Ricorso, della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del
 presidente della giunta provinciale in carica, dott. Luis Durnwalder,
 rappresentata  e  difesa  - come da procura speciale rep. n. 17099 in
 data 28 marzo  1994,  rogata  dal  vice  segretario  della  giunta  e
 ufficiale  rogante  avv.  Giovanni Salghetti Drioli, conferita giusta
 deliberazione della giunta provinciale n. 1399 del 21  marzo  1994  -
 dagli  avvocati  professori  Sergio Panunzio e Roland Riz e presso il
 primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza  Borghese  n.
 3,  contro  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del
 Presidente del Consiglio in carica per il regolamento  di  competenza
 in  relazione  al  provvedimento  dell'Amministrazione  delle poste e
 delle telecomunicazioni - Ente poste italiane, contenente  un  elenco
 di alloggi (redatto ex art. 1, quarto comma, della legge n. 560/1993)
 della  suddetta  amministrazione  siti  nella  provincia  di Bolzano,
 trasmesso con nota della stesa amministrazione n. DCPA/1/4/0001390 in
 data 7 febbraio  1994,  pervenuto  alla  provincia  ricorrente  dalla
 regione  autonoma  Trentino-Alto  Adige mediante comunicazione fax in
 data  successiva  e  poi  nuovamente  trasmesso   direttamente   alla
 provincia  con  nota TN. VI/4 Der/1387 del 4 marzo 1994; nonche', per
 quanto possa occorrere, in relazione al "piano regionale" predisposto
 dalla Direzione centrale patrimonio delle poste italiane.
                               F A T T O
    1. - Lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige (d.P.R.
 31 agosto 1972, n. 670) riconosce alla provincia autonoma  ricorrente
 la  competenza  legislativa primaria in materia di "edilizia comunque
 sovvenzionata totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere
 pubblico" (art. 8, primo comma, n. 10, del d.P.R. 31 agosto 1972,  n.
 670).  In  tale  materia,  la  provincia  e'  altresi' titolare delle
 corrispondenti  potesta'  amministrative  (art.  16  del  d.P.R.   n.
 670/1972).
    Tutti  gli  immobili  acquistati, realizzati o recuperati mediante
 interventi finanziari pubblici, comunque siano qualificati  ("alloggi
 di  edilizia  residenziale  pubblica",  ovvero  "alloggi  economici e
 popolari"), sono quindi  assoggettati  alla  competenza  provinciale,
 rientrando  nella previsione generale di cui alla citata disposizione
 statutaria   ("edilizia   comunque   sovvenzionata    totalmente    o
 parzialmente")  e  nelle previsioni dettate dalle norme di attuazione
 (che, e' utile precisare, non  costituiscono  disposizioni  meramente
 esecutive delle norme statutarie, ma assolvono anche alla funzione di
 integrare  la  disciplina  dello  statuto  e,  quindi di concorrere a
 determinare   l'ambito   delle   competenze   costituzionali    della
 provincia).
    A  tenore  dell'art.  68  dello statuto, la provincia succede allo
 Stato  (e  alla  regione)  nei  beni  e  nei  diritti   demaniali   e
 patrimoniali  pertinenti  alle materie attibuite alla sua competenza.
 In attuazione di questa norma, l'art. 8, primo comma,  lett.  b)  del
 d.P.R.  20 gennaio 1973, n. 115 (recante le norme di attuazione dello
 Statuto speciale in materia di trasferimento  dei  beni  demaniali  e
 patrimoniali   ed  approvato  con  la  speciale  procedura  stabilita
 dall'art. 107 dello statuto), dispone  che  vengano  trasferiti  alle
 province  di  Trento  e  di  Bolzano gli edifici destinati ad alloggi
 economici  e  popolari  di  proprieta'  dello  Stato.    La  medesima
 disposizione  esclude  dal  trasferimento  alle  province gli alloggi
 assegnati ai dipendenti  pubblici,  che  vengono  definiti  come  gli
 "alloggi  la  cui  concessione  sia  essenzialmente condizionata alla
 prestazione in loco  di  un  determinato  servizio  presso  pubbliche
 amministrazioni".  Analoga  definizione e' contenuta nell'art. 24 del
 d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, recante le norme  di  attuazione  dello
 statuto del T.-A.A. in materia di urbanistica ed opere pubbliche.
    La  formula  legislativa ha posto alcuni dubbi interpretativi, dai
 quali e' originato un contenzioso  tra  le  province  autonome  e  lo
 Stato,  avente  ad  oggetto  la  esatta delimitazione della categoria
 degli alloggi di servizio e, quindi, la individuazione degli immobili
 sottratti  all'esercizio   delle   competenze   provinciali   (e   al
 trasferimento  alle  province).   L'interpretazione fornita da queste
 ultime, e nella quale - anche per le ragioni che saranno  di  seguito
 esposte  -  in  questa  sede  si insiste, e' nel senso che la formula
 legislativa in esame si riferisce di soli  alloggi  di  servizio  "in
 senso  stretto",  ossia  a  quegli immobili il cui uso e' concesso al
 dipendente in  ragione  della  specifica  funzione  che  egli  stesso
 riveste  nell'ambito  della amministrazione.   Alla stregua di questa
 interpretazione, gli alloggi sottratti all'esercizio  della  potesta'
 legislativa  e amministrativa delle province sono soltanto quelli ora
 indicati  e  non  anche  tutti  gli  altri  immobili  destinati  alla
 generalita'  dei  dipendenti  di  una  amministrazione,  che prestino
 servizio in una determinata sede nel territorio provinciale.
    2. - Con la legge 24 dicembre 1993, n. 560, e'  stata  fissata  la
 disciplina della alienazione degli alloggi di edilizia pubblica.
    Il  primo  e secondo comma dell'art. 1 contengono l'individuazione
 degli immobili soggetti alla disciplina  dell'alienazione.  A  questo
 riguardo,  il  primo  comma,  con  previsione  particolarmente ampia,
 chiarisce  che  "sono  alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica,
 soggetti   alle   norme   della  presente  legge,  quelli  acquisiti,
 realizzati o recuperati, ivi compresi quelli  di  cui  alla  legge  6
 marzo  1976,  n.  52, a totale carico o con concorso o con contributo
 dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali".
    Il terzo comma dispone che sono  esclusi  dall'applicazione  della
 legge  gli alloggi di servizio dei dipendenti pubblici. Ai fini della
 individuazione di tale categoria di alloggi, la norma in  esame  reca
 una  definizione  differente, sul piano testuale, da quella contenuta
 nelle disposizioni attuative dello statuto.
    Piu'  precisamente,  alloggi  di  servizio  sono  definiti  quelli
 "oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari
 funzioni attribuite a pubblici dipendenti".
    Tale  definizione  corrisponde  esattamente  a quella adottata dal
 legislatore nell'art. 28, secondo  comma,  della  legge  30  dicembre
 1991,  n.  412,  ove  si  precisa  che gli alloggi di servizio, cosi'
 definiti, non rientrano nella categoria  degli  alloggi  di  edilizia
 residenziale.    La  definizione  legislativa in questione, peraltro,
 delimita il concetto  di  "alloggio  di  servizio"  secondo  contorni
 esattamente   coincidenti   con   l'interpretazione  fornitane  dalla
 provincia  ricorrente  anche   in   relazione   alle   citate   norme
 d'attuazione  dello  statuto,  in  quanto  pone il concetto stesso in
 relazione allo svolgimento di una specifica  funzione  da  parte  del
 dipendente assegnatario.
    Al  quarto  comma  dell'art. 1, la legge n. 560/1993 disciplina la
 procedura di individuazione degli  immobili  da  alienare.  A  questo
 scopo,  entro  il  termine  di sessanta giorni dall'entrata in vigore
 della legge, le regioni sono chiamate a formulare,  su  proposta  dei
 vari  enti  proprietari  e  sentiti i comuni interessati, un piano di
 vendita. La quantita' di immobili da alienare  deve  essere  definita
 (dal  piano)  tra un minimo pari al 50 per cento e un massimo pari al
 75 per cento del patrimonio abitativo alienabile di  ogni  provincia.
 Trascorso  il termine suddetto senza che la regione abbia predisposto
 il  piano  di  vendita,  gli  enti  proprietari  possono   senz'altro
 procedere alle alienazioni.
    3.  - Con ricorso notificato in data 29 gennaio 1994, la provincia
 ricorrente ha impugnato dinanzi a codesta ecc.ma Corte  la  legge  24
 dicembre  1993,  n. 560, e in particolare, il secondo, terzo, quarto,
 sesto,  tredicesimo,  quindicesimo,  sedicesimo,  diciassettesimo   e
 ventisettesimo comma dell'art. 1. Il giudizio e' attualmente pendente
 con il n. 10/1994.
    Con il ricorso in questione la provincia denuncia l'illegittimita'
 delle norme impugnate sotto un duplice profilo:
       a)  la  legge  assoggettata  alla  disciplina  da  essa dettata
 l'alienazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale  pubblica
 (quale  che  sia  la loro ubicazione, l'ente di appartenenza o l'ente
 che abbia concorso  al  loro  finanziamento),  senza  fare  salve  le
 competenze   legislative   e  le  attribuzioni  amministrative  della
 provincia ricorrente, alla quale, invece, spetta in via esclusiva  di
 disciplinare  l'alienazione  degli  alloggi di edilizia residenziale,
 nonche' di svolgere la relativa attivita' amministrativa;
       b) il comma 3 dell'art. 1 della legge impugnata  esclude  dalla
 alienazione  solo  gli alloggi di servizio "in senso stretto", ovvero
 quelli concessi a pubblici  dipendenti  in  quanto  titolari  di  una
 particolare funzione.
    Ne  consegue  che tutti gli altri immobili assegnati o destinati a
 pubblici dipendenti per soddisfare le esigenze abitative nel luogo in
 cui prestano servizio, ma che non costituiscono "alloggi di servizio"
 nel senso dianzi indicato, sono soggetti ad alienazione.
    Anche questi ultimi immobili, ancorche' non ancora trasferiti alla
 provincia  ai   sensi   dell'art.   68   dello   statuto,   rientrano
 evidentemente   nell'ambito   della   sua   potesta'   legislativa  e
 amministrativa.
    La legge impugnata, dunque, e' incostituzionale anche nella  parte
 in cui pretende di assoggettare anche questi immobili alla disciplina
 statale  e non fa salve le competenze provinciali sugli immobili come
 sopra individuati, ancorche' non trasferiti alla provincia.
    4. - Con nota del 7 febbraio 1994, l'Amministrazione delle poste e
 telecomunicazioni - Ente poste italiane  ha  trasmesso  alla  regione
 Trentino-Alto  Adige  l'elenco  degli  immobili  di  sua  proprieta',
 ubicati nella provincia di Bolzano, individuati  dall'amministrazione
 stessa per essere alienati.  Nella nota viene espressamente precisato
 che  la  individuazione  degli immobili di cui all'elenco allegato e'
 effettuata in ottemperanza al disposto del quarto comma dell'articolo
 unico della legge n. 560/1993.   La nota  e'  stata  trasmessa  dalla
 regione  alla provincia ricorrente mediante comunicazione fax in data
 successiva in data 28 febbraio 1994 (una comunicazione e'  stata  poi
 inviata  direttamente alla provincia dalla amministrazione statale in
 data 4 marzo 1994).
    Il  provvedimento  in  questione  e'   lesivo   della   competenza
 legislativa e delle attribuzioni amministrative della ricorrente, che
 pertanto ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi di
                             D I R I T T O
    Violazione  delle competenze attribuite alla provincia autonoma di
 Trento dall'art. 8, primo comma, n. 10; dall'art. 16; dall'art. 68  e
 dall'art.  107  dello  statuto  speciale  e  delle  relative norme di
 attuazione (art. 8, primo comma, lett. b) del d.P.R.  n.  115/1973  e
 art. 24 del d.P.R. n. 381/1974).
    1. - Nell'esposizione in fatto, si e' illustrato come la provincia
 ricorrente  abbia  competenza  legislativa  esclusiva  e sia titolare
 delle attribuzioni amministrative in  materia  di  edilizia  comunque
 sovvenzionata. La alienazione del patrimonio di edilizia residenziale
 pubblica  rientra  evidentemente  nell'ambito  di tali competenze. E'
 indubbio,  pertanto,  che  spetta   esclusivamente   alla   Provincia
 ricorrente  sia disciplinare la alienazione degli alloggi di edilizia
 pubblica ubicati nel suo territorio, sia lo svolgimento di  tutte  le
 attivita' amministrative necessarie a tale scopo.
    Con  i  provvedimenti impugnati, invece, l'amministrazione statale
 pretenderebbe di individuare gli  immobili  da  alienare  siti  nella
 provincia   di   Bolzano  e  quindi  di  esercitare  essa  stessa  le
 attribuzioni amministrative  relative  alla  vendita  del  patrimonio
 edilizio  pubblico presente nel territorio della Provincia stessa. In
 questo modo, i provvedimenti in esame si pongono in aperta violazione
 delle competenze provinciali.
    2.  -  La  circostanza  che  l'Amministrazione   delle   poste   e
 telecomunicazioni   sia   attualmente   proprietaria  degli  immobili
 indicati negli elenchi non vale a legittimare la pretesa di procedere
 alla loro alienazione.
    Gli  alloggi  in  questione,  infatti,  sono  certamente  soggetti
 all'esercizio  delle  competenze  provinciali,  ancorche'  non  siano
 ancora entrati nel patrimonio della provincia.
    Il fatto stesso che essi siano stati individuati per l'alienazione
 conferma   l'esattezza   della   nostra   tesi.        L'intendimento
 dell'amministrazione  statale  di  alienare  gli alloggi in questione
 consente infatti di escludere che essi  siano  "alloggi  di  servizio
 oggetto  di concessione amministrativa in connessione con particolari
 funzioni attribuite a pubblici dipendenti". Se cosi' fosse, essi  non
 sarebbero  stati alienabili, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della
 legge n. 560/1993.   Sicche', delle due  l'una:  o  gli  immobili  da
 alienare  sono  assegnati  a  dipendenti  dell'amministrazione non in
 quanto titolari di una predeterminata funzione, ma semplicemente  per
 soddisfare le loro esigenze abitative nella sede di servizio (alloggi
 di  servizio  in  senso "largo" o "improprio"); o gli immobili stessi
 sono ordinari alloggi di edilizia residenziale pubblica, e cioe'  non
 destinati  esclusivamente  ai dipendenti di un'amministrazione, ma ad
 una generalita' di potenziali assegnatari.
    In questo secondo caso, non vi alcun dubbio che sia la  competenza
 a  disciplinare  l'alienazione  degli immobili, sia l'esercizio delle
 relative  potesta'  amministrative   spetterebbero   alla   Provincia
 ricorrente,  in quanto la materia rientrerebbe senz'altro nell'ambito
 delle attribuzioni ad essa riconosciute dagli artt. 8, 10,  16  e  68
 dello  statuto  (e relative norme di attuazione: d.P.R. n. 381/1974 e
 art. 8, primo  comma,  lett.  b),  del  d.P.R.  n.  115/1973).  E  la
 competenza  legislativa  e  amministrativa  della provincia non viene
 certamente meno per il fatto, del tutto ininfluente, che gli immobili
 siano attualmente di proprieta' dell'Amministrazione  delle  poste  e
 delle   telecomunicazioni   e   non   siano  ancora  trasferiti  alla
 ricorrente.
    Ma alla medesima conclusione si deve  pervenire  anche  nel  primo
 caso:  cioe'  qualora  gli  immobili  in  questione  siano adibiti ad
 alloggi dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste, ma non siano
 pero' alloggi di  servizio  in  senso  stretto  (sibbene  alloggi  di
 servizio in senso "improprio").
    Anche  in  questo  caso,  infatti, gli immobili sarebbero soggetti
 alla esclusiva competenza della provincia, che  e'  l'unico  soggetto
 abilitato  a  legiferare  su di essi (e quindi anche sul regime della
 loro alienazione) e ad esercitare qualsiasi attivita'  amministrativa
 avente  ad oggetto gli immobili stessi.  A questo riguardo, ribadiamo
 che a tenore delle disposizioni di attuazione dello statuto  speciale
 (art.  8,  lett.  b), del d.P.R. n.  115/1973 e art. 24 del d.P.R. n.
 381/1974) gli unici alloggi sottratti all'esercizio delle  competenze
 provinciali  sono gli alloggi di servizio.  Quanto alla delimitazione
 della categoria degli alloggi di servizio, si e'  gia'  rilevato  che
 sia  nella legge n. 560/1993, sia nella precedente legge n. 412/1991,
 il legislatore ha espressamente evidenziato che la qualificazione  di
 un immobile come "alloggio di servizio" presuppone necessariamente un
 rapporto  di  accessorieta'  rispetto  all'esercizio,  da parte di un
 determinato pubblico dipendente, di una specifica funzione. "Alloggio
 di servizio", cioe', non puo' essere qualificato  qualsiasi  immobile
 che  l'amministrazione  ponga a disposizione di un proprio dipendente
 per soddisfare le sue esigenze  abitative  nella  sede  in  cui  egli
 presta il proprio servizio.
    La  qualificazione  in esame, invece, puo' essere attribuita, come
 si e' gia' affermato, solo ed esclusivamente  quando  l'immobile  sia
 assegnato  al  dipendente che sia titolare di una pubblica funzione e
 in correlazione allo svolgimento di detta funzione (per  esempio,  la
 "casa cantoniera").
    Alla   luce   di   tale   interpretazione,   deve  necessariamente
 concludersi che gli immobili sottratti alla competenza legislativa (e
 all'esercizio delle  corrispondenti  funzioni  amministrative)  della
 provincia  autonoma  di Bolzano sono soltanto gli alloggi che possono
 definirsi di servizio "in senso stretto", come sopra individuati.
    Cio' e' tanto vero che,  come  si  e'  gia'  rilevato,  quando  il
 legislatore  ha  dovuto discriminare, in via generale, gli alloggi di
 edilizia residenziale dagli alloggi di servizio, ha  definito  questi
 ultimi  facendo ricorso alla formula legislativa che fa riferimento -
 quale elemento caratterizzante la categoria -  alla  attribuzione  di
 una  determinata  funzione  in  capo  al soggetto cui e' assegnato in
 godimento l'immobile.
    Ne consegue che tutti gli altri immobili  che  siano  assegnati  o
 destinati  a pubblici dipendenti per soddisfare le esigenze abitative
 nel luogo in cui prestano servizio, ma che non  siano  caratterizzati
 da tale vincolo di destinazione (e cioe' l'essere adibiti ad alloggio
 del  titolare pro-tempore di una determinata funzione), rientrano nel
 patrimonio di edilizia abilitativa agevolata e sono pertanto soggetti
 alla competenza provinciale.  Competenza  che,  ovviamente,  sussiste
 anche  se  gli immobili non siano stati ancora formalmente trasferiti
 alla provincia.
    Anche rispetto a detti immobili (e al loro regime  giuridico),  la
 provincia  autonoma  di  Bolzano e' dunque titolare di una competenza
 legislativa primaria ( ex art. 8, primo comma, n. 10, dello  statuto)
 e delle corrispondenti funzioni amministrative, analogamente a quanto
 avviene  per  gli  immobili  gia' trasferiti alla provincia stessa ai
 sensi degli artt. 68 dello statuto e 8, primo comma,  lett.  a),  del
 d.P.R.  20  gennaio  1973,  n.  115.   Nell'ambito di tali competenze
 rientra, evidentemente, anche la potesta' di legiferare per  definire
 il   regime   della   alienazione  dei  beni  in  questione,  nonche'
 l'esecuzione  del  complesso  di  attivita' amministrative relative a
 detta alienazione.
    Da quanto precede, deve dunque  concludersi  che  i  provvedimenti
 impugnati sono lesivi delle competenze amministrative della provincia
 ancorche'  gli  immobili da essi elencati siano tuttora in proprieta'
 dell'Amministrazione statale e non siano stati ancora trasferiti alla
 provincia stessa.
    3. - Al fine di prevenire una possibile  eccezione,  riteniamo  di
 dover  brevemente  svolgere  alcuni  rilievi in ordine alla spettanza
 della presente controversia alla cognizione di codesta ecc.ma Corte.
    Si e' ampiamente illustrato come lo statuto speciale (art.  68)  e
 le  norme  di attuazione dello stesso impongano il trasferimento alle
 province autonome dei beni demaniali e patrimoniali  (dello  Stato  e
 della regione) attinenti alle materie assegnate alla loro competenza.
    Il  patrimonio  di  edilizia  residenziale  pubblica  rientra  nel
 complesso dei beni oggetto del  trasferimento  (ed  infatti  e'  gia'
 parzialmente  passato  nella  titolarita'  delle  province).   I beni
 oggetto  del  provvedimento  impugnato  rientrano  nella   competenza
 provinciale,  pur  non essendo stati ancora trasferiti.  Ricordiamo a
 noi stessi  che  codesta  ecc.ma  Corte  ha  espresso  l'orientamento
 secondo  cui  esula  dalla  materia del conflitto di attribuzione fra
 Stato e regioni, demandata alla propria cognizione, la vindicatio rei
 da parte di uno degli  enti  nei  confronti  dell'altro.    La  Corte
 suprema  di  cassazione  ha  quindi  precisato,  a  sua volta, che le
 controversie  tra  Stato  e  regioni  nelle  quali  sia  dedotta   in
 contestazione  la  titolarita'  di  beni  demaniali  o  patrimoniali,
 appartengono  alla   giurisdizione   dell'autorita'   giurisdizionale
 ordinaria.
    Cio'  premesso,  riteniamo utile evidenziare come, con il presente
 conflitto, la provincia ricorrente non solleva alcuna  contestazione,
 in questa sede, in ordine alla titolarita' degli alloggi da alienare,
 ne'  lamenta  il mancato trasferimento degli stessi.  Con il presente
 conflitto, la provincia ricorrente si limita a rivendicare la propria
 competenza legislativa e le proprie  attribuzioni  amministrative  in
 relazione  all'alienazione  degli  alloggi  di  edilizia residenziale
 pubblica  ubicati  nel  suo   territorio,   senza   avanzare   alcuna
 rivendicazione  attinente  alla  titolarita' degli alloggi stessi, ed
 anzi, precisando che i provvedimenti impugnati realizzano la  lesione
 delle    sue    competenze   indipendentemente   dalla   circostanza,
 ininfluente, che i  beni  siano  stati  o  meno  trasferiti  nel  suo
 patrimonio.    Oggetto  della  presente  controversia, dunque, non e'
 l'appartenenza dei beni, ma la titolarita' di funzioni legislative ed
 amministrative, fondate  su  norme  costituzionali,  in  ordine  alla
 disciplina  e  gestione  dei  beni stessi. La attuale titolarita' dei
 beni e' irrilevante ai fini della  presente  controversia  e  non  ne
 costituisce  in  alcun modo un presupposto. Il parametro del giudizio
 e' costituito  dalle  citate  norme  statutarie  e  d'attuazione.  Il
 ricorso, pertanto, e' pienamente ammissibile.
    4. - Istanza di sospensione ex art. 40 della legge n. 87/1953.
    La  provincia ricorrente chiede che l'ecc.ma Corte voglia disporre
 la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati.
    Nel caso di specie,  infatti,  sussistono  le  gravi  ragioni  che
 l'art. 40 della legge n. 87/1953 pone a presupposto del provvedimento
 cautelare.
    Nell'esposizione   in  fatto  e  in  diritto  si  e'  diffusamente
 illustrato come le competenze legislative e amministrative in  ordine
 all'alienazione  del  patrimonio  di  edilizia  residenziale pubblica
 ubicato nel territorio della provincia di Bolzano siano di  esclusiva
 spettanza della provincia stessa.
    A  tutela  delle  sue  competenze  costituzionali, la provincia ha
 denunciato l'illegittimita' costituzionale della  legge  n.  560/1993
 (che  disciplina  indistintamente l'alienazione di tutti gli alloggi,
 senza fare salve  le  competenze  provinciali)  ed  ha  sollevato  il
 presente   regolamento   di  competenza.     In  particolare,  con  i
 provvedimenti impugnati con il  presente  ricorso,  l'Amministrazione
 delle  poste  e  telecomunicazioni  ha attivato la procedura definita
 dall'art. 1, quarto comma, della legge  n.  560/1993  per  far  luogo
 all'alienazione  degli  alloggi  di  edilizia  economica  e popolare.
 Secondo tale procedura, una volta decorso il termine per la redazione
 del piano  di  vendita  da  parte  della  regione,  l'Amministrazione
 proprietaria  degli  immobili puo' procedere senz'altro alla vendita.
 Pur rientrando nella competenza provinciale (per le  ragioni  che  si
 sono  illustrate),  gli  immobili in questione sono attualmente nella
 titolarita' dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.
    Se l'esecuzione dei provvedimenti impugnati non  venisse  sospesa,
 l'amministrazione  potrebbe dunque dare seguito al procedimento e far
 luogo alla alienazione degli alloggi. La  pendenza  del  giudizio  di
 legittimita'  costituzionale  della  legge n. 560/1993 e del presente
 conflitto  di  attribuzione  non  costituirebbero,  ovviamente,   una
 preclusione.
    Il procedimento di alienazione e' destinato a concludersi in tempi
 brevi.  E'  altamente  probabile che prima della decisione di codesta
 ecc.ma Corte sul conflitto, gli immobili siano stati  gia'  alienati.
 In  questo caso, i diritti acquisiti in buona fede dagli aventi causa
 dell'amministrazione non potrebbero comunque essere pregiudicati.
    La conseguenza e' che, relativamente agli immobili  in  questione,
 alla  provincia  ricorrente  verrebbe  di  fatto  e irrimediabilmente
 sottratta la competenza amministrativa  e  la  pronuncia  di  codesta
 ecc.ma  Corte  che  dovesse  accertare  tale competenza, risulterebbe
 inutiliter data.