IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza collegiale nella causa promossa da Roberto De Maestri e Paolina Zunino, elettivamente domiciliati in Genova, via XX Settembre, 21, presso il proc. M. Monticelli che li rappresenta per procura a margine della citazione, attori contro la Banca Carige S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Genova, via Malta, 5/16, presso l'avv. L. Granata che la rappresenta per procura 29 novembre 1991 rog. notaio Dodero, convenuta. 1) La causa: Il linea di fatto, e' pacifico che i coniugi De Maestri-Zunino, dopo aver concesso fideiussioni omnibus a favore della Banca Carige S.p.a. in data 1 giugno 1989, hanno richiesto nell'aprile 1990 l'affidamento preadottivo di un bambino brasiliano, ed hanno costituito nel maggio 1991 - a favore del figlio adottivo - un fondo patrimoniale con beni immobili siti nel comune di Vezzi Portio, in comproprieta' indivisa tra i coniugi per la quota di meta'; l'atto costitutivo del fondo e' stato trascritto sui registri immobiliari il 13 maggio 1991, ma non annotato dal notaio rogante a margine dell'atto di matrimonio, come invece avrebbero richiesto gli artt. 453 c.c. e 34-bis delle disposizioni attuative del c.c. E' inoltre pacifico tra le parti che i crediti a tutela dei quali e' stata iscritta ipoteca siano sorti "per scopi estranei ai bisogni della famiglia", e non consentirebbero dunque un'esecuzione sui beni sui quali e' stata iscritta ipoteca. La causa verte dunque anzitutto sulla individuazione della disciplina legislativa della pubblicita' della convenzione matrimoniale con cui due coniugi costituiscono un fondo patrimoniale con un bene immobile; ed il tribunale ritiene che tale disciplina offra aspetti di notevole irrazionalita', sui quali viene con questa ordinanza sollecitata una decisione di codesta Corte costituzionale. 2) La questione: La questione discussa tra le parti in causa nasce infatti dalla difficile sovrapposizione, sul piano normativo, delle disposizioni che regolano la pubblicita' relativa ai beni immobili (da una parte) e (dall'altra) delle regole che disciplinano le convenzioni matrimoniali e la loro pubblicita'. Le due aree concettuali non sono necessariamente sovrapposte, poiche' solo talvolta le convenzioni matrimoniali consistono in costituzione di fondi patrimoniali, e non necessariamente i fondi patrimoniali costituiti con convenzione matrimoniale riguardano beni immobili; d'altra parte vi sono fondi patrimoniali che vengono costituiti con atti non coincidenti con convenzioni matrimoniali, come avviene nell'ipotesi di fondo costituito da un terzo, per atto tra vivi che i coniugi si limitano poi ad accettare (art. 167 del c.c.) o nell'ipotesi di testamento (art. 267 u.c.). A tutte le convenzioni matrimoniali che non contengono fondi patrimoniali costituiti con beni immobili si applica dunque soltanto la pubblicita' con annotazione a margine dell'atto di matrimonio; ai fondi patrimoniali costituiti con beni immobili con atti diversi da convenzioni matrimoniali si applica soltanto la pubblicita' della trascrizione prevista dall'art. 2647 del c.c.; quando le due aree si sovrappongono, vengono a collidere due sistemi di pubblicita' ciascuno dei quali e' concepito con funzione esclusiva. Spetta dunque, attualmente, all'opera dell'interprete cercare di individuare le ragioni che, per i fondi patrimoniali costituiti con beni immobili e a mezzo di convenzione matrimoniale, debbono indurre a ritenere necessaria e sufficiente la pubblicita' tramite annotazione a margine dell'atto di matrimonio (con svuotamento inevitabile dell'art. 2647) ovvero la pubblicita' tramite trascrizione sui registri immobiliari (con svuotamento inevitabile dell'ultimo comma dell'art. 162 del c.c.). 3) Le soluzioni: il problema e' stato sinora risolto da una sentenza della Corte di cassazione (Cass. 27 novembre 1987 n. 8824) nel senso che la sola forma di pubblicita' necessaria e sufficiente ad assicurare l'opponibilita' ai terzi sia l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, come oggi sostiene la difesa dalla banca convenuta. In precedenza, alcuni giudici di merito (per es. trib. Roma 6 novembre 1980, in giur. merito 1980, pag. 1074) avevano affermato la necessita' di entrambe le forme di pubblicita', concorrenti tra loro: nella specie, questa seconda tesi condurrebbe comunque alla reiezione delle domande degli attori. In dottrina vi e' anche chi sostiene, infine, che la trascrizione nei registri immobiliari rimanga la sola pubblicita' determinante ai fini dell'opponibilita' ai terzi nonostante le modifiche legislative che hanno determinato l'abrogazione del vecchio quarto comma dell'art. 2647 (nel quale era prevista l'inopponibilita' del vincolo di patrimonio familiare non trascritto) e la scomparsa del riferimento alla trascrizione che era contenuto nel vecchio testo dell'art. 169; ed e' questa la tesi sulla quale gli attori puntano le loro carte. 4) L'irrazionalita' della normativa: mentre l'art. 2915 del c.c., non modificato con la riforma delle convenzioni matrimoniali, continua a richiedere la trascrizione degli atti che "importano vincoli di indisponibilita'" ed abbiano per oggetto beni immobili, l'ultimo comma dell'art. 162 rende non opponibili ai terzi le convenzioni matrimoniali non annotate a margine dell'atto di matrimonio. La stessa Corte di cassazione dichiara (nella motivazione della sentenza ricordata) che "trattasi, soltanto, di un difetto di coordinamento della legge di riforma con la disciplina anteriore"; ma in una materia come quella delle forme di pubblicita' necessarie ad assicurare l'opponibilita' di un atto ai terzi, un "difetto di coordinamento" equivale ad una diminuzione del grado di certezza che la legge deve assicurare; e questo espone le parti (quelle che pongono in essere l'atto, ma anche i terzi) ad un inammissibile dubbio sui comportamenti necessari. In una materia in cui la certezza costituisce lo scopo stesso della norma, un "difetto di coordinamento" si traduce in una normativa irrazionale che espone le parti a dover attendere la sentenza del giudice per conoscere quale sia il regime giuridico di pubblicita' che produce l'effetto della opponibilita'. Naturalmente esiste un modo per evitare ogni problema: ed e' quello di sottoporre il fondo patrimoniale costituito con beni immobili ad entrambe le forme di pubblicita', trascrivendo l'atto sui registri immobiliari ed annotandolo a margine dell'atto di matrimonio. Ma una simile soluzione aggrava comunque il regime di pubblicita' della convenzionale matrimonale sottoponendo ad un onere duplice che non sussiste per alcun altro genere di atti giuridici. 5) I dubbi di illegittimita' costituzionale: lo scopo di ogni disciplina legale dei fenomeni di opponibilita' e', in definitiva, quello di offrire ai privati strumenti di certezza per facilitare il raggiungimento degli scopi che legittimamente gli stessi perseguono. In materia di convenzioni matrimoniali, il fondo patrimoniale rientra tra gli strumenti con i quali vengono realizzati gli scopi della famiglia "come societa' naturale fondata sul matrimonio"; poter contare su un regime di pubblicita' non particolarmente oneroso, ne' suscettibile di dubbio per incoerenze legislative, rientra dunque (ad avviso di questo Tribunale) tra i "diritti della famiglia" tutelati dell'art. 29. Il coordinato disposto tra gli artt. 162, 2647 e 2915 integra dunque, attualmente, un regime giuridico che, per i fondi patrimoniali costituiti con beni immobili a mezzo di convenzioni matrimoniali, appare o particolarmente oneroso, o insufficientemente certo, indebolendo dunque in modo irrazionale (e con violazione dell'art. 3 della Costituzione) la difesa dei diritti della famiglia (art. 29 della Costituzione) che i privati intendano realizzare attraverso la costituzione di un siffatto fondo patrimoniale. In particolare, tali violazioni potrebbero essere evitate purche' l'art. 162, u.c., facesse eccezione per i fondi patrimoniali costituiti con beni immobili, riservando a quelli, quale forma di pubblicita' che rende l'atto opponibile ai terzi, il regime della trascrizione previsto dagli artt. 2647 e 2915 del c.c.