IL PRESIDENTE ISTRUTTORE Pronunziando sul ricorso ex art. 669 del c.p.c. (e su quello riunito, di identico contenuto, proposto ex art. 700 del c.p.c. in sede di citazione ordinaria) proposto da: EMI italiana S.p.a., EMI music publisching S.r.l., Warner Bros. Italy S.r.l., Fortissimo gruppo editoriale S.r.l., IPPO edizioni musicali s.a.s., Le Furie S.r.l., Bollicine S.r.l., Polygram Italia S.r.l., Roberto Vecchioni, Vasco Rossi, FIMI (Federazione industria musicale italiana) contro CD Sound S.a.s. di F. Confalonieri con sede in Genova, avente a oggetto l'inibitoria dell'attivita' di noleggio di ogni Compact Disc (CD) della EMI o recante incisi brani musicali di proprieta' editoriale di uno dei soggetti ricorrenti, ad eccezione della FIMI, associazione rappresentativa degli interessi della categoria con un proprio interesse alla repressione della condotta denunciata; e in ogni caso e in via subordinata l'inibitoria dell'attivita' di noleggio dei CD dal titolo "Camper" e "Gli spari sopra" di Roberto Vecchioni e Vasco Rossi; Rilevato che, secondo la narrativa di cui al ricorso, la CD Sound, "anziche' limitarsi come dovrebbe a vendere al dettaglio i CD prodotti dalla EMI italiana ha preso, senza autorizzazione alcuna, a noleggiarli a terzi .. offrendo a noleggio tutti i CD dei quali dispone (e tra questi ovviamente quelli riproducenti i brani musicali piu' richiesti sul mercato in un dato momento) e in particolare numerosissimi CD prodotti dalla EMI italiana", tutti contrassegnati col simbolo "P" accompagnato dall'indicazione del produttore fonografico e dell'anno di prima pubblicazione, "il che ai sensi dell'art. 77, secondo comma, LDA comprova l'esistenza in capo al produttore stesso dei diritti previsti dagli artt. 72 e segg. LDA"; Rilevato, quanto al periculum in mora, che un sia pur limitato ma comunque significativo (in termini quantitativi e in relazione alla diffusione del fenomeno commerciale in oggetto) in termini di imminenza e irrimediabilita' puo' indubbiamente configurarsi con riferimento all'attivita' di noleggio svolta dalla CD Sound; considerato altresi' che, al di fuori del caso di sostanziale irrilevanza del danno prospettato, nessun rilievo puo' essere attribuito alla circostanza che per un certo periodo di tempo vi sia stata non una mera acquiescenza ma una motivata e ragionevole scelta di non adire l'autorita' giudiziaria; Rilevato, quanto al fumus boni juris, che il sistema di norme vigenti in tema di protezione dei diritti sull'opera musicale e sulla sua utilizzazione economica, quale costituito principalmente dagli artt. 19, 61, 68 e 109 LDA e fondato sui due principi "cardine" dell'esclusivita' dei diritti stessi e della loro reciproca indipendenza, sembra precludere in modo assoluto all'acquirente di un esemplare dell'opera riprodotta (CD o altro supporto similare), al di fuori del consenso dell'autore o del cessionario dei diritti di utilizzazione, la possibilita' di noleggiare a terzi l'esemplare medesimo in vista della sua naturale fruizione (ascolto); Rilevato - quanto al caso in esame - che l'iniziativa cautelare della EMI e degli altri ricorrenti - vuoi in quanto operanti sul mercato discografico che su quello dell'editoria musicale o su quello della composizione di brani musicali - e' ispirata espressamente all'esigenza di reprimere non tanto il fenomeno del noleggio come tale, quanto il ben diverso e' piu' grave (anche sotto il profilo della rilevanza penale) fenomeno della riproduzione abusiva, su altro supporto, del brano protetto; Ritenuto che l'esigenza di reprimere il suddetto fenomeno di "pirateria" non puo' tradursi nell'irragionevole repressione di altri diritti concorrenti; Rilevato che, cosi' individuato, il grave e diffuso fenomeno della "pirateria", connesso all'intrinseca riproducibilita' tecnica dell'opera, e' di difficile se non impossibile repressione attraverso il controllo capillare nei confronti di ogni singolo acquirente di CD, attesa in particolare l'impossibilita' anche giuridica di configurare un obbligo a carico di produttori e rivenditori di apparecchi di riproduzione, relativo alla identificazione e segnalazione dei singoli acquirenti al fine di consentire interventi da parte di chi gestisce i diritti di autore, presso e nei confronti dei singoli utenti, tutti "potenziali pirati"; Considerato inoltre che la repressione dell'attivita' di noleggio non appare comunque idonea a realizzare il fine di impedire la suddetta pirateria, sempre possibile attraverso forme di cessione quali la vendita con patto di riscatto o simili; Rilevato - in tale contesto - che non e' in discussione la facolta' da parte dell'autore o di chi ne gestisce i diritti di esercitare in esclusiva il noleggio delle proprie opere, ma di individuare e salvaguardare i limiti di utilizzabilita' dell'oggetto-CD da parte di chi legittimamente lo ha acquistato, in relazione ai valori costituzionalmente garantiti della libera iniziativa economica (art. 41 della Costituzione), della proprieta' privata (art. 42 della Costituzione) e anche del pieno sviluppo della persona (art. 3 della Costituzione) e dello sviluppo della cultura (art. 9 della Costituzione): non essendovi dubbio, infatti, che anche la musica in ogni sua forma e attraverso qualunque modo di riproduzione fa parte a pieno titolo della cultura dell'individuo, e che e' in contrasto con questa esigenza culturale una situazione - anche normativa - che costringa il singolo che voglia ascoltare un'esecuzione musicale, ad acquistare anziche' semplicemente (ed economicamente) noleggiare il supporto che ne contiene la registrazione; Poiche' sotto questi profili si ravvisa la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione concernente la legittimita' costituzionale delle norme di cui agli artt. 61, 19, 68 e 109 della legge sul diritto di autore, in relazione agli artt. 3, 9, 41 e 42, della Costituzione, nella parte in cui - a tutela del diritto esclusivo dell'autore al noleggio degli esemplari registrati di un'opera musicale protetta e in presenza di praticabili soluzioni volte ad assicurare all'autore dell'opera registrata non il potere di vietare ad altri il noleggio ma quello di trarre un equo compenso dalla suddetta attivita' - esse inibiscono "in radice" all'acquirente la facolta' di dare a nolo il CD; Ritenuto in questo senso - in una situazione non incompatibile con la sede cautelare, atteso il numero crescente di centri per il noleggio di CD e la loro diffusione sul territorio nazionale, per cui la sospensione di ogni pronuncia nel caso in esame non appare compromettere in modo rilevante l'interesse delle parti a una pronta decisione - che il presente giudizio non puo' essere definito, sotto il profilo della valutazione del fumus boni juris, indipendentemente dalla soluzione della questione di legittimita' costituzionale.