IL PRETORE
    A scioglimento della precedente riserva:
                              R I L E V A
    Con  ricorso  depositato il 24 ottobre 1991 Zucchi Manlio, Matteo,
 Giordano Andrea, Zucchi Frua Filippo e Barbara, Frua Marina e Filippi
 Maria, Dagnino Annamaria hanno convenuto in giudizio l'I.N.P.S. e  il
 Ministero  del tesoro per chiedere al pretore, previa la declaratoria
 di illegittimita' e disapplicazione dei decreti  del  Ministro  della
 sanita'  4  giugno 1984 e 22 dicembre 1984 emanati ai sensi dell'art.
 63 della legge n. 833/1978, decreti determinativi del contributo  per
 l'assistenza  di  malattia  dovuto  dai cittadini non mutuati per gli
 anni 1984 e 1985, il riconoscimento della insussistenza  dell'obbligo
 di  versare  i  contributi  de quibus nella misura di cui ai suddetti
 decreti con la conseguente condanna dell'I.N.P.S. e del Ministero del
 tesoro  a  restituire  ai ricorrenti le somme a tale titolo versate e
 per ciascuno indicate in ricorso.
    L'I.N.P.S.  e  il  Ministero  del  tesoro   si   sono   costituiti
 evidenziando la piena legittimita' dei decreti e chiedendo il rigetto
 delle domande attrici.
    Nelle  more processuali, tuttavia, e' stata pubblicata la legge 18
 marzo 1993, n. 67, che ha recepito  integralmente  il  contenuto  dei
 decreti   dei   quali   i   ricorrenti   chiedevano   dichiararsi  la
 illegittimita' perche' in contrasto con  l'art.  63  della  legge  n.
 833/1978,  riaffermandosi  l'obbligo per i cittadini "non mutuati" di
 provvedere al pagamento dei contributi di malattia in base al reddito
 imponibile Irpef senza limite massimale (e non in base al costo medio
 capitario delle  prestazioni  ex  I.N.A.M.  e  delle  sue  variazioni
 annuali secondo quanto previsto dalla legge quadro n. 833/1978).
    Per tale ragione, con memoria integrativa depositata il 6 dicembre
 1993  i  ricorrenti hanno chiesto la rimessione degli atti alla Corte
 costituzionale per ottenere la  declaratoria  di  incostituzionalita'
 del  sesto  comma dell'art. 1 della legge 18 marzo 1993 denunziandone
 il contrasto con gli artt. 3, 32 e 53 della Costituzione.
    Ritiene il giudicante che la questione sia rilevante ai fini della
 decisione in quanto, sulla  base  della  normativa  introdotta  dalla
 suddetta  legge  n.  67/1993  le  domande  attrici  dovrebbero essere
 respinte avendo chiaramente l'art. 1 (sesto comma) ribadito l'obbligo
 dei cittadini  "non  mutuati"  di  pagamento  in  misura  percentuale
 rispetto all'entita' dell'intero reddito imponibile ai fini Irpef.
    Ritiene  inoltre  il  giudicante  che  la questione proposta dalle
 parti  attrici   non   sia   manifestamente   infondata   in   quanto
 effettivamente la citata norma si rivela in contrasto con gli artt. 3
 e 53 della Costituzione.
    Gia'  la suprema Corte, in merito ai citati decreti ministeriali -
 il contenuto dei quali e'  stato  interamente  recepito  nell'art.  1
 della   legge   n.   67/1993   -  aveva  espressamente  condiviso  la
 illegittimita' evidenziata dal giudice di secondo grado (sentenza  n.
 6433/1988) sotto diversi profili.
    Le  medesime censure possono muoversi al disposto di cui al citato
 art. 1 della legge n. 67/1993 in quanto  i  cittadini  "non  mutuati"
 sono ingiustificatamente discriminati perche':
      1)  per  gli  anni  1984 e 1985 rispetto agli altri contribuenti
 devono eseguire un esborso contributivo commisurato,  senza  peraltro
 limite  di  massimale,  al  reddito  dichiarato  e imponibile ai fini
 Irpef;
      2) rispetto ai versamenti relativi ai precedenti anni e rispetto
 al successivo 1986, i medesimi cittadini  "non  mutuati"  vengono  ad
 affrontare  un  onere contributivo enorme e del tutto ingiustificato,
 perche' negli anni 1984 e 1985  non  risultano  esservi  stati  oneri
 particolari a carico dell'assistenza sanitaria;
      3)  l'eliminazione  del  massimale  contributivo,  (del resto in
 vigore fino al 1983 e dal 1986 in poi) per la suddetta  categoria  di
 cittadini  aggrava  la  disparita' di trattamento anche rispetto alle
 altre categorie di cittadini.
    La norma di cui all'art. 1, sesto comma, della legge n. 67/1993 si
 pone dunque in contrasto con gli artt. 3 e 53 della  Costituzione  in
 quanto  attesa la parita' dell'assistenza sanitaria fornita vi e' una
 ingiustificata disparita' di  trattamento  negli  oneri  contributivi
 posti  a  carico della categoria dei cittadini "non mutuati" rispetto
 alle  altre  categorie,  e  all'interno  della   categoria   medesima
 relativamente  all'onere contributivo per il biennio 1984 e 1985, non
 venendo inoltre garantiti i criteri  di  progressivita'  del  sistema
 tributario.