IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 174/1994
 instaurato con ricorso della  Banca  Popolare  Valconca  di  Morciano
 (avv.  Massimo  Lazzarini)  per  la dichiarazione di fallimento della
 Carnevali Evio & C. S.a.s.
    Oggetto: dichiarazione di fallimento.
    Visto il decreto ex art. 22 della l.f. con cui la corte  d'appello
 di Bologna, in accoglimento del ricorso proposto dalla Banca Popolare
 Valconca,  ha  disposto la trasmissione degli atti a questo tribunale
 affinche' dichiarasse il fallimento della Carnevali Evio & C. S.a.s.
    Cio' in quanto non veniva accolta la tesi prospettata nel  decreto
 di rigetto, secondo cui doveva ritenersi tacitamente abrogato ex art.
 15  Preleggi  l'art.  1,  ultimo  comma,  del  r.d.  n.  267/1942 con
 riferimento a tutte le societa' di  persone,  e  non  solo  a  quelle
 artigiane.
    Rilevato che:
      dalle  indagini  disposte  dalla  guardia  di  finanza  e  dalla
 documentazione acquisita e'  risultato  che  la  societa'  debitrice,
 certamente insolvente, gestiva un bar ristorante senza personale alle
 proprie  dipendenze  e  senza  investimento  di  capitali, si' che la
 medesima potrebbe, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 2083
 del cod. civ., senz'altro considerarsi piccola impresa;
      venuta meno a seguito della sentenza della Corte  costituzionale
 n.  570/1989  la  presunzione  contenuta  nell'art. 1, secondo comma,
 della l.f., per la individuazione della categoria del piccolo medio e
 grande  imprenditore  ai  fini  dell'assoggettabilita'  a  fallimento
 occorre   fare   esclusivamente  riferimento  ai  parametri  indicati
 nell'art. 2083 del cod. civ.;
      deve  pertanto  aversi  esclusivamente  riguardo   all'attivita'
 svolta,   all'organizzazione   dei   mezzi   impiegati,   all'entita'
 dell'impresa  ed  alle  ripercussioni   che   il   dissesto   produce
 nell'economia generale;
      con  la  sentenza n. 368/1991 la Corte costituzionale, ribadendo
 che il solo criterio per la determinazione del  piccolo  imprenditore
 e'  quello  individuato  dall'art. 2083 del cod. civ., ha statuito ex
 art. 15 Preleggi la non assoggettabilita' a fallimento della  piccola
 societa' artigiana;
      dubita  pertanto il collegio che la presunzione assoluta, di cui
 all'art. 1, ultimo comma, della l.f., che preclude l'accertamento  in
 concreto  della  sussistenza  dei caratteri della piccola impresa per
 tutte le societa' commerciali, ivi comprese le societa'  di  persone,
 sia conforme agli artt. 24 e 3 della Costituzione.
    Sotto  il  primo  profilo  sembra  necessario  verificare  se,  in
 relazione al mutato  contesto  normativo  creatosi  a  seguito  della
 abrogazione  dell'art. 1, secondo comma, della l.f. e dell'entrata in
 vigore della legge n. 443/1985, sia tuttora  giustificata  la  deroga
 posta dall'art. 1, ultimo comma, della legge finanziaria al principio
 dell'onere della prova, atteso che la nozione di piccolo imprenditore
 non  puo' piu' ritenersi, di per se', incompatibile, con la struttura
 societaria.
    In particolare occorre verificare se tale compressione del diritto
 di difesa sia giustificato  sulla  base  della  mera  presunzione  di
 speculazione  e  di  profitto  delle  societa'  commerciali,  che  le
 differenzierebbe, secondo la sentenza  n.  368/1991,  dalle  societa'
 artigiane.
    Verrebbe  cosi'  a fondarsi una presunzione assoluta, quale quella
 di non piccola imprenditorialita', sulla presunzione semplice  legata
 al  fine  specultativo  delle  societa'  commerciali,  che  peraltro,
 proprio  in  materia   di   piccole   societa'   di   persone   trova
 frequentissime  deroghe,  e  che, d'altro canto, non appare connesso,
 neppure indirettamente, con la nozione di cui all'art. 2083 del  cod.
 civ.
    D'altronde  il  fine speculativo, mentre non esula necessariamente
 dalla nozione di  imprenditore  individuale,  non  sembra  costituire
 elemento  essenziale  neppure  delle  societa'  di  capitali, che ben
 possono  prescindere,  come  per  esempio  in  materia  di   societa'
 sportive.
    In  altri  termini, nel nuovo assetto normativo creatosi a seguito
 delle stesse pronunce della Consulta la presunzione di  cui  all'art.
 1,  ultimo  comma,  della  l.f. potrebbe corrispondere, non piu' alla
 scelta rientrante nella discrezionalita' del legislatore di escludere
 le imprese costituite in forma societaria  dal  beneficio  della  non
 assoggettabilita' a fallimento, ma alla irragionevole preclusione per
 queste  ultime  della  facolta'  di provare i caratteri della piccola
 impresa.
    E cio' in contrasto con l'art. 24 della Costituzione.
    Sotto altro profilo, e precisamente  con  riferimento  all'art.  3
 della   Costituzione,   dubita   il   collegio  che  sia  ispirato  a
 ragionevolezza il  differente  trattamento  riservato  alle  societa'
 commerciali  di  persone  rispetto  alle imprese artigiane, in cui la
 struttura  societaria  non  e'  di  ostacolo   all'accertamento   dei
 caratteri della piccola imprenditorialita' ex art. 2083 del cod. civ.
    E   cio',   tenuto   conto,  da  un  lato,  degli  ampi  parametri
 dimensionali  dell'impresa  artigiana  stabiliti   dalla   legge   n.
 443/1985, e dall'altro del forte affievolimento che lo scopo di lucro
 ha assunto, come si e' detto, nella nozione di societa'.
    E,   del   resto,  ben  possono  le  societa'  artigiane  superare
 notevolmente per dimensioni organizzative e  capitale  investito  una
 piccola societa' di persone quale quella in oggetto.
    Non  sembra, infatti, che nelle piccole societa' commerciali possa
 a priori escludersi la prevalenza del lavoro dei soci su  quello  dei
 dipendenti  e  sul  capitale  investito,  ne'  la  qualificazione  di
 guadagno piuttosto che di profitto dell'utile conseguito.
    Alla stregua di quanto esposto sembra al collegio che la questione
 sia non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione,
 in quanto, ove si ritenesse la legittimita' costituzionale  dell'art.
 1,  ultimo  comma,  del  r.d. n. 267/1942, dovrebbe ex art. 22 stessa
 legge dichiararsi il fallimento della  societa'  di  fatto  Carnevali
 Evio & C. e del socio illimitatamente responsabile.