IL PRETORE Letti gli atti del procedimento n. 330/1993 r.g. pretura circondariale di Modena, sez. dist. di Carpi, nei confronti di Corradini Ierri, imputato "della contravvenzione p. e p. dall'art. 21 terzo comma, legge n. 319/1976 perche', quale legale rappresentante della ditta "Tintoria B.B.C." corrente in Novi di Modena, scaricava in pubblica fognatura acque reflue di lavorazione, che presentavano i valori di solfati superiori ai limiti fissati dalla tabella C) della legge n. 319/1976", accertato in Novi di Modena il 20 ottobre 1992; Letti gli atti del procedimento n. 9/1994 r.g. pretura circondariale di Modena, sez. dist. di Carpi, nei confronti di Bolognesi Ariosto, imputato "della contravvenzione p. e p. dall'art. 21, terzo comma della legge n. 319/1976 perche', quale legale rappresentante della ditta "Tintoria B.B.C. S.p.a.", corrente in Novi di Modena, scaricava in pubblica fognatura acque reflue di lavorazione, che presentavano i valori di materiali sedimentabili superiori ai limiti fissati dalla tabella c) della legge n. 319/1976", accertato in Novi di Modena il 12 novembre 1992; Riuniti i due procedimenti, sull'istanza delle parti, ravvisandosi gli estremi della previsione di cui alla lettera d) dell'art. 17 del c.p.p., all'udienza del giorno 18 marzo 1994; Attesto come alla medesima udienza la difesa degli imputati abbia preliminarmente spiegato istanza di applicazione della pena per entrambi, subordinando tale istanza alla ulteriore applicazione di sanzione sostitutiva di pena detentiva breve, e contestualmente eccependo la illegittimita' costituzionale delle norme di cui agli artt. 53, 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (modificata con legge n. 296/1993), in relazione agli artt. 21, primo e terzo comma, e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319; 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615; 24, 25, 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915; 24 e 25 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203; con riferimento al disposto di cui agli artt. 3, primo comma e 27, primo e terzo comma, della Carta costituzionale; Visti gli artt. 1 della legge costituzione 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; O S S E R V A Si ritiene la questione sollevata non manifestamente infondata. Fermo come la disciplina di cui all'art. 60 della legge n. 689/1981 fosse evidentemente tesa a fornire all'ambiente una tutela avanzata, non consentendo l'applicazione di sanzione sostitutiva della pena in concreto irrogata a condotte potenzialmente o certamente lesive dell'equilibrio ecologico, si rileva come tale preclusione normativa appaia attualmente in contrasto con la successiva legislazione in materia ambientale, individuandosi il termine di riferimento e comparazione normativo nelle fattispecie di cui agli artt. 25, 26, 27 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 in materia di rifiuti 20 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, in materia di immissione in mare di sostanze nocive all'ambiente marino provenienti da navi, 18 del d.lgs. 27 gennaio 1092, n. 133, in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque. Tale contrasto appare a questo giudice contrario al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto implica un differente trattamento sanzionatorio, a fronte di fattispecie uguali tra loro, senza che tale discrasia appaia sistematicamente giustificata dall'esame della legislazione in materia di tutela dell'ambiente. Posto come la normazione relativa alla tutela dell'ambiente possa conoscere molteplicita' di profili, e come la fruibilita' dell'ambiente medesimo possa esprimersi in forme eterogenee tra loro, senza che cio' incida sulla "sua natura e la sua sostanza di bene unitario che l'ordinamento prende in considerazione" (Corte costituzionale 30 dicembre 1987, n. 641), si osserva come la applicabilita' alle richiamate fattispecie contravvenzionali di sanzioni sostitutive, e la opposta preclusione oggettiva quanto alle norme materia della spiegata eccezione, appaiono costituire sistema non isprirato ai medesimi principi. Attesa infatti la unicita' del bene ambientale, dunque la irrilevanza del tipo di violazione della norma concretamente posto in essere, la preclusione di cui all'art. 60 della legge n. 689/1981 non si reputa dovuta ne' a particolare gravita' del fatto di inquinamento sanzionato dalle norme in essa previste, ne' ad una natura di reale lesione dell'equilibrio ambientale propria delle norme elencate in tale articolo, a differenza di altri reati ambientali formali ovvero di pericolo presunto, le cui sanzioni siano suscettibili di sostituzione. Quanto al primo profilo, si rileva come la legge 12 agosto 1993, n. 296, all'art. 5, abbia dilatato il regime di applicazione di sanzioni sostitutive anche a reati di competenza non pretorile e per i quali, atteso l'ampliamento dei limiti edittali, sono previste pene di entita' superiore a quelle di cui alle norme per cui si procede. Ulteriormente, nell'ambito della legislazione in materia di tutela ambientale, si osserva come, attribuita all'entita' della pena edittale valore di criterio alla stregua del quale ragguagliare la pericolosita' della singola condotta secondo la valutazione voluta da legislatore, la sanzione prevista dagli artt. 21, primo comma, e 22 della legge n. 319/1976, insuscettibile di sostituzione, sia una pena alternativa, allorche' gli artt. 25, 26, 27 seconda comma del d.P.R. n. 915/1982 prevedano l'applicazione congiunta di pena detentiva e pecunaria; ulteriormente, quanto all'art. 21, terzo comma della legge n. 319/1976, si rileva come questo, relativo ad ipotesi di acclarata lesione dell'equilibrio ambientale, preveda una sanzione con un minimo edittale inferiore o pari a quello previsto dai richiamati artt. 25 e 26 del d.P.R. n. 915/1982, 20 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, 18 del d.lgs. n. 133/1992, oggetto di preclusione oggettiva. Quanto alla struttura dei reati cui e' oggettivamente preclusa l'applicazione di sanzione sostitutiva, si osserva come gli artt. 21 e 22 della n. 319/1976, comprendano sia ipotesi in cui prevale l'aspetto formale dell'illecito, quale il difetto di autorizzazione allo scarico, sia l'ipotesi autonoma interessata esclusivamente alla accertata portata inquinante dello scarico, in quanto eccessivo rispetto ai limiti tabellari, dunque alla diretta lesione del bene-ambiente. Si rileva come non appaia possibile collegare il particolare rigore sanzionatorio (la inapplicabilita' della sanzione sostitutiva) alla acclarata lesione dell'equilibrio ambientale, proprio in ragione della analogia di regime giuridico delle ipotesi di cui agli articoli in oggetto, i quali disciplinano viceversa fattispecie eterogenee tra loro; ulteriormente si osserva come altre ipotesi di condotte importanti una concreta vulnerazione del sistema ambientale, quali i richiamati articoli 20 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, quanto all'ecosistema marino, 25 e 27 d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, quanto si siti destinati a discarica ovvero comunque ad attivita' di smaltimento dei rifiuti, conoscano disciplina sanzionatoria suscettibile di applicazione di sanzione sostitutiva. La iniquita' del trattamento sanzionatorio sotto l'aspetto di cui si tratta, emerge segnatamente considerando la disciplina di cui all'art. 18 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 133, il quale, in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque, dunque disciplinando la immissione nell'ambiente di sostanze maggiormente lesive dell'ecosistema idrico rispetto a quelle di cui all'art. 21 della legge n. 319/1976, prevede la possibilita' di applicare sanzioni sostitutive pure se in presenza di comportamenti di natura analoga ma evidentemente ritenuti dal legislatore piu' gravi di quelli sanzionati dalla legge Merli, in ragione della pericolosita' delle sostanze versate, in quanto puniti in via generale con pene piu' severe. La questione sollevata appare altresi' rilevante ai fini del presente giudizio. Lo spiegamento di istanza di applicazione della pena ed applicazione della sanzione sostitutiva da parte degli imputati, nel difetto allo stato di elementi che inducano a ritenere l'applicabilita' al caso concreto della disciplina di cui all'art. 129 del c.p.c., e nel difetto di elementi che inducano a non ravvisare, ai sensi dell'art. 58 della legge n. 689/1981, l'opportunita' di fare luogo a tale sostituzione (degli imputati sono incensurati, i limiti tabellari sono superati quanto ad un solo valore ed in misura non eclatante), comunque acquista rilievo nel procedimento, posto come sia in caso di consenso prestato dal pubblico ministero, sia nel caso in cui tale consenso venga negato, questo pretore e' chiamato a vagliare la congruita' della pena cosi' come richiesta. Non ignora questo pretore come la Corte gia' sia stata chiamata a conoscere della materia a seguito di ordinanza del pretore di Santhia' del 15 marzo 1985, e come con ordinanza n. 261 del 10 ottobre 1986 abbia dichiarato la inammissibilita' della eccezione sollevata, siccome volta ad ottenere pronuncia additiva in materia penale, come la "estensione delle esclusione della beneficio delle sanzioni sostitutive alla materia dei rifiuti"; nel caso in oggetto viceversa si richiede la dichiarazione di illegittimita' dell'art. 60 della legge n. 689/1981 siccome in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, laddove esclude l'applicabilita' di sanzioni sostitutive alla contravvenzione prevista dall'art. 21, terzo comma, della legge Merli.