Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta n. 3388 del 20 giugno 1994, rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale del 21 giugno 1994, rogata dall'avv. Aldolf Auckenthaler, segretario generale della giunta provinciale (rep. n. 17174) - dagli avvocati professori Sergio Panunzio e Roland Riz, presso il primo di essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, per il regolamento di competenza in relazione ai decreti del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica: a) n. 130 del 15 aprile 1994, sulla rideterminazione del rapporto medio alunni/classi per gli anni scolastici 1994-95 e 1995-96; b) n. 131 del 15 aprile 1994, sulla formazione delle sezioni di scuola materna e delle classi nelle scuole e istituti di istruzione statali di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 1994-95; e c) n. 132 del 15 aprile 1994, sulla determinazione degli organici delle scuole ed istituti di istruzione statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici 1994-95 e 1995-96 (parzialmente modificato dal decreto del Ministro della pubblica istruzione del 28 maggio 1994). F A T T O 1. - In base agli artt. 9, n. 2), e 16 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), la provincia autonoma di Bolzano ha competenza legislativa ed amministrativa concorrente in materia di "istruzione elementare e secondaria"; ed in base all'art. 8, n. 26, ad essa spettano anche competenze esclusive in materia di "scuola materna". Tali competenze sono nella piena disponibilita' della provincia, anche in virtu' della intervenuta emanazione delle relative norme d'attuazione, ora contenute nel d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, recante il testo unificato dei decreti presidenziali n. 116/1973 e n. 761/1981 "concernenti norme d'attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano". Ai fini del presente ricorso assumono particolare rilievo gli artt. 1 e 4 del d.P.R. n. 89/1983. Il primo stabilisce, al primo comma, che tutte le attribuzioni dello Stato in materia di scuola materna e di istruzione elementare e secondaria sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme d'attuazione. A sua volta l'art. 4 stabilisce (al primo comma) che "All'istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole d'istruzione secondaria nonche' dei corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio provvede la provincia in base a piani da essa predisposti e d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione in ordine agli oneri per il personale a carico dello Stato e alle conseguenti variazioni degli organici delle scuole di istruzione elementare e secondaria"; ed al successivo secondo comma lo stesso art. 4 stabilisce che "Le variazioni degli organici sono disposte dai competenti organi dello Stato" (cio' in armonia con l'art. 1, ultimo comma, dello stesso d.P.R. n. 89/1983, secondo cui resta ferma la competenza dello Stato "in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante". Nelle competenze provinciali ora richiamate, e particolarmente disciplinate anche dall'art. 4 del d.P.R. n. 89/1983, rientra evidentemente anche la formazione delle classi ed i relativi provvedimenti connessi. Ed infatti la provincia autonoma ricorrente, per esempio con la legge provinciale 7 dicembre 1993, n. 25 (Ordinamento della scuola elementare dell'Alto Adige), ha particolarmente disciplinato, fra l'altro, la composizione delle classi ed il numero massimo degli alunni (art. 11), come pure i criteri per la formazione delle classi e la determinazione del rapporto medio alunni-classi delle scuole di ogni ordine e grado. Tale competenza provinciale ha trovato del resto conferma da parte dello Stato con la legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) che, dopo aver disposto ai commi da 10 a 12 dell'art. 4 in ordine alla rideterminazione del rapporto alunni-classi ed alla conseguente rideterminazione degli organici del personale della scuola, al venticinquesimo comma stabilisce espressamente che "Nelle materie disciplinate dal presente articolo, sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono a disciplinare un proprio ordinamento anche in relazione alle esigenze dei gruppi linguistici ed ai sensi delle norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvate con d.P.R. 1 novembre 1973, n. 689, e successive modificazioni, e del testo unificato approvato con d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89". 2. - Cio' premesso, e' accaduto che con deliberazione n. 649 del 7 febbraio 1994 la giunta provinciale di Bolzano ha stabilito - visti anche gli artt. 11 e 19 della legge provinciale n. 25/1993, e l'art. 4 della legge statale n. 537/1993 - i criteri per la formazione delle classi nelle scuole elementari, medie inferiori e superiori della provincia di Bolzano, nonche' i rapporti tendenziali medi alunni- classi per il biennio 1994-96. La delibera e' stata trasmessa al Ministero della pubblica istruzione ai fini dell'intesa prevista dall'art. 4, primo comma, del d.P.R. n. 89/1983; intesa che di fatto e' stata poi raggiunta a seguito della trasmissione della nota del Ministro della pubblica istruzione del 6 maggio 1994, prot. 31646/JR. Tuttavia (prima ancora della trasmissione della succitata nota ministeriale del 6 maggio 1994) attraverso il sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione sono pervenuti alla provincia i tre decreti interministeriali indicati in epigrafe: n. 130, n. 131 e n. 132 del 15 aprile 1994 (l'ultimo successivamente modificato dal d.m. 28 maggio 1994). E' palese come i tre decreti in questione siano direttamente applicabili - secondo le amministrazioni statali emanati - anche nella provincia di Bolzano. Cio' si evince, in primo luogo, dal fatto stesso che essi sono stati trasmessi dal Ministro (con nota prot. n. 31258/JR del 27 aprile 1994) oltre che ai provveditori agli studi anche al sovrintendente scolastico per la provincia di Bolzano (ed a quello per la provincia di Trento), all'intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano, ed all'intendente scolastico per la scuola delle localita' ladine di Bolzano. Inoltre cio' si evince ulteriormente, per il decreto n. 130, anche dall'art. 4 e dalle tabelle ad esso allegate che espressamente stabiliscono il rapporto alunni/classi anche per la provincia di Bolzano (pp. 6 a 9); e per il decreto n. 132 ancora dalle tabelle allegate che (anche in base all'art. 4, dodicesimo, tredicesimo e quindicesimo comma della citata legge n. 537793, ed allo stesso decreto interministerialen. 130/1994 sul rapporto medio alunni-classi) indica la consistenza degli organici del personale docente delle scuole anche per la provincia di Bolzano (pp. 8, 11 e 14; la tabella 2 e' stata successivamente sostituita con altra tabella allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 28 maggio 1994). Tali decreti sono peraltro gravemente lesivi delle attribuzioni costituzionali della provincia autonoma di Bolzano, che pertanto col presente ricorso propone, in relazione ad essi, regolamento di competenza, per i seguenti motivi di D I R I T T O Violazione delle attribuzioni costituzionali di cui agli artt. 8, n. 26; 9, n. 2; e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme d'attuazione (spec. artt. 1 e 4 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89). 1. - I tre decreti interministeriali del 15 aprile 1994, dianzi indicati, incidono sulla medesima attribuzione provinciale (particolarmente disciplinata dagli artt. 1 e 4 del d.P.R. n. 89/1983). Identico e' il potere che viene in discussione, identica e' la ragione dell'impugnazione, onde questa - secondo la giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte (sentenza n. 154/1967) - puo' essere proposto con un unico atto. In base alle norme statutarie e d'attuazione gia' indicate - ed in particolare agli artt. 1 e 4, primo comma, del d.P.R. n. 89/1983 - spetta alla provincia ricorrente sia di stabilire il rapporto medio alunni/classi nella scuola materna e negli istituti di istruzione primaria e secondaria esistenti nella provincia, sia di disporre in ordine alla formazione delle sezioni di scuola materna e delle classi delle scuole e istituti di istruzione elementare e secondaria. Spetta cioe' alla provincia ricorrente adottare, con propri atti (i "piani" di cui all'art. 4, primo comma, del d.P.R. n. 89/1983), le relative determinazioni, salvo procedere all'intesa con il Ministero della pubblica istruzione "in ordine agli oneri per il personale a carico dello Stato ed alle conseguenti variazioni degli organici .." (cosi' ancora l'art. 4, primo comma, del d.P.R. n. 89/1983). Viceversa, con gli impugnati decreti interministeriali nn. 130 e 131 del 15 aprile 1994, lo Stato pretenderebbe di stabilire esso stesso, con efficacia diretta anche nella provincia di Bolzano, sia la disciplina del rapporto medio alunni/classi, sia le disposizioni relative alla formazione delle sezioni di scuola materna e delle classi nelle scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado. 2. - In base al primo comma dell'art. 4 del d.P.R. n. 89/1983 spetta alla provincia ricorrente la programmazione, oltre che della organizzazione delle attivita' scolastiche, anche quella - come e' espressamente previsto dalla norma d'attuazione citata - delle "conseguenti variazioni degli organici delle scuole di istruzione elementare e secondaria". Al riguardo la competenza dello Stato e' limitata, in una prima fase, alla formazione dell'intesa con la provincia in ordine al piano ed ai criteri sulla determinazione degli organici del personale predisposti dalla stessa provincia; mentre in una fase successiva spettera' allo Stato - in base al secondo comma dell'art. 4 del d.P.R. n. 89/1983 - disporre conseguentemente le variazioni degli organici del personale. Viceversa, con l'impugnato decreto interministeriale n. 132 del 15 aprile 1994, lo Stato ha invaso le suddette attribuzioni provinciali. Infatti con quel decreto lo Stato pretende di stabilire disposizioni e criteri sulle dotazioni organiche del personale docente delle scuole anche della provincia di Bolzano, demandando il compito di procedere successivamente alla concreta determinazione e variazione degli organici ai provveditori agli studi (nella provincia di Bolzano - ai sensi degli artt. 21 e segg. del d.P.R. n. 89/1983 - al sovrintendente scolastico ed agli intendenti scolastici per le scuole tedesche e ladine, cui infatti l'impugnato decreto interministeriale n. 132 e' stato inviato, cosi' come ai provveditori agli studi).