ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 78, primo comma, e 68, terzo comma, lett. f), della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1993 dal Pretore di Trieste nel procedimento penale a carico Crismani Maria, iscritta al n. 412 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1993; Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1994 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che il Pretore di Trieste, nel corso di un procedimento penale a carico di Crismani Maria, imputata, tra l'altro, del reato di cui all'art. 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in riferimento all'art. 7 del decreto-legge n. 9 del 1982, per avere fatto installare, nella sua qualita' di proprietaria-committente, in assenza di concessione edilizia, un serbatoio di gas di petrolio liquefatto e relativa recinzione in rete metallica, su una piattaforma in cemento in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, con ordinanza emessa il 21 maggio 1993 (R.O. n. 412 del 1993), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 116 della Costituzione e 4 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), questione di legittimita' costituzionale degli artt. 78, primo comma, e 68, terzo comma, lett. f) della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica); Considerato che il giudice a quo fonda le proprie censure sull'asserito contrasto tra la normativa regionale, la quale prevede che la realizzazione di nuovi impianti tecnologici sul patrimonio edilizio gia' esistente, anche in zona sottoposta a vincolo paesaggistico o di interesse storico ai sensi delle leggi n. 1089 e n. 1497 del 1939, sia sottoposta ad autorizzazione, e la normativa statale, che contemplerebbe, invece, la concessione; che identica questione e' stata dichiarata infondata con sentenza n. 178 del 1994 e, quindi, manifestamente infondata con ordinanza n. 200 del 1994; che l'ordinanza di rimessione non prospetta motivi nuovi o diversi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte; che, di conseguenza, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;