IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva che precede;
                    RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
      che,  con  ricorso  depositato  in  data 25 ottobre 1993, le due
 ricorrenti esponevano di aver lavorato presso la Siderlandini S.p.a.,
 stabilimento di Colognola ai Colli (Verona), cessando il servizio  in
 data   29   febbraio   1992   e   di   aver   presentato  domanda  di
 prepensionamento ai sensi dell'art. 27 della legge 23 luglio 1991, n.
 223 e relativo regolamento di attuazione;
      che il primo comma dell'art.  27  della  legge  prevede,  per  i
 lavoratori   dipendenti  da  imprese  industriali  caratterizzate  da
 elevati livelli di innovazione tecnologica, competitivita'  mondiale,
 capacita' innovativa, tali da essere definite di interesse nazionale,
 interessate  da  esigenze  di ristrutturazione e riorganizzazione con
 adeguati programmi di sviluppo e di  investimenti,  che  possano  far
 valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
 vecchiaia   ed   i   superstiti  almeno  trenta  anni  di  anzianita'
 assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni del primo
 comma, lett.  a) e b) dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153
 e successive modifiche,  la  facolta'  di  chiedere  entro  un  certo
 termine,  la  concessione di un trattamento anticipato di pensione di
 anzianita';
      che  il  citato  primo  comma  dell'art.  27  legge  n. 223/1991
 stabilisce che il trattamento di pensione venga calcolato sulla  base
 della  predetta anzianita' di trenta anni, maggiorata dall'anzianita'
 assicurativa  e  contributiva  pari  al  periodo  necessairo  per  la
 maturazione  del requisito dei trentacinque anni prescritto dall'art.
 22 della legge 30 aprile, n. 153, primo comma lett. a) e  b),  ed  in
 ogni caso non superiore al perido compreso tra la data di risoluzione
 del  rapporto  e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o
 di cinquantacinque anni se donne;
      che la signora Giuliana Spulzaro, nata il 5 maggio 1944,  poteva
 vantare  al  momento  della cessazione del rapporto di lavoro n. 1654
 settimane di anzianita' contributiva (pari a 31 anni e 42  settimane)
 e poiche' la decorrenza della pensione e' del marzo 1992, si e' vista
 beneficiata, in forza della disposizione suddetta, di un periodo pari
 a 7 anni e 2 mesi di contribuzione (55 anno al 5 maggio 1999), mentre
 un collega di sesso maschile avrebbe goduto, a parita' di condizioni,
 di  ulteriori  2  anni  e  10 mesi (infatti il compimento del 60 anno
 sarebbe al 5 maggio 2004, ma occorre calcolare al massimo 40 anni  di
 contribuzione);
      che  la  signora  Luisa  Fiocco,  nata  il 7 maggio 1939, poteva
 vantare al momento della cessazione del rapporto di  lavoro  n.  1726
 settimane  di  contribuzioe  (pari  a  33  anni  e 10 settimane) e di
 conseguenza, poiche' ha compiuto 55 anni in data 7 maggio 1994, si e'
 vista beneficiata di 2 anni e 2  mesi  di  contribuzione,  mentre  un
 collega di sesso maschile nella identica situazione, si sarebbe visto
 riconoscere ulteriori 5 anni (fino al compimento del 60 anno);
      che    le    stesse    lamentano,   pertanto,   l'illegittimita'
 costituzionale della norma citata, in quanto  operante  un'arbitraria
 discriminazione tra lavoratori di sesso maschile e femminile;
      che    la   disparita'   di   trattamento   nel   riconoscimento
 dell'anzianita'  contributiva  appare  effettivamente  arbitraria  in
 relazione agli artt. 3 e 37 della Costituzione;
      che infatti, in base a tali norme, sia l'uomo che la donna hanno
 il  diritto  di  lavorare  fino  alla  stessa  eta'  e, in ipotesi di
 eccezionale cessazione anticipata del rapporto, hanno il  diritto  di
 vedersi riconosciuta la medesima anzianita' contributiva;
      che  i  suddetti  principi sono stati piu' volte affermati dalla
 Corte costituzionale nelle sentenze nn. 137/1986, 498/1988,  371/1989
 e 503 del 1991;
      che  la  questione, oltre a non essere manifestamente infondata,
 appare   rilevante   in   quanto   l'eventuale    dichiarazione    di
 illegittimita'    costituzionale   della   norma   comporterebbe   il
 riconoscimento,  per  le  ricorrenti,   della   maggiore   anzianita'
 contributiva richiesta in ricorso;
      che  deve  pertanto  essere  disposta la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale e la sospensione del procedimento;