L'assemblea regionale siciliana nella seduta del 26 maggio 1994 ha approvato il disegno di legge n. 666 dal titolo "Provvidenze in favore dei personale della ex Siciltrading S.p.a., pervenuto a questo ufficio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 30 maggio 1994. Il provvedimento legislativo, che consente all'istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) di stipulare contratti a termine, di durata non superiore ad un biennio, con i dipendenti della ex Siciltrading S.p.a., societa' a partecipazione regionale in atto sottoposta a procedura fallimentare, da' adito a censura di costituzionalita' sotto il profilo del mancato rispetto dei principi di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione. In proposito al fine di consentire una migliore intelligenza della reale portata della disposizione teste' approvata si ritiene opportuno illustrare sommariamente i presupposti di fatto che ne hanno dato origine. Secondo quanto emerso dalle risultanze acquisite in fase istruttoria (all. 1) l'I.R.C.A.C., con deliberazione commissariale n. 6459 del 30 luglio 1993, aveva disposto l'immissione in servizio presso i propri uffici, su specifica richiesta delle organizzazioni sindacali, volta a salvaguardare l'occupazione dei lavoratori della Siciltrading S.p.a., di cui era ed e' tuttora in corso la precedura fallimentare, di nove dipendenti (otto archivisti di quarto livello ed un commesso). A seguito del parere reso dalla locale avvocatura distrettuale dello Stato il 21 gennaio 1994 secondo cui la costituzione del rapporto di lavoro con l'I.R.C.A.C., che si sarebbe determinato con il passaggio in parola, sembrava rientrare nelle ipotesi di "assunzioni" disciplinate con l.r. n. 12/1991 l'assessorato regionale alla cooperazione e commercio annuallava la predetta delibera dell'I.R.C.A.C. Frattanto gli interessati proponevano ricorso al pretore, giudice del lavoro, chiedendo la loro immediata assunzione a tempo indeterminato in esecuzione della citata deliberazione commissariale, peraltro, annullata, come sopra accennato, dal competente assessorato preposto alla vigilanza dell'ente. Da quanto sopra emerge che si e' in presenza dell'ennesima legge-provvedimento adottata dal legislatore regionale volta, piu' che a garantire il buon andamento della pubblica amministrazione, al mantenimento del posto di lavoro di alcune unita' di personale sulla base di pregressi accordi sindacali. Al riguardo si osserva preliminarmente che con l'adozione del citato provvedimento normativo il legislatore mostra di disattendere nella sostanza il parere espresso dall'organo consultivo in merito alla procedura di assunzione, limitandosi a stabilire che il ricorso dell'I.R.C.A.C. all'avvalimento delle prestazioni dei suddetti lavoratori puo' avere la durata massima di un biennio. In proposito giova osservare, altresi', che secondo la normativa vigente, ribadita di recente dall'art. 3, ventitreesimo comma, della legge n. 537/1993 e' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi, a meno che non si tratti di personale in possesso di particolari qualifiche di elevata professionalita', che nella fattispecie in esame di certo non sussistono, in quanto si tratta di unita' tutte rientranti entro il quarto livello. Sebbene l'ente interessato alla disposizione abbia dichiarato, con nota del 31 maggio 1994, che ha interesse oggettivo ad avvalersi di personale, anche se a termine, per l'espletamento di servizi definiti e predeterminati d'istituto, non puo' di certo ritenersi che la necessita' di assunzione di dipendenti con qualifiche di archivista e commesso, le cui prestazioni sono ovviamente fungibili e non rilevanti alle essenziali e peculiari attivita' dell'ente stesso, possa giustificare una deroga ad un principio generale riconosciuto ed applicato anche dall'amministrazione regionale. Unico fine dell'iniziativa legislativa appare, pertanto, quello di salvaguardare, seppure temporaneamente, l'occupazione degli interessati, interferendo indirettamente, peraltro, sulla definizione della controversia instaurata presso il competente giudice del lavoro. In buona sostanza, pur ammettendo in astratto la possibilita' che la Regione adotti leggi-provvedimento questa in ogni caso incontrerebbe il limite della ragionevolezza che nella fattispecie non e' rispettato, come sopra si e' detto, nella considerazione che lo scopo tipico della norma non e' quello di sopperire a comprovate ed identificate esigenze funzionali dell'I.R.C.A.C. connesse all'esercizio delle sue attivita' istituzionali, ma quello di garantire la conservazione del posto di lavoro a nove unita'.