ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 78, primo
 comma, e 68,  terzo  comma,  lett.  f),  della  legge  regionale  del
 Friuli-Venezia  Giulia  19  novembre  1991, n. 52 (Norme regionali in
 materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), promosso  con
 ordinanza  emessa  il  21  maggio  1993  dal  Pretore  di Trieste nel
 procedimento penale a carico Crismani Maria, iscritta al n.  412  del
 registro  ordinanze  1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1993;
    Udito nella camera di consiglio dell'11  maggio  1994  il  Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto  che  il Pretore di Trieste, nel corso di un procedimento
 penale a carico di Crismani Maria, imputata, tra l'altro,  del  reato
 di cui all'art. 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in
 riferimento  all'art.  7  del  decreto-legge n. 9 del 1982, per avere
 fatto installare, nella sua qualita' di proprietaria-committente,  in
 assenza  di  concessione  edilizia,  un  serbatoio di gas di petrolio
 liquefatto  e  relativa  recinzione  in  rete   metallica,   su   una
 piattaforma in cemento in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico
 di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, con ordinanza emessa il 21
 maggio 1993 (R.O. n. 412 del 1993), ha sollevato, in riferimento agli
 artt.  3, 25, secondo comma, 116 della Costituzione e 4 dello Statuto
 speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31
 gennaio 1963, n. 1), questione di legittimita'  costituzionale  degli
 artt.  78,  primo  comma,  e  68,  terzo  comma, lett. f) della legge
 regionale del Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991,  n.  52  (Norme
 regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica);
    Considerato  che  il  giudice  a  quo  fonda  le  proprie  censure
 sull'asserito contrasto tra la normativa regionale, la quale  prevede
 che  la  realizzazione  di  nuovi impianti tecnologici sul patrimonio
 edilizio  gia'  esistente,  anche  in  zona  sottoposta   a   vincolo
 paesaggistico  o  di interesse storico ai sensi delle leggi n. 1089 e
 n. 1497 del 1939, sia sottoposta ad autorizzazione,  e  la  normativa
 statale, che contemplerebbe, invece, la concessione;
      che   identica  questione  e'  stata  dichiarata  infondata  con
 sentenza n. 178 del 1994  e,  quindi,  manifestamente  infondata  con
 ordinanza n. 200 del 1994;
      che  l'ordinanza  di  rimessione  non  prospetta  motivi nuovi o
 diversi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte;
      che,  di  conseguenza,  la  questione  deve  essere   dichiarata
 manifestamente infondata;
    Visti  gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953 n. 87 e
 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale;