IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Il giudice per le indagini preliminari dott.ssa Eva Celotti, visti
 gli atti inerenti alla richiesta di dissequestro di beni della S.r.l.
 Emiliana presentata da Sacca' Davide;
    Sentito  Sacca'  Davide  in  assenza  del  p.m.  pur  regolarmente
 avvertito nel  corso  dell'udienza  in  camera  di  consiglio  del  1
 dicembre 1993
    Considerato  che nel corso di detta udienza Sacca' Davide ha fatto
 cenno:
      ad uno spontaneo interrogatorio da lui reso alla Gico in  merito
 a  pagamenti  dal medesimo effettuati per i macchinari dei quali oggi
 chiede il dissequestro;
      ad un controllo che la Gico avrebbe  effettuato  presso  il  suo
 commercialista al fine di accertare detti pagamenti;
    Rilevato  che  per  le  ragioni  gia'  compiutamente  esposte  dal
 tribunale di Firenze nell'ordinanza 14 maggio 1993 e  da  aversi  qui
 per  trascritte  risulta  che  i  beni della Emiliana S.r.l. erano di
 fatto  in  disponibilita'  di  Sacca'  Dante,   persona   attualmente
 sottoposta  a  misura  di  custodia  cautelare  per  il  reato di cui
 all'art. 416- bis del c.p.p.;
    Rilevato   che  all'odierna  udienza  Davide  Sacca'  al  fine  di
 dimostrare l'avvenuto pagamento dei  macchinari  con  denaro  in  uso
 disponibilita'  ha  prodotto solo un informe appunto iniziante con le
 parole 125.000 Giovanna che non ha alcun valore probatorio e  non  si
 comprende  perche'  non  abbia  invece messo a disposizione anche del
 giudicante, magari in  copia  se  soggetta  a  sequestro  penale,  la
 documentazione   della  quale  avrebbe  invece  preso  conoscenza  il
 G.I.C.O.;
    Considerato che contrariamente a quanto ritenuto dalla  difesa  le
 modifiche  apportate  dal  d.l.  n.  369/1993  e successiva legge di
 conversione n. 461/1993 all'art. 12-quinquies della legge n. 356/1992
 non comportano una modifica in senso restrittivo della fattispecie in
 questione, ma invece un ampliamento dei possibili  soggetti  di  tale
 fattispecie  perche'  oltre  che  alle persone sottoposte ad indagini
 essa e' ora applicabile anche agli imputati,  come  si  desume  anche
 dalla   ulteriore   modifica   apportata   al   testo   dell'articolo
 12-quinquies (non a caso nella lett. b)  dell'art.  1  del  d.l.  n.
 369/1993 si specifica che l'art. 12-quinquies si applica non solo nei
 confronti  di  coloro nei cui confronti si procede per l'applicazione
 di una misura di prevenzione personale, ma  anche  nei  confronti  di
 coloro nei cui confronti la misura e' in corso di applicazione);
    Rilevato  che con memoria depositata il 13 dicembre 1993 la difesa
 di   Sacca'   Davide   ha   sollevato   questione   di   legittimita'
 costituzionale  della  norma  dell'art. 12-quinquies sopra citato per
 contrasto con gli artt. 3 e 24  della  Costituzione  perche'  pone  a
 carico dell'indagato di fornire prova della legittima provenienza dei
 beni  con  conseguente  lesione  del  diritto di difesa ed ancora per
 violazione degli artt. 25, secondo comma, e  27,  della  Costituzione
 perche'  da  un  lato  la  fattispecie  penale  sarebbe indeterminata
 dall'altro si sarebbe in presenza di una presunzione di  colpevolezza
 per  avere  esercitato  un  diritto  garantito  dalla  Costituzione e
 precisamente quello di proprieta';
    Ritenuto che la questione di  costituzionalita'  sollevata  appare
 senz'altro  rilevante  avendo  il p.m. disposto il sequestro sui beni
 oggetto dell'istanza di Davide Sacca' perche' "corpo del reato di cui
 all'art. 12-quinquies, secondo comma, del d.l.  8  giugno  1992,  n.
 306";
    Considerato  che  tale  questione  appare  peraltro manifestamente
 infondata  quanto  all'asserita  violazione  del  diritto  di  difesa
 perche'  in  realta'  la norma non fa altro che stabilire una diversa
 regola probatoria circa il possesso di beni mobili  sostituendo  alla
 regola   del   "possideo   quia   possideo",  non  costituzionalmente
 vincolata,  quella  della  necessita'  di  dimostrare  la   legittima
 provenienza di tali beni;
    Considerato  che  la  censura di incostituzionalita' appare invece
 non manifestamente infondata  sotto  il  profilo  dell'art.  3  della
 Costituzione  in  quanto  essa  pone  la  diversa regola probatoria -
 ricollegando alla mancata prova conseguenze penali -  non  per  tutti
 coloro  che abbiano beni o altre utilita' di valore sproporzionato al
 proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, ma solo
 nei confronti di chi, oltre che possedere beni mobili  sproporzionati
 alle sue dichiarazioni ai fini delle imposte sul reddito sia altresi'
 soggetto a procedimento penale per uno dei delitti indicati nell'art.
 12-quinquies.   Cio'  perche'  tale  limitazione  appare  in  verita'
 ancorata  a  criteri  meramente  discrezionali  essendo l'apertura di
 procedimento penale del tutto rimessa alla valutazione  del  p.m.  ed
 apparendo   altresi'  irrilevante,  ai  fini  del  realizzarsi  della
 fattispecie,  una  successiva  eventuale  pronuncia  assolutoria  nel
 procedimento  presupposto  (v. in tal senso anche ordinanza 17 giugno
 1993 tribunale di Venezia pubblicata in Gazzetta Ufficiale 6  ottobre
 1993, pag. 24;
    Ritenuta  pertanto  rilevante  e  non  manifestamente infondata la
 questione di costituzionalita' dell'art. 12-quinquies della legge  n.
 356/1992  come  modificata  dalla  legge 15 novembre 1993, n. 461, in
 relazione agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione;
    Ritenuto che conseguentemente  deve  dichiararsi  il  procedimento
 sospeso in relazione all'imputazione di cui all'art. 12-quinquies del
 d.l. n. 306/1992 contestata a Sacca' Eugenio e Sacca' Dante ai quali
 il presente provvedimento dovra' essere notificato;