IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Il giudice per le indagini preliminari dott.ssa Eva Celotti, visti gli atti inerenti alla richiesta di dissequestro di beni della S.r.l. Emiliana presentata da Sacca' Davide; Sentito Sacca' Davide in assenza del p.m. pur regolarmente avvertito nel corso dell'udienza in camera di consiglio del 1 dicembre 1993 Considerato che nel corso di detta udienza Sacca' Davide ha fatto cenno: ad uno spontaneo interrogatorio da lui reso alla Gico in merito a pagamenti dal medesimo effettuati per i macchinari dei quali oggi chiede il dissequestro; ad un controllo che la Gico avrebbe effettuato presso il suo commercialista al fine di accertare detti pagamenti; Rilevato che per le ragioni gia' compiutamente esposte dal tribunale di Firenze nell'ordinanza 14 maggio 1993 e da aversi qui per trascritte risulta che i beni della Emiliana S.r.l. erano di fatto in disponibilita' di Sacca' Dante, persona attualmente sottoposta a misura di custodia cautelare per il reato di cui all'art. 416- bis del c.p.p.; Rilevato che all'odierna udienza Davide Sacca' al fine di dimostrare l'avvenuto pagamento dei macchinari con denaro in uso disponibilita' ha prodotto solo un informe appunto iniziante con le parole 125.000 Giovanna che non ha alcun valore probatorio e non si comprende perche' non abbia invece messo a disposizione anche del giudicante, magari in copia se soggetta a sequestro penale, la documentazione della quale avrebbe invece preso conoscenza il G.I.C.O.; Considerato che contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa le modifiche apportate dal d.l. n. 369/1993 e successiva legge di conversione n. 461/1993 all'art. 12-quinquies della legge n. 356/1992 non comportano una modifica in senso restrittivo della fattispecie in questione, ma invece un ampliamento dei possibili soggetti di tale fattispecie perche' oltre che alle persone sottoposte ad indagini essa e' ora applicabile anche agli imputati, come si desume anche dalla ulteriore modifica apportata al testo dell'articolo 12-quinquies (non a caso nella lett. b) dell'art. 1 del d.l. n. 369/1993 si specifica che l'art. 12-quinquies si applica non solo nei confronti di coloro nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale, ma anche nei confronti di coloro nei cui confronti la misura e' in corso di applicazione); Rilevato che con memoria depositata il 13 dicembre 1993 la difesa di Sacca' Davide ha sollevato questione di legittimita' costituzionale della norma dell'art. 12-quinquies sopra citato per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione perche' pone a carico dell'indagato di fornire prova della legittima provenienza dei beni con conseguente lesione del diritto di difesa ed ancora per violazione degli artt. 25, secondo comma, e 27, della Costituzione perche' da un lato la fattispecie penale sarebbe indeterminata dall'altro si sarebbe in presenza di una presunzione di colpevolezza per avere esercitato un diritto garantito dalla Costituzione e precisamente quello di proprieta'; Ritenuto che la questione di costituzionalita' sollevata appare senz'altro rilevante avendo il p.m. disposto il sequestro sui beni oggetto dell'istanza di Davide Sacca' perche' "corpo del reato di cui all'art. 12-quinquies, secondo comma, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306"; Considerato che tale questione appare peraltro manifestamente infondata quanto all'asserita violazione del diritto di difesa perche' in realta' la norma non fa altro che stabilire una diversa regola probatoria circa il possesso di beni mobili sostituendo alla regola del "possideo quia possideo", non costituzionalmente vincolata, quella della necessita' di dimostrare la legittima provenienza di tali beni; Considerato che la censura di incostituzionalita' appare invece non manifestamente infondata sotto il profilo dell'art. 3 della Costituzione in quanto essa pone la diversa regola probatoria - ricollegando alla mancata prova conseguenze penali - non per tutti coloro che abbiano beni o altre utilita' di valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, ma solo nei confronti di chi, oltre che possedere beni mobili sproporzionati alle sue dichiarazioni ai fini delle imposte sul reddito sia altresi' soggetto a procedimento penale per uno dei delitti indicati nell'art. 12-quinquies. Cio' perche' tale limitazione appare in verita' ancorata a criteri meramente discrezionali essendo l'apertura di procedimento penale del tutto rimessa alla valutazione del p.m. ed apparendo altresi' irrilevante, ai fini del realizzarsi della fattispecie, una successiva eventuale pronuncia assolutoria nel procedimento presupposto (v. in tal senso anche ordinanza 17 giugno 1993 tribunale di Venezia pubblicata in Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 1993, pag. 24; Ritenuta pertanto rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 12-quinquies della legge n. 356/1992 come modificata dalla legge 15 novembre 1993, n. 461, in relazione agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione; Ritenuto che conseguentemente deve dichiararsi il procedimento sospeso in relazione all'imputazione di cui all'art. 12-quinquies del d.l. n. 306/1992 contestata a Sacca' Eugenio e Sacca' Dante ai quali il presente provvedimento dovra' essere notificato;