IL PRETORE Nella causa portante il n. 148/1994 R.C., promossa da Morello Giorgio + 14 avverso l'E.N.P.A.V. (Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari), letti gli atti, a scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente ordinanza. Con ricorso depositato presso la cancelleria in data 19 febbraio 1994 gli attori esponevano che, avvalendosi della facolta' loro riconosciuta dall'art. 24, terzo comma, della legge 12 aprile 1991, n. 136, avevano dichiarato di rinunciare all'iscrizione presso l'E.N.P.A.V.; che l'ente, accogliendo tali domande, provvedeva allo sgravio contributivo in loro favore, che ebbe effetto per gli anni 1991, 1992 e 1993; che successivamente era stata emanata la legge 24 dicembre 1993, n. 537, il cui art. 11, ventiseesimo comma, surrettiziamente in forma di interpretazione autentica, sopprime con effetto retroattivo la facolta' di iscrizione dei medici veterinari all'E.N.P.A.V. e li obbliga, sempre con effetto retroattivo, al pagamento dei contributi maturati negli anni 1991, 1992 e 1993. Sulla base di queste premesse convenivano in giudizio l'E.N.P.A.V. chiedendo venisse accertata, previa remissione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, ventiseesimo comma, della legge n. 537/1993 per contrasto con gli artt. 2, 3, 38 e 97 della Costituzione, la inesistenza dell'obbligo di iscrizione presso tale ente e, conseguentemente, dell'obbligo di pagamento dei contributi arretrati. L'E.N.P.A.V. si costituiva in giudizio eccependo l'incompetenza per materia del giudice adito e, nel merito, instava per la reiezione delle domande attoree, in particolare asserendo la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale prospettata. Va premesso che la competenza per materia di questo Pretore deriva dal fatto che oggetto della presente controversia e' l'esistenza di un obbligo contributivo a carico dei ricorrenti, discutendosi pertanto dell'applicazione di norme riguardanti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie ex art. 442 del c.p.c., mentre la competenza per territorio va affermata ai sensi dell'art. 444 primo comma, del c.p.c., applicandosi il terzo comma del medesimo articolo ai soli rapporti di lavoro subordinato ed a quelli, di lavoro autonomo, in cui non vi e', coincidenza tra il soggetto tenuto al versamento dei contributi ed il beneficiario delle prestazioni previdenziali (cfr. Cass., 18 aprile 1985, n. 2574 e Cass., 23 febbraio 1990, n. 1361), ed essendo stato l'art. 9 della legge 6 ottobre 1967, n. 949, in base al quale per tutte le controversie riguardanti l'E.N.P.A.V. il foro competente era esclusivamente quello di Roma - dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 369 del 7 ottobre 1993. Cio' posto, va ricordato che, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1357, l'iscrizione presso l'E.N.P.A.V. era obbligatoria per tutti i medici veterinari, di eta' inferiore ai 65 anni, iscritti negli albi professionali. Innovando sul punto, la legge 12 aprile 1991, n. 136 (di riforma dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari) ha pevisto, all'art. 24, secondo comma, la facoltativita' dell'iscrizione presso l'E.N.P.A.V. dei veterinari iscritti negli albi professionali i quali "esercitano esclusivamente attivita' di lavoro dipendente o attivita' di lavoro autonomo, per le quali siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie", conseguentemente disciplinando l'iscrizione ed il passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa nonche' i modi di esercizio della facolta' di rinuncia all'iscrizione (art. 24, terzo comma), e disponendo inoltre l'abrogazione del citato art. 2 della legge n. 1357/1962 a far data dalla sua entrata in vigore (art. 32, primo comma). In questo quadro si e' inserita la legge finanziaria 24 dicembre 1993, n. 537, il cui art. 11, ventiseesimo comma, stabilisce che "la disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136, deve essere interpretata nel senso che l'iscrizione all'ente nazionale di previdenza ed assistenza per i veterinari (ENPAV) non e' piu' obbligatoria soltanto per i veterinari che si iscrivono per la prima volta negli albi professionali successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge", prevedendo altresi' la nullita' di diritto dei provvedimenti di cancellazione adottati dall'E.N.P.A.V. nei confronti dei veterinari gia' iscritti obbligatoriamente all'ente in forza della precedente normativa, e l''obbligo di costoro di pagare i contributi arretrati nel termine di 60 giorni dalla sua entrata in vigore (successivamente prorogato con d.l. 26 febbraio 1994, n. 134). Occorre innanzitutto stabilire se si tratta effettivamente di una legge di interpretazione autentica. Pacifico al riguardo e' che, a tal fine, non rileva la qualificazione riportata nel titolo della norma o comunque operata dal legislatore, dovendosi al contrario verificare la sua reale rispondenza al contenuto dispositivo, potendo considerarsi di interpretazione autentica soltanto la disposizione che "si riferisca e si saldi con quella da interpretare ed intervenga esclusivamente sul significato normativo di quest'ultima senza, pero', intaccare o integrare il dato testuale ma solo chiarendone o esplicandone il contenuto ovvero escludendo o enucleando uno dei significati possibili; e cio' al fine di imporre all'interprete un dato significato normativo" (cfr. Corte costituzionale, 10 febbraio 1993, n. 39 e 3 marzo 1988, n. 233). Nella specie, l'art. 32, primo comma, della legge n. 136/1991 e' norma di chiara ed immediata intelligibilita': l'abrogazione, ivi disposta, dell'art. 2 della legge n. 1357/1962, appare strettamente correlata al principio della facoltativita' dell'iscrizione presso l'E.N.P.A.V. previsto dall'art. 24, secondo comma, e non poteva che riguardare tutti i soggetti i quali, al momento dell'entrata in vigore della legge, versassero nelle condizioni da essa stabilite - iscrizione nell'albo professionale e svolgimento in via esclusiva di attivita' di lavoro dipendente o autonomo per la quale fossero gia' iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria -. Essa non poteva dunque dar luogo a dubbi o incertezze interpretative - ne' di fatto ne aveva determinato, tant'e' che questa interpretazione venne accolta anche in sede amministrativa. L'art. 11, ventiseesimo comma, della legge n. 537/1993, pertanto, circoscrivendo la facoltativita' dell'iscrizione ai soli medici veterinari la cui iscrizione all'albo professionale sia successiva all'entrata in vigore della legge n. 136/1991, non si limita ad interpretare, ma innova, parzialmente abrogando, la norma che pretende di interpretare. Gia' per cio' solo, e cioe' per quest'uso improprio e distorto dello strumento dell'interpretazione autentica, la disposizione in parola appare viziata da irrazionalita', ed in contrasto con l'art. 3 della Costituzione (cfr. Corte Costituzionale, 4 aprile 1990, n. 155, e 10 dicembre 1981, n. 187). Anche poi a voler riguardare il problema sotto il profilo della legittimita' dell'efficacia retroattiva dell'art. 11, ventiseesimo comma, della legge n. 537/1993 - che il legislatore intendeva ricollegare alla sua qualificazione come norma di interpretazione autentica, e che comunque emerge dal contenuto della sua seconda parte -, la questione della sua costituzionalita' appare in ogni caso non manifestamente infondata. Va infatti innanzitutto ricordato che "l'irretroattivita' costituisce un principio generale del nostro ordinamento (art. 11 preleggi) e, se pur non elevato, fuori dalla materia penale, a dignita' costituzionale (art. 25, secondo comma, della Costituzione), rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema a cui, salva un'effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, in quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillita' dei cittadini" (cfr. Corte costituzionale, 4 aprile 1990, n. 155). Anche sotto questo profilo la norma in esame viola l'art. 3 della Costituzione, giacche' essa, intervenendo a distanza di quasi tre anni dalla legge n. 136/1991, ha inciso su situazioni sostanziali poste in essere durante la vigenza di quest'ultima, travolgendo l'affidamento in buona fede di una data categoria di cittadini sul significato della disposizione "interpretata", e frustando quel bisogno di sicurezza giuridica che e' elemento fondamentale dello Stato di diritto; e cio' per mere esigenze di carattere economico-finanziario, le quali di per se' sole non sono ragioni sufficienti a giustificare la violazione del principio di ragionevolezza (cfr. Corte costituzionale, 10 febbraio 1993, n. 39). Essa inoltre determina una irragionevole disparita' di trattamento tra i medici veterinari che, gia' iscritti all'albo professionale al momento dell'entrata in vigore della legge n. 136/1991, svolgano in via esclusiva attivita' di lavoro dipendente o autonomo per la quale siano iscritti presso altra forma di previdenza obbligatoria, e quelli che, trovandosi nella medesima condizione, si siano iscritti all'albo in epoca successiva: che la facoltativita' dell'iscrizione presso l'E.N.P.A.V. valga soltanto per questi ultimi e non anche per i primi non trova adeguata giustificazione nel mero dato temporale, il quale e' valido elemento di differenziazione tra situazioni riguardanti, rispettivamente, il passato ed il futuro, ma non invece per quelle destinate a protrarsi ed a permanere nel futuro - come e' nella specie -. Infine l'art. 11, ventiseesimo comma, della legge n. 537/1993, ripristinando nei confronti dei soggetti che versano nella medesima situazione degli odierni ricorrenti il principio dell'obbligatorieta' dell'iscrizione all'E.N.P.A.V., e, quindi, la duplicazione della tutela previdenziale obbligatoria, discrimina ingiustificatamente costoro sia rispetto ai veterinari "liberi professionisti", tenuti ai versamenti contributivi soltanto nei confronti dell'E.N.P.A.V., sia agli altri professionisti, per i quali la doppia iscrizione e' esclusa in radice o ha carattere facoltativo, concretando in tal modo un'ulteriore violazione dell'art. 3 della Costituzione, nonche' dell'art. 38. Da un lato va infatti osservato che anche in un sistema previdenziale solidaristico, in cui gli obblighi contributivi, configurandosi quali doveri di solidarieta' nell'ambito della collettivita' considerata - quale una data categoria professionale -, gravano in modo generalizzato ed incondizionato su tutti i suoi membri, senza porsi in rapporto di sinallagmaticita' con i benefici previdenziali del sistema, non puo' non tenersi conto della duplicazione di tutela e di obblighi conseguente all'operativita' di due concorrenti sistemi previdenziali, entrambi obbligatori, e riferiti alla medesima attivita' lavorativa. D'altro canto si deve ricordare come nei sistemi previdenziali riguardanti altri professioni intellettuali l'iscrizione alla cassa o ente e' prevista come meramente facoltativa, se non addirittura esclusa, per i soggetti che siano obbligatoriamente iscritti ad altre forme di previdenza (cfr. art. 22 della legge 5 agosto 1991, n. 249, per i consulenti del lavoro; art. 22 della legge 29 gennaio 1986, n. 21, per i commercialisti; art. 22 della legge 20 ottobre 1982, n. 773; art. 21, della legge 3 gennaio 1981, n. 6, per gli ingegneri e gli architetti; art. 3 della legge 2 aprile 1980, n. 127, per le ostetriche; art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, per gli avvocati ed i procuratori che esercitano la professione nell'ambito di un rapporto di impiego). Il principio della unicita' della posizione assicurativa pubblica costituisce poi espressione di una linea di tendenza del nostro ordinamento giuridico, tant'e' che la stessa legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel delegare al Governo la emanazione di decreti legislativi intesi a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza ed assistenza, indica, tra i principi e criteri direttivi, proprio quello della "eliminazione delle duplicazioni di trattamenti pensionistici" (art. 1, trentatreesimo comma, lett. c). Ritenuta per l'effetto, per i motivi e nei termini sin qui riferiti, la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, ventiseesimo comma, della legge n. 537/1993, la sua rilevanza ai fini della decisione della presente controversia emerge da quanto gia' esposto in punto di fatto, trattandosi di stabilire per l'appunto se i ricorrenti abbiano o meno un obbligo di iscrizione presso l'E.N.P.A.V., e di pagamento dei contributi arretrati maturati negli anni 1991/1993.