LA CORTE D'APPELLO Ha emesso la seguente ordinanza collegiale nella causa civile in primo grado per annullamento sentenza arbitrale, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 640 dell'anno 1992; tra il comune di Sannicandro di Bari in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Bari presso e nello studio dell'avv. Felice E. Lorusso (via Amendola, 172) dal quale e' rappresentato e difeso nel presente giudizio giusta mandato a margine dell'atto di citazione; attore, contro l'impresa Cuccovillo Angelantonio in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Bari presso e nello studio dell'avv. Michele Amodio (via Bozzi, 9) dal quale e' rappresentata e difesa nel presente giudizio giusta mandato a margine della comparsa di risposta; convenuta. FATTO E DIRITTO Premesso che l'impresa Angelantonio Cuccovillo per la risoluzione di una controversia insorta a seguito della esecuzione di un'opera pubblica appaltata dal comune di Sannicandro di Bari aveva adito il collegio arbitrale costituito ai sensi degli artt. 42 segg. del capitolato generale approvato con il d.P.R. n. 1063/1962 e art. 1 e 61 della legge regione Puglia del 16 maggio 1985, n. 27, il comune predetto con atto di citazione notificato il 15 maggio 1992 impugno' la sentenza arbitrale resa esecutiva il 10 marzo 1992, con la quale aveva riportato condanna al pagamento della somma di lire 153.757.627, deducendo gradatamente i seguenti motivi di nullita': 1. - a) mancanza della clausola compromissoria nel contratto stipulato il 5 giugno 1986 a trattativa privata; b) inapplicabilita', per mancata specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 del c.c., del rinvio alle norme del citato capitolato generale per le opere pubbliche, contenuto negli artt. 67, 68 del capitolato speciale. 2. - Illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3, 24 e 117, degli artt. 1 e 61 della legge regionale n. 27 del 1985 cit. (secondo i quali per tutti i lavori pubblici realizzati nel territorio regionale, con o senza l'intervento finanziario regionale, il collegio arbitrale di cui all'art. 45 del d.P.R. n. 1063/1962 cit. deve essere costituito con due magistrati, designati rispettivamente dal presidente del t.a.r. e dl presidente della Corte di appello, con due funzionari della regione (uno tecnico e l'altro amministrativo) e con un libero professionista designato dall'appaltatore) poiche' non garantiscono la indipendenza degli arbitri nei confronti di tutte le parti della controversia nel caso in cui la pubblica amministrazione interessata non sia la Regione, ma un ente pubblico territoriale dotato di autonomia. 3. - Illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 24 e 102, dell'art. 16, primo comma, legge 10 dicembre 1981, n. 741, poiche' delinea un caso di arbitrato necessario o obbligatorio disponendo che la competenza arbitrale puo' essere esclusa solo con apposita clausola inserita nel bando o invito di gara oppure nel contratto in caso trattativa privata (cosi' sostituite le norme dell'art. 47 del d.P.R. n. 1063/1962 cit., che consentivano tanto all'attore quanto al convenuto di escludere l'arbitrato ricorrendo direttamente al giudice ordinario). 4. - Violazione delle regole di diritto: a) in punto a rescissione del contratto, dal collegio arbritrale ritenuta illegittima per difetto della preliminare contestazione degli adempimenti ex art. 27 del r.d. n. 350/1895, laddove la contestazione emergeva da numerosi ordini di servizio dati dal direttore dei lavori, nonche' dal verbale della riunione del 17 maggio 1989; b) in merito alla ritenuta manifestazione di volonta' della pubblica amministrazione di risolvere il contratto, manifestazione in realta' mai posta in essere, poiche' l'amministrazione aveva voluto, e giustamente voluto, soltanto la rescissione; c) per l'ingiusta attribuzione a carico del comune degli oneri non dimostrati sopportati dall'impresa nel periodo di sospensione dei lavori durato dal 2 maggio 1987, al 6 giugno 1989; d) per la ingiusta condanna alle spese generali, dovendosi il ritardo nella esecuzione delle opere attribuire all'impresa; e) per difetto di motivazione in ordine alla statuizione di condanna alle spese legali e di funzionamento del collegio arbitrale, ingiustamente addossate per tre quarti al comune. Il Cuccovillo si e' costituito in giudizio e ha resistito all'impugnazione. MOTIVI DELLA DECISIONE La clausola compromissoria e' contenuta nel patto con cui i contraenti richiamarono le norme del capitolato speciale e con quelle le disposizioni del capitolato generale approvato con il d.P.R. n. 1063/1962, che includono l'art. 47 come sostituito dall'art. 16 della legge n. 741/1981. Di detta clausola non era necessaria la specifica approvazione prescritta dall'art. 1341 del c.c. in quanto (cassazione 16 settembre 1962, n. 10582) il rinvio integrativo in questione "non configura una ipotesi di contratto per adesione - con conseguente soggezione alla disciplina dell'art. 1341, secondo comma, citato - bensi' una fattispecie di contratto per relationem perfectam, nel quale il riferimento al predetto capitolato deve considerarsi come risultato di una scelta concordata, diretta all'assunzione di uno schema al quale entrambe le parti si riportano con una formula denotante l'effettiva conoscenza di tutte le clausole ivi contenute. Cio' premesso si ritiene di dovere investire la Corte costituzionale dell'esame delle questioni di legittimita' dedotte nei motivi secondo e terzo, trattandosi di questioni determinanti per la risoluzione della controversia, in quanto, se decise nel senso della illegittimita' costituzionale, inciderebbero sulla stessa validita' della deroga alla competenza del giudice ordinario e comporterebbero la nullita' della sentenza arbitrale per vizio del giudice che l'ha emanata, senza peraltro soggiacere alla preclusione della mancata tempestiva deduzione del vizio nel corso del procedimento arbitrale, sanatoria quest'ultima riconducibile alla diversa ipotesi della semplice inosservanza delle forme e dei modi di nomina degli arbitri di cui tratta l'art. 829, primo comma, n. 2 del c.p.c. Entrambe le questioni, poi, non sono manifestamente infondate. Art. 16 della legge n. 741/1981: va premesso che essendo espressa nel senso che .. "la competenza arbitrale puo' essere esclusa solo con apposita clausola inserita nel bando o invito di gara oppure nel contratto in caso di trattativa privata" la norma appare tale da spostare al momento della formazione del rapporto di appalto la scelta della competenza arbitrale, che nella previsione dell'art. 47 (la norma sostituita) si rendeva necessaria soltanto quando la controversia fosse gia' insorta, poiche' autorizzava ciascun contraente a farsi liberamente attore anziche' promotore dell'arbitrato oppure a resistere con il rifiuto ovvero con la diretta adizione del giudice ordinario pur a seguito e malgrado la iniziativa del procedimento arbitrale assunta dall'altro contraente. Al riguardo si ritiene di condividere le riserve che nel confronto con l'art. 47 citato sono state espresse quanto a legittimita' costituzionale dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 1458 del 10 febbraio 1992 in sede di esame di una norma di carattere semplicemente regolamentare. Muovendo dalla direttiva di fondo della Corte costituzionale impressa con la sentenza n. 127/1977, secondo la quale l'arbitrato e' legittimo solo se la sua fonte sia la concorde volonta' delle parti, e' stato ritenuto che "la concorde volonta' delle parti occorre per derogare al giudizio ordinario, non gia', all'opposto, per escludere il giudizio arbitrale; e non e' vero che la mancanza della concorde volonta' di escludere l'arbitrato rende quest'ultimo facoltativo e quindi legittimo. Una norma che prescriva in via di principio l'arbitrato, salvo patti difformi inseriti nel contratto, solo apparentemente introduce una ipotesi di arbitrato facoltativo nel senso indicato dalla Corte costituzionale, se non consente anche ad una sola delle parti di optare per il giudizio ordinario. Basta infatti che l'altra - da sola (il che a giudizio della Corte costituzionale non e' consentito) - voglia l'arbitrato per vanificarne l'apparente facoltativita'". Invero il silenzio mantenuto nel bando di gara quanto alla competenza per le controversie comporta gia' una scelta unilaterale da parte della pubblica amministrazione committente, scelta che il partecipante e' tenuto ad accettare ove non voglia rinunziare alla stessa gara; e parimenti un limite all'autonomia dei contraenti va ravvisato nel caso della trattativa privata ove uno dei contraenti intenda insistere per la soluzione del giudizio arbitrale. Si impone dunque la verifica della legittimita' costituzionale della predetta disposizione di legge, con la rimessione della questione alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso. Art. 1 e 61 della legge regionale della Puglia del 16 maggio 1985, n. 27: La medesima soluzione di rimessione alla Corte costituzionale si ritiene di dover seguire per le indicate norme della legge regionale citata, avuto riguardo alla dubbia compatibilita' delle medesime con le disposizioni degli artt. 3, 24 e 117 della Costituzione, atteso che secondo dette disposizioni in ipotesi di arbitrato relativo a opere pubbliche svolte nel territorio regionale che interessi quale parte un ente territoriale dotato di autonomia locale (provincia, comune) quest'ultimo non puo' designare il proprio arbitro, a differenza dell'appaltatore, che a cio' risulta dalla legge espressamente autorizzato. Nelle difese svolte dal comune e' stato esattamente osservato che il diritto costituzionale di agire o di contraddire in giudizio presuppone un giudice in posizione di assoluta indipendenza ("terzieta'") rispetto alle parti in conflitto; che per le controversie svolte in sede di giurisdizione ordinaria detta posizione e' garantita da specifiche disposizioni di legge, mentre per i giudizi arbitrali e' assicurata dalle clausole che se consentono ad una parte di nominare un arbitro analoga facolta' attribuiscono all'altra parte; che la presenza dell'arbitro designato dalla parte e' intesa ad ottenere una piu' completa cognizione della controversia e degli interessi in gioco; che per quanto riguarda la composizione del collegio arbitrale sussiste evidente disparita' tra la posizione del comune - sbilanciato dall'impossibilita' di inserirvi l'arbitro di scelta e nomina proprie - rispetto all'altro contraente, che puo' includervi un professionista di propria fiducia; che ne consegue manifestamente la compromissione del diritto alla difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione e del principio di uguaglianza racchiuso nell'art. 3, nonche' la violazione dell'art. 117, trattandosi di norma che esula dalla specifica materia dei lavori pubblici per sconfinare nella materia della disciplina sulla giurisdizione.