituzione  di Bura Renzo nonche' gli atti di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  13  aprile  1994  il  Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto che il Tribunale di S. Maria Capua Vetere (R.O. 688, 747,
 748 e 787 del 1993), il Tribunale di Macerata (R.O. 697 del 1993), il
 Tribunale di Vibo Valentia (R.O. 714 del 1993), il Tribunale di Trani
 (R.O.  796 del 1993), il Tribunale di Torino (R.O. 734 del 1993) e il
 Tribunale di Reggio Calabria (R.O. 57,  58  e  59  del  1994),  hanno
 sollevato   questione   di   legittimita'   costituzionale  dell'art.
 12-quinquies, secondo comma, del decreto- legge 8 giugno 1992, n. 306
 (Modifiche  urgenti  al  nuovo   codice   di   procedura   penale   e
 provvedimenti  di  contrasto  alla criminalita' mafiosa), convertito,
 con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.  356,  deducendo  la
 violazione degli artt. 3, 24, 25, 27 e 42 della Costituzione;
      che  il  Tribunale di S. Maria Capua Vetere (R.O. 688, 747 e 748
 del  1993)  ha   altresi'   sollevato   questione   di   legittimita'
 costituzionale  degli artt. 321 e 324 del codice di procedura penale,
 in riferimento agli artt. 24, 42, 97 e 111 della Costituzione;
      e che nei giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,  chiedendo  che  le questioni siano dichiarate inammissibili o
 comunque non fondate;
    Considerato  che  tutte  le  ordinanze  contestano la legittimita'
 costituzionale   dell'art.   12-quinquies,   secondo    comma,    del
 decreto-legge  8  giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
 dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e che a tale  impugnativa  risulta
 connessa  la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 321
 e 324 del codice  di  procedura  penale  sollevata,  unitamente  alla
 prima,  dal  Tribunale  di  S.  Maria Capua Vetere, sicche' i giudizi
 vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento;
      che questa Corte, con sentenza n. 48 del 1994,  successiva  alla
 pronuncia    delle    ordinanze    di   rimessione,   ha   dichiarato
 l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.   12-quinquies,   secondo
 comma,  del  decreto-  legge  8  giugno 1992, n. 306, convertito, con
 modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.  356,  e  che  pertanto,
 essendo    stata    la   norma   oggetto   di   impugnativa   espunta
 dall'ordinamento, le  relative  questioni  devono  essere  dichiarate
 manifestamente inammissibili;
      che  con  la  medesima  sentenza  questa Corte ha dichiarato non
 fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 321 e
 324 del codice di procedura penale,  gia'  sollevata  negli  identici
 termini  dal  Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sicche', non avendo
 addotto il medesimo Tribunale argomenti nuovi  o  diversi  da  quelli
 allora  esaminati,  la  questione ora proposta deve essere dichiarata
 manifestamente infondata.
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.