IL PRETORE
    Nella  causa  portante  il  n.  148/1994 R.C., promossa da Morello
 Giorgio + 14 avverso l'E.N.P.A.V. (Ente nazionale  di  previdenza  ed
 assistenza  per  i  veterinari), letti gli atti, a scioglimento della
 riserva che precede, ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Con ricorso depositato presso la cancelleria in data  19  febbraio
 1994  gli  attori  esponevano  che,  avvalendosi  della facolta' loro
 riconosciuta dall'art. 24, terzo comma, della legge 12  aprile  1991,
 n.  136,  avevano  dichiarato  di  rinunciare  all'iscrizione  presso
 l'E.N.P.A.V.; che l'ente, accogliendo tali domande,  provvedeva  allo
 sgravio  contributivo  in  loro favore, che ebbe effetto per gli anni
 1991, 1992 e 1993; che successivamente era stata emanata la legge  24
 dicembre   1993,   n.  537,  il  cui  art.  11,  ventiseesimo  comma,
 surrettiziamente in forma di interpretazione autentica, sopprime  con
 effetto  retroattivo  la facolta' di iscrizione dei medici veterinari
 all'E.N.P.A.V. e li  obbliga,  sempre  con  effetto  retroattivo,  al
 pagamento dei contributi maturati negli anni 1991, 1992 e 1993. Sulla
 base   di   queste  premesse  convenivano  in  giudizio  l'E.N.P.A.V.
 chiedendo   venisse   accertata,   previa   remissione   alla   Corte
 costituzionale   della   questione   di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  11,  ventiseesimo  comma,  della  legge  n.  537/1993  per
 contrasto  con  gli  artt.  2,  3,  38  e  97  della Costituzione, la
 inesistenza  dell'obbligo  di  iscrizione   presso   tale   ente   e,
 conseguentemente, dell'obbligo di pagamento dei contributi arretrati.
    L'E.N.P.A.V.  si  costituiva  in giudizio eccependo l'incompetenza
 per materia del giudice adito e, nel merito, instava per la reiezione
 delle  domande  attoree,  in  particolare  asserendo   la   manifesta
 infondatezza   della   questione   di   legittimita'   costituzionale
 prospettata.
   Va premesso che la competenza per materia di questo Pretore  deriva
 dal  fatto  che oggetto della presente controversia e' l'esistenza di
 un  obbligo  contributivo  a  carico  dei  ricorrenti,   discutendosi
 pertanto  dell'applicazione  di norme riguardanti forme di previdenza
 ed  assistenza  obbligatorie  ex  art.  442  del  c.p.c.,  mentre  la
 competenza  per  territorio va affermata ai sensi dell'art. 444 primo
 comma, del c.p.c., applicandosi il terzo comma del medesimo  articolo
 ai  soli  rapporti  di  lavoro  subordinato  ed  a  quelli, di lavoro
 autonomo, in cui non vi e', coincidenza tra  il  soggetto  tenuto  al
 versamento  dei  contributi  ed  il  beneficiario  delle  prestazioni
 previdenziali (cfr. Cass., 18  aprile  1985,  n.  2574  e  Cass.,  23
 febbraio  1990,  n.  1361),  ed  essendo stato l'art. 9 della legge 6
 ottobre 1967, n. 949, in base al  quale  per  tutte  le  controversie
 riguardanti l'E.N.P.A.V. il foro competente era esclusivamente quello
 di  Roma  - dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n.
 369 del 7 ottobre 1993.
    Cio' posto, va ricordato che, ai sensi dell'art. 2 della legge  18
 agosto   1962,   n.   1357,   l'iscrizione  presso  l'E.N.P.A.V.  era
 obbligatoria per tutti i medici veterinari, di eta' inferiore  ai  65
 anni,  iscritti  negli  albi  professionali.  Innovando sul punto, la
 legge  12  aprile  1991,  n.  136  (di riforma dell'Ente nazionale di
 previdenza ed assistenza per i veterinari) ha pevisto,  all'art.  24,
 secondo  comma, la facoltativita' dell'iscrizione presso l'E.N.P.A.V.
 dei veterinari iscritti negli albi professionali i quali  "esercitano
 esclusivamente  attivita'  di lavoro dipendente o attivita' di lavoro
 autonomo, per le quali siano iscritti ad altre  forme  di  previdenza
 obbligatorie",  conseguentemente  disciplinando  l'iscrizione  ed  il
 passaggio dalla forma obbligatoria a  quella  facoltativa  nonche'  i
 modi di esercizio della facolta' di rinuncia all'iscrizione (art. 24,
 terzo  comma),  e  disponendo inoltre l'abrogazione del citato art. 2
 della legge n. 1357/1962 a far data dalla sua entrata in vigore (art.
 32,  primo  comma).  In  questo  quadro  si  e'  inserita  la   legge
 finanziaria  24  dicembre  1993, n. 537, il cui art. 11, ventiseesimo
 comma, stabilisce che "la  disposizione  contenuta  nel  primo  comma
 dell'art.  32  della  legge  12  aprile  1991,  n.  136,  deve essere
 interpretata  nel  senso  che  l'iscrizione  all'ente  nazionale   di
 previdenza  ed  assistenza  per  i  veterinari  (ENPAV)  non  e' piu'
 obbligatoria soltanto per i veterinari che si iscrivono per la  prima
 volta  negli  albi professionali successivamente alla data di entrata
 in vigore della predetta legge", prevedendo altresi' la  nullita'  di
 diritto  dei  provvedimenti di cancellazione adottati dall'E.N.P.A.V.
 nei confronti dei veterinari gia' iscritti obbligatoriamente all'ente
 in forza della precedente  normativa,  e  l''obbligo  di  costoro  di
 pagare  i  contributi  arretrati  nel  termine di 60 giorni dalla sua
 entrata in vigore (successivamente prorogato con  d.l.  26  febbraio
 1994, n. 134).
    Occorre  innanzitutto stabilire se si tratta effettivamente di una
 legge di interpretazione autentica. Pacifico al riguardo  e'  che,  a
 tal  fine,  non  rileva  la qualificazione riportata nel titolo della
 norma o comunque operata  dal  legislatore,  dovendosi  al  contrario
 verificare la sua reale rispondenza al contenuto dispositivo, potendo
 considerarsi  di  interpretazione  autentica soltanto la disposizione
 che "si riferisca e si saldi con quella da interpretare ed intervenga
 esclusivamente  sul  significato  normativo  di  quest'ultima  senza,
 pero',  intaccare  o integrare il dato testuale ma solo chiarendone o
 esplicandone il contenuto ovvero  escludendo  o  enucleando  uno  dei
 significati  possibili;  e  cio' al fine di imporre all'interprete un
 dato significato normativo" (cfr. Corte costituzionale,  10  febbraio
 1993, n. 39 e 3 marzo 1988, n. 233).
    Nella  specie,  l'art. 32, primo comma, della legge n. 136/1991 e'
 norma di chiara ed  immediata  intelligibilita':  l'abrogazione,  ivi
 disposta,  dell'art.  2 della legge n. 1357/1962, appare strettamente
 correlata al principio della  facoltativita'  dell'iscrizione  presso
 l'E.N.P.A.V.  previsto  dall'art. 24, secondo comma, e non poteva che
 riguardare tutti i soggetti  i  quali,  al  momento  dell'entrata  in
 vigore  della  legge, versassero nelle condizioni da essa stabilite -
 iscrizione nell'albo professionale e svolgimento in via esclusiva  di
 attivita'  di  lavoro dipendente o autonomo per la quale fossero gia'
 iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria -. Essa non poteva
 dunque dar luogo a dubbi o incertezze interpretative - ne'  di  fatto
 ne  aveva  determinato,  tant'e'  che  questa  interpretazione  venne
 accolta anche in sede amministrativa. L'art. 11, ventiseesimo  comma,
 della  legge  n. 537/1993, pertanto, circoscrivendo la facoltativita'
 dell'iscrizione  ai soli medici veterinari la cui iscrizione all'albo
 professionale sia successiva all'entrata in  vigore  della  legge  n.
 136/1991,  non  si  limita  ad  interpretare, ma innova, parzialmente
 abrogando, la norma che pretende di interpretare.
    Gia' per cio' solo, e cioe' per  quest'uso  improprio  e  distorto
 dello  strumento  dell'interpretazione  autentica, la disposizione in
 parola appare viziata da irrazionalita', ed in contrasto con l'art. 3
 della Costituzione (cfr. Corte Costituzionale, 4 aprile 1990, n. 155,
 e 10 dicembre 1981, n. 187).
    Anche poi a voler riguardare il problema sotto  il  profilo  della
 legittimita'  dell'efficacia  retroattiva  dell'art. 11, ventiseesimo
 comma, della  legge  n.  537/1993  -  che  il  legislatore  intendeva
 ricollegare  alla  sua  qualificazione  come norma di interpretazione
 autentica, e che comunque emerge  dal  contenuto  della  sua  seconda
 parte -, la questione della sua costituzionalita' appare in ogni caso
 non manifestamente infondata.
    Va   infatti   innanzitutto   ricordato   che  "l'irretroattivita'
 costituisce un principio generale del  nostro  ordinamento  (art.  11
 preleggi)  e,  se  pur  non  elevato,  fuori  dalla materia penale, a
 dignita' costituzionale (art. 25, secondo comma, della Costituzione),
 rappresenta pur sempre una regola essenziale del sistema a cui, salva
 un'effettiva   causa    giustificatrice,    il    legislatore    deve
 ragionevolmente   attenersi,  in  quanto  la  certezza  dei  rapporti
 preteriti costituisce un indubbio cardine della civile  convivenza  e
 della  tranquillita'  dei  cittadini"  (cfr.  Corte costituzionale, 4
 aprile 1990, n. 155). Anche sotto questo profilo la  norma  in  esame
 viola  l'art.  3  della  Costituzione,  giacche' essa, intervenendo a
 distanza di quasi tre anni dalla legge  n.  136/1991,  ha  inciso  su
 situazioni   sostanziali  poste  in  essere  durante  la  vigenza  di
 quest'ultima, travolgendo l'affidamento in buona  fede  di  una  data
 categoria   di   cittadini   sul   significato   della   disposizione
 "interpretata", e frustando quel bisogno di sicurezza  giuridica  che
 e'  elemento  fondamentale  dello  Stato  di diritto; e cio' per mere
 esigenze di carattere economico-finanziario, le quali di per se' sole
 non  sono  ragioni  sufficienti  a  giustificare  la  violazione  del
 principio  di  ragionevolezza (cfr. Corte costituzionale, 10 febbraio
 1993, n. 39).
    Essa inoltre determina una irragionevole disparita' di trattamento
 tra i medici veterinari che, gia' iscritti all'albo professionale  al
 momento  dell'entrata  in vigore della legge n. 136/1991, svolgano in
 via esclusiva attivita' di lavoro dipendente o autonomo per la  quale
 siano  iscritti  presso  altra  forma  di  previdenza obbligatoria, e
 quelli che, trovandosi nella medesima condizione, si  siano  iscritti
 all'albo  in  epoca successiva: che la facoltativita' dell'iscrizione
 presso l'E.N.P.A.V. valga soltanto per questi ultimi e non anche  per
 i  primi  non trova adeguata giustificazione nel mero dato temporale,
 il quale  e'  valido  elemento  di  differenziazione  tra  situazioni
 riguardanti,  rispettivamente, il passato ed il futuro, ma non invece
 per quelle destinate a protrarsi ed a permanere nel futuro - come  e'
 nella specie -.
    Infine  l'art.  11,  ventiseesimo  comma, della legge n. 537/1993,
 ripristinando nei confronti dei soggetti che versano  nella  medesima
 situazione degli odierni ricorrenti il principio dell'obbligatorieta'
 dell'iscrizione  all'E.N.P.A.V.,  e,  quindi,  la  duplicazione della
 tutela  previdenziale  obbligatoria,  discrimina  ingiustificatamente
 costoro sia rispetto ai veterinari "liberi professionisti", tenuti ai
 versamenti contributivi soltanto nei confronti  dell'E.N.P.A.V.,  sia
 agli  altri  professionisti,  per  i  quali  la  doppia iscrizione e'
 esclusa in radice o ha carattere facoltativo, concretando in tal modo
 un'ulteriore  violazione  dell'art.  3  della  Costituzione,  nonche'
 dell'art. 38.
    Da   un  lato  va  infatti  osservato  che  anche  in  un  sistema
 previdenziale  solidaristico,  in  cui  gli  obblighi   contributivi,
 configurandosi   quali   doveri  di  solidarieta'  nell'ambito  della
 collettivita' considerata - quale una data categoria professionale -,
 gravano in modo generalizzato  ed  incondizionato  su  tutti  i  suoi
 membri,  senza  porsi in rapporto di sinallagmaticita' con i benefici
 previdenziali  del  sistema,  non  puo'  non  tenersi   conto   della
 duplicazione  di tutela e di obblighi conseguente all'operativita' di
 due  concorrenti  sistemi  previdenziali,  entrambi  obbligatori,   e
 riferiti alla medesima attivita' lavorativa.
    D'altro  canto  si  deve  ricordare come nei sistemi previdenziali
 riguardanti altri professioni intellettuali l'iscrizione alla cassa o
 ente e' prevista  come  meramente  facoltativa,  se  non  addirittura
 esclusa, per i soggetti che siano obbligatoriamente iscritti ad altre
 forme  di previdenza (cfr. art. 22 della legge 5 agosto 1991, n. 249,
 per i consulenti del lavoro; art. 22 della legge 29 gennaio 1986,  n.
 21,  per  i  commercialisti;  art. 22 della legge 20 ottobre 1982, n.
 773; art. 21, della legge 3 gennaio 1981, n. 6, per gli  ingegneri  e
 gli  architetti;  art.  3  della  legge 2 aprile 1980, n. 127, per le
 ostetriche; art. 22 della legge 20 settembre 1980, n.  576,  per  gli
 avvocati  ed  i procuratori che esercitano la professione nell'ambito
 di un  rapporto  di  impiego).  Il  principio  della  unicita'  della
 posizione  assicurativa  pubblica  costituisce poi espressione di una
 linea di tendenza del nostro ordinamento giuridico,  tant'e'  che  la
 stessa  legge  24  dicembre  1993, n. 537, nel delegare al Governo la
 emanazione di decreti legislativi intesi a  riordinare  o  sopprimere
 enti  pubblici  di previdenza ed assistenza, indica, tra i principi e
 criteri  direttivi,  proprio   quello   della   "eliminazione   delle
 duplicazioni  di  trattamenti  pensionistici" (art. 1, trentatreesimo
 comma, lett. c).
    Ritenuta per l'effetto,  per  i  motivi  e  nei  termini  sin  qui
 riferiti,   la   non   manifesta   infondatezza  della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 11, ventiseesimo  comma,  della
 legge  n.  537/1993,  la  sua rilevanza ai fini della decisione della
 presente controversia emerge da  quanto  gia'  esposto  in  punto  di
 fatto, trattandosi di stabilire per l'appunto se i ricorrenti abbiano
 o  meno  un obbligo di iscrizione presso l'E.N.P.A.V., e di pagamento
 dei contributi arretrati maturati negli anni 1991/1993.