L'assemblea  regionale siciliana nella seduta del 26 maggio 1994 ha
 approvato il disegno di legge  n.  666  dal  titolo  "Provvidenze  in
 favore dei personale della ex Siciltrading S.p.a., pervenuto a questo
 ufficio,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art. 28 dello statuto
 speciale, il 30 maggio 1994.
    Il provvedimento legislativo, che consente all'istituto  regionale
 per  il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) di stipulare contratti
 a termine, di durata non superiore ad un biennio,  con  i  dipendenti
 della  ex Siciltrading S.p.a., societa' a partecipazione regionale in
 atto sottoposta a procedura fallimentare,  da'  adito  a  censura  di
 costituzionalita'  sotto il profilo del mancato rispetto dei principi
 di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
    In proposito al fine di consentire una migliore intelligenza della
 reale  portata  della  disposizione  teste'  approvata   si   ritiene
 opportuno  illustrare  sommariamente  i  presupposti  di fatto che ne
 hanno dato origine.
    Secondo  quanto  emerso  dalle  risultanze   acquisite   in   fase
 istruttoria (all. 1) l'I.R.C.A.C., con deliberazione commissariale n.
 6459  del  30  luglio  1993,  aveva disposto l'immissione in servizio
 presso i propri uffici, su specifica richiesta  delle  organizzazioni
 sindacali,  volta  a salvaguardare l'occupazione dei lavoratori della
 Siciltrading S.p.a., di cui era ed e' tuttora in corso  la  precedura
 fallimentare,  di  nove dipendenti (otto archivisti di quarto livello
 ed un commesso). A seguito del parere reso  dalla  locale  avvocatura
 distrettuale   dello   Stato  il  21  gennaio  1994  secondo  cui  la
 costituzione del rapporto di lavoro con l'I.R.C.A.C., che si  sarebbe
 determinato  con  il  passaggio  in  parola, sembrava rientrare nelle
 ipotesi  di   "assunzioni"   disciplinate   con   l.r.   n.   12/1991
 l'assessorato  regionale  alla cooperazione e commercio annuallava la
 predetta delibera dell'I.R.C.A.C.
    Frattanto gli interessati proponevano ricorso al pretore,  giudice
 del   lavoro,   chiedendo   la  loro  immediata  assunzione  a  tempo
 indeterminato in esecuzione della citata deliberazione commissariale,
 peraltro, annullata, come sopra accennato, dal competente assessorato
 preposto alla vigilanza dell'ente.
    Da quanto  sopra  emerge  che  si  e'  in  presenza  dell'ennesima
 legge-provvedimento  adottata  dal  legislatore regionale volta, piu'
 che a garantire il buon andamento della pubblica amministrazione,  al
 mantenimento  del posto di lavoro di alcune unita' di personale sulla
 base di pregressi accordi sindacali.
    Al riguardo si osserva  preliminarmente  che  con  l'adozione  del
 citato  provvedimento normativo il legislatore mostra di disattendere
 nella sostanza il parere espresso dall'organo  consultivo  in  merito
 alla  procedura di assunzione, limitandosi a stabilire che il ricorso
 dell'I.R.C.A.C.  all'avvalimento  delle  prestazioni   dei   suddetti
 lavoratori puo' avere la durata massima di un biennio.
    In  proposito  giova osservare, altresi', che secondo la normativa
 vigente, ribadita di recente dall'art. 3, ventitreesimo comma,  della
 legge  n. 537/1993 e' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di
 assumere personale a tempo determinato e  di  stabilire  rapporti  di
 lavoro  autonomo per prestazioni superiori a tre mesi, a meno che non
 si tratti di personale  in  possesso  di  particolari  qualifiche  di
 elevata professionalita', che nella fattispecie in esame di certo non
 sussistono,  in  quanto si tratta di unita' tutte rientranti entro il
 quarto livello.
    Sebbene l'ente interessato alla disposizione abbia dichiarato, con
 nota  del  31 maggio 1994, che ha interesse oggettivo ad avvalersi di
 personale, anche se a termine, per l'espletamento di servizi definiti
 e predeterminati d'istituto, non  puo'  di  certo  ritenersi  che  la
 necessita' di assunzione di dipendenti con qualifiche di archivista e
 commesso,   le  cui  prestazioni  sono  ovviamente  fungibili  e  non
 rilevanti alle essenziali e  peculiari  attivita'  dell'ente  stesso,
 possa  giustificare  una deroga ad un principio generale riconosciuto
 ed applicato anche dall'amministrazione regionale.
    Unico fine dell'iniziativa legislativa appare, pertanto, quello di
 salvaguardare,   seppure   temporaneamente,    l'occupazione    degli
 interessati, interferendo indirettamente, peraltro, sulla definizione
 della  controversia  instaurata  presso  il  competente  giudice  del
 lavoro.
    In buona sostanza, pur ammettendo in astratto la possibilita'  che
 la   Regione   adotti   leggi-provvedimento   questa   in  ogni  caso
 incontrerebbe il limite della ragionevolezza  che  nella  fattispecie
 non  e'  rispettato, come sopra si e' detto, nella considerazione che
 lo scopo tipico della norma non e' quello di sopperire  a  comprovate
 ed   identificate   esigenze   funzionali   dell'I.R.C.A.C.  connesse
 all'esercizio  delle  sue  attivita'  istituzionali,  ma  quello   di
 garantire la conservazione del posto di lavoro a nove unita'.