IL PRETORE A scioglimento della precedente riserva: R I L E V A Con ricorso depositato il 24 ottobre 1991 Zucchi Manlio, Matteo, Giordano Andrea, Zucchi Frua Filippo e Barbara, Frua Marina e Filippi Maria, Dagnino Annamaria hanno convenuto in giudizio l'I.N.P.S. e il Ministero del tesoro per chiedere al pretore, previa la declaratoria di illegittimita' e disapplicazione dei decreti del Ministro della sanita' 4 giugno 1984 e 22 dicembre 1984 emanati ai sensi dell'art. 63 della legge n. 833/1978, decreti determinativi del contributo per l'assistenza di malattia dovuto dai cittadini non mutuati per gli anni 1984 e 1985, il riconoscimento della insussistenza dell'obbligo di versare i contributi de quibus nella misura di cui ai suddetti decreti con la conseguente condanna dell'I.N.P.S. e del Ministero del tesoro a restituire ai ricorrenti le somme a tale titolo versate e per ciascuno indicate in ricorso. L'I.N.P.S. e il Ministero del tesoro si sono costituiti evidenziando la piena legittimita' dei decreti e chiedendo il rigetto delle domande attrici. Nelle more processuali, tuttavia, e' stata pubblicata la legge 18 marzo 1993, n. 67, che ha recepito integralmente il contenuto dei decreti dei quali i ricorrenti chiedevano dichiararsi la illegittimita' perche' in contrasto con l'art. 63 della legge n. 833/1978, riaffermandosi l'obbligo per i cittadini "non mutuati" di provvedere al pagamento dei contributi di malattia in base al reddito imponibile Irpef senza limite massimale (e non in base al costo medio capitario delle prestazioni ex I.N.A.M. e delle sue variazioni annuali secondo quanto previsto dalla legge quadro n. 833/1978). Per tale ragione, con memoria integrativa depositata il 6 dicembre 1993 i ricorrenti hanno chiesto la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per ottenere la declaratoria di incostituzionalita' del sesto comma dell'art. 1 della legge 18 marzo 1993 denunziandone il contrasto con gli artt. 3, 32 e 53 della Costituzione. Ritiene il giudicante che la questione sia rilevante ai fini della decisione in quanto, sulla base della normativa introdotta dalla suddetta legge n. 67/1993 le domande attrici dovrebbero essere respinte avendo chiaramente l'art. 1 (sesto comma) ribadito l'obbligo dei cittadini "non mutuati" di pagamento in misura percentuale rispetto all'entita' dell'intero reddito imponibile ai fini Irpef. Ritiene inoltre il giudicante che la questione proposta dalle parti attrici non sia manifestamente infondata in quanto effettivamente la citata norma si rivela in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione. Gia' la suprema Corte, in merito ai citati decreti ministeriali - il contenuto dei quali e' stato interamente recepito nell'art. 1 della legge n. 67/1993 - aveva espressamente condiviso la illegittimita' evidenziata dal giudice di secondo grado (sentenza n. 6433/1988) sotto diversi profili. Le medesime censure possono muoversi al disposto di cui al citato art. 1 della legge n. 67/1993 in quanto i cittadini "non mutuati" sono ingiustificatamente discriminati perche': 1) per gli anni 1984 e 1985 rispetto agli altri contribuenti devono eseguire un esborso contributivo commisurato, senza peraltro limite di massimale, al reddito dichiarato e imponibile ai fini Irpef; 2) rispetto ai versamenti relativi ai precedenti anni e rispetto al successivo 1986, i medesimi cittadini "non mutuati" vengono ad affrontare un onere contributivo enorme e del tutto ingiustificato, perche' negli anni 1984 e 1985 non risultano esservi stati oneri particolari a carico dell'assistenza sanitaria; 3) l'eliminazione del massimale contributivo, (del resto in vigore fino al 1983 e dal 1986 in poi) per la suddetta categoria di cittadini aggrava la disparita' di trattamento anche rispetto alle altre categorie di cittadini. La norma di cui all'art. 1, sesto comma, della legge n. 67/1993 si pone dunque in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione in quanto attesa la parita' dell'assistenza sanitaria fornita vi e' una ingiustificata disparita' di trattamento negli oneri contributivi posti a carico della categoria dei cittadini "non mutuati" rispetto alle altre categorie, e all'interno della categoria medesima relativamente all'onere contributivo per il biennio 1984 e 1985, non venendo inoltre garantiti i criteri di progressivita' del sistema tributario.