IL PRETORE
   Letti   gli   atti   del  procedimento  n.  330/1993  r.g.  pretura
 circondariale di Modena,  sez.  dist.  di  Carpi,  nei  confronti  di
 Corradini Ierri, imputato "della contravvenzione p. e p. dall'art. 21
 terzo  comma,  legge n. 319/1976 perche', quale legale rappresentante
 della ditta "Tintoria B.B.C." corrente in Novi di  Modena,  scaricava
 in pubblica fognatura acque reflue di lavorazione, che presentavano i
 valori  di solfati superiori ai limiti fissati dalla tabella C) della
 legge n. 319/1976", accertato in Novi di Modena il 20 ottobre 1992;
    Letti  gli  atti  del  procedimento   n.   9/1994   r.g.   pretura
 circondariale  di  Modena,  sez.  dist.  di  Carpi,  nei confronti di
 Bolognesi Ariosto, imputato "della contravvenzione p. e p.  dall'art.
 21,  terzo  comma  della  legge  n.  319/1976  perche',  quale legale
 rappresentante della ditta "Tintoria B.B.C. S.p.a.", corrente in Novi
 di  Modena,  scaricava  in  pubblica  fognatura   acque   reflue   di
 lavorazione,  che  presentavano  i  valori di materiali sedimentabili
 superiori  ai  limiti  fissati  dalla  tabella  c)  della  legge   n.
 319/1976", accertato in Novi di Modena il 12 novembre 1992;
    Riuniti i due procedimenti, sull'istanza delle parti, ravvisandosi
 gli  estremi della previsione di cui alla lettera d) dell'art. 17 del
 c.p.p., all'udienza del giorno 18 marzo 1994;
    Attesto come alla medesima udienza la difesa degli imputati  abbia
 preliminarmente  spiegato  istanza  di  applicazione  della  pena per
 entrambi, subordinando tale istanza alla  ulteriore  applicazione  di
 sanzione  sostitutiva  di  pena  detentiva  breve,  e contestualmente
 eccependo la illegittimita' costituzionale delle norme  di  cui  agli
 artt.  53,  60  della  legge 24 novembre 1981, n. 689 (modificata con
 legge n. 296/1993), in relazione agli artt. 21, primo e terzo  comma,
 e 22 della legge 10 maggio 1976, n. 319; 9, 10, 14, 15, 18 e 20 della
 legge  13  luglio  1966,  n.  615; 24, 25, 26 del d.P.R. 10 settembre
 1982, n. 915; 24 e  25  del  d.P.R.  24  maggio  1988,  n.  203;  con
 riferimento  al disposto di cui agli artt. 3, primo comma e 27, primo
 e terzo comma, della Carta costituzionale;
    Visti gli artt. 1 della legge costituzione 9 febbraio 1948, n.  1;
 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
                             O S S E R V A
    Si ritiene la questione sollevata non manifestamente infondata.
    Fermo  come  la  disciplina  di  cui  all'art.  60  della legge n.
 689/1981 fosse evidentemente tesa a fornire all'ambiente  una  tutela
 avanzata,  non  consentendo  l'applicazione  di  sanzione sostitutiva
 della  pena  in  concreto  irrogata  a  condotte   potenzialmente   o
 certamente  lesive  dell'equilibrio  ecologico,  si  rileva come tale
 preclusione  normativa  appaia  attualmente  in  contrasto   con   la
 successiva  legislazione  in  materia  ambientale,  individuandosi il
 termine di riferimento e comparazione normativo nelle fattispecie  di
 cui  agli  artt.  25,  26, 27 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 in
 materia di rifiuti 20 della  legge  31  dicembre  1982,  n.  979,  in
 materia  di immissione in mare di sostanze nocive all'ambiente marino
 provenienti da navi, 18 del  d.lgs.  27  gennaio  1092,  n.  133,  in
 materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque.
    Tale  contrasto  appare a questo giudice contrario al principio di
 uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, in  quanto  implica
 un  differente  trattamento  sanzionatorio,  a  fronte di fattispecie
 uguali tra loro, senza che  tale  discrasia  appaia  sistematicamente
 giustificata  dall'esame  della  legislazione  in  materia  di tutela
 dell'ambiente.
    Posto come la normazione relativa alla tutela dell'ambiente  possa
 conoscere   molteplicita'   di   profili,   e   come  la  fruibilita'
 dell'ambiente medesimo possa esprimersi in forme eterogenee tra loro,
 senza che cio' incida sulla "sua natura e la  sua  sostanza  di  bene
 unitario   che   l'ordinamento   prende   in  considerazione"  (Corte
 costituzionale  30  dicembre  1987,  n.  641),  si  osserva  come  la
 applicabilita'   alle  richiamate  fattispecie  contravvenzionali  di
 sanzioni sostitutive, e la opposta preclusione oggettiva quanto  alle
 norme  materia  della spiegata eccezione, appaiono costituire sistema
 non isprirato ai medesimi principi. Attesa infatti  la  unicita'  del
 bene  ambientale,  dunque la irrilevanza del tipo di violazione della
 norma concretamente posto in essere, la preclusione di  cui  all'art.
 60  della  legge  n.  689/1981 non si reputa dovuta ne' a particolare
 gravita' del fatto di inquinamento sanzionato  dalle  norme  in  essa
 previste,   ne'  ad  una  natura  di  reale  lesione  dell'equilibrio
 ambientale  propria  delle  norme  elencate  in  tale   articolo,   a
 differenza  di  altri  reati  ambientali  formali  ovvero di pericolo
 presunto, le cui sanzioni siano suscettibili di sostituzione.
    Quanto al primo profilo, si rileva come la legge 12  agosto  1993,
 n.  296,  all'art.  5,  abbia  dilatato  il regime di applicazione di
 sanzioni sostitutive anche a reati di competenza non pretorile e  per
 i quali, atteso l'ampliamento dei limiti edittali, sono previste pene
 di  entita'  superiore a quelle di cui alle norme per cui si procede.
 Ulteriormente, nell'ambito della legislazione in  materia  di  tutela
 ambientale,  si  osserva  come,  attribuita  all'entita'  della  pena
 edittale valore di criterio alla stregua del  quale  ragguagliare  la
 pericolosita' della singola condotta secondo la valutazione voluta da
 legislatore,  la  sanzione prevista dagli artt. 21, primo comma, e 22
 della legge n. 319/1976, insuscettibile di sostituzione, sia una pena
 alternativa, allorche' gli artt. 25, 26, 27 seconda comma del  d.P.R.
 n.  915/1982  prevedano  l'applicazione congiunta di pena detentiva e
 pecunaria; ulteriormente, quanto all'art. 21, terzo comma della legge
 n. 319/1976, si rileva come questo, relativo ad ipotesi di  acclarata
 lesione  dell'equilibrio  ambientale,  preveda  una  sanzione  con un
 minimo edittale inferiore o pari a  quello  previsto  dai  richiamati
 artt.  25  e  26  del  d.P.R. n. 915/1982, 20 della legge 31 dicembre
 1982, n. 979, 18 del  d.lgs.  n.  133/1992,  oggetto  di  preclusione
 oggettiva.
    Quanto  alla  struttura  dei  reati cui e' oggettivamente preclusa
 l'applicazione di sanzione sostitutiva, si osserva come gli artt.  21
 e  22  della  n.  319/1976,  comprendano  sia  ipotesi in cui prevale
 l'aspetto formale dell'illecito, quale il difetto  di  autorizzazione
 allo  scarico, sia l'ipotesi autonoma interessata esclusivamente alla
 accertata portata  inquinante  dello  scarico,  in  quanto  eccessivo
 rispetto  ai  limiti  tabellari,  dunque  alla  diretta  lesione  del
 bene-ambiente. Si rileva  come  non  appaia  possibile  collegare  il
 particolare  rigore sanzionatorio (la inapplicabilita' della sanzione
 sostitutiva)  alla  acclarata  lesione  dell'equilibrio   ambientale,
 proprio  in  ragione della analogia di regime giuridico delle ipotesi
 di cui agli articoli  in  oggetto,  i  quali  disciplinano  viceversa
 fattispecie  eterogenee tra loro; ulteriormente si osserva come altre
 ipotesi di condotte importanti una concreta vulnerazione del  sistema
 ambientale,  quali  i  richiamati articoli 20 della legge 31 dicembre
 1982, n. 979,  quanto  all'ecosistema  marino,  25  e  27  d.P.R.  10
 settembre  1982,  n. 915, quanto si siti destinati a discarica ovvero
 comunque  ad  attivita'  di  smaltimento   dei   rifiuti,   conoscano
 disciplina  sanzionatoria  suscettibile  di  applicazione di sanzione
 sostitutiva.
    La  iniquita' del trattamento sanzionatorio sotto l'aspetto di cui
 si tratta, emerge segnatamente  considerando  la  disciplina  di  cui
 all'art.  18 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 133, il quale, in materia
 di scarichi industriali di sostanze pericolose  nelle  acque,  dunque
 disciplinando  la  immissione  nell'ambiente di sostanze maggiormente
 lesive dell'ecosistema idrico rispetto a quelle di  cui  all'art.  21
 della  legge  n.  319/1976,  prevede  la  possibilita'  di  applicare
 sanzioni sostitutive pure se in presenza di comportamenti  di  natura
 analoga  ma  evidentemente  ritenuti  dal  legislatore  piu' gravi di
 quelli sanzionati dalla legge Merli, in ragione  della  pericolosita'
 delle  sostanze  versate,  in  quanto puniti in via generale con pene
 piu' severe.
    La questione sollevata  appare  altresi'  rilevante  ai  fini  del
 presente giudizio.
    Lo   spiegamento   di   istanza  di  applicazione  della  pena  ed
 applicazione della sanzione sostitutiva da parte degli imputati,  nel
 difetto   allo   stato   di   elementi   che   inducano   a  ritenere
 l'applicabilita' al caso concreto della disciplina  di  cui  all'art.
 129  del  c.p.c.,  e  nel  difetto  di  elementi  che  inducano a non
 ravvisare,  ai  sensi  dell'art.  58   della   legge   n.   689/1981,
 l'opportunita' di fare luogo a tale sostituzione (degli imputati sono
 incensurati,  i  limiti  tabellari  sono  superati  quanto ad un solo
 valore ed in misura non eclatante),  comunque  acquista  rilievo  nel
 procedimento,  posto  come  sia  in  caso  di  consenso  prestato dal
 pubblico ministero, sia nel caso in cui tale consenso  venga  negato,
 questo  pretore e' chiamato a vagliare la congruita' della pena cosi'
 come richiesta.
    Non ignora questo pretore come la Corte gia' sia stata chiamata  a
 conoscere  della  materia  a  seguito  di  ordinanza  del  pretore di
 Santhia' del 15 marzo 1985, e  come  con  ordinanza  n.  261  del  10
 ottobre  1986  abbia  dichiarato  la inammissibilita' della eccezione
 sollevata, siccome volta ad ottenere pronuncia  additiva  in  materia
 penale,  come  la  "estensione delle esclusione della beneficio delle
 sanzioni sostitutive alla materia dei rifiuti"; nel caso  in  oggetto
 viceversa si richiede la dichiarazione di illegittimita' dell'art. 60
 della  legge  n.  689/1981  siccome  in  contrasto con l'art. 3 della
 Costituzione,   laddove   esclude   l'applicabilita'   di    sanzioni
 sostitutive  alla contravvenzione prevista dall'art. 21, terzo comma,
 della legge Merli.