IL TRIBUNALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  collegiale  nella   causa
 promossa  da  Roberto  De  Maestri  e  Paolina  Zunino, elettivamente
 domiciliati in Genova, via XX  Settembre,  21,  presso  il  proc.  M.
 Monticelli  che li rappresenta per procura a margine della citazione,
 attori  contro  la  Banca  Carige  S.p.a.,  in  persona  del   legale
 rappresentante  pro-tempore, elettivamente domiciliata in Genova, via
 Malta, 5/16, presso l'avv. L. Granata che la rappresenta per  procura
 29 novembre 1991 rog. notaio Dodero, convenuta.
    1)  La  causa:  Il  linea  di  fatto, e' pacifico che i coniugi De
 Maestri-Zunino, dopo aver  concesso  fideiussioni  omnibus  a  favore
 della  Banca  Carige  S.p.a.  in  data 1 giugno 1989, hanno richiesto
 nell'aprile 1990 l'affidamento preadottivo di un bambino  brasiliano,
 ed  hanno costituito nel maggio 1991 - a favore del figlio adottivo -
 un fondo patrimoniale con beni immobili  siti  nel  comune  di  Vezzi
 Portio,  in  comproprieta'  indivisa  tra  i  coniugi per la quota di
 meta'; l'atto costitutivo del fondo e' stato trascritto sui  registri
 immobiliari  il  13 maggio 1991, ma non annotato dal notaio rogante a
 margine dell'atto di matrimonio, come invece avrebbero richiesto  gli
 artt. 453 c.c. e 34-bis delle disposizioni attuative del c.c.
    E'  inoltre pacifico tra le parti che i crediti a tutela dei quali
 e' stata iscritta ipoteca siano sorti "per scopi estranei ai  bisogni
 della  famiglia", e non consentirebbero dunque un'esecuzione sui beni
 sui quali e' stata iscritta ipoteca. La causa verte dunque  anzitutto
 sulla  individuazione  della disciplina legislativa della pubblicita'
 della convenzione matrimoniale con cui due coniugi  costituiscono  un
 fondo  patrimoniale con un bene immobile; ed il tribunale ritiene che
 tale disciplina offra aspetti di notevole irrazionalita',  sui  quali
 viene con questa ordinanza sollecitata una decisione di codesta Corte
 costituzionale.
    2) La questione: La questione discussa tra le parti in causa nasce
 infatti  dalla  difficile sovrapposizione, sul piano normativo, delle
 disposizioni che regolano la pubblicita' relativa  ai  beni  immobili
 (da  una  parte)  e  (dall'altra)  delle  regole  che disciplinano le
 convenzioni matrimoniali e la loro pubblicita'.
    Le due aree  concettuali  non  sono  necessariamente  sovrapposte,
 poiche'  solo  talvolta  le  convenzioni  matrimoniali  consistono in
 costituzione di fondi patrimoniali, e  non  necessariamente  i  fondi
 patrimoniali  costituiti con convenzione matrimoniale riguardano beni
 immobili; d'altra  parte  vi  sono  fondi  patrimoniali  che  vengono
 costituiti  con  atti  non  coincidenti con convenzioni matrimoniali,
 come avviene nell'ipotesi di fondo costituito da un terzo,  per  atto
 tra  vivi  che  i  coniugi si limitano poi ad accettare (art. 167 del
 c.c.) o nell'ipotesi di testamento (art. 267 u.c.).
    A tutte le  convenzioni  matrimoniali  che  non  contengono  fondi
 patrimoniali  costituiti con beni immobili si applica dunque soltanto
 la pubblicita' con annotazione a margine dell'atto di matrimonio;  ai
 fondi  patrimoniali  costituiti con beni immobili con atti diversi da
 convenzioni matrimoniali si applica  soltanto  la  pubblicita'  della
 trascrizione  prevista dall'art. 2647 del c.c.; quando le due aree si
 sovrappongono,  vengono  a  collidere  due  sistemi  di   pubblicita'
 ciascuno dei quali e' concepito con funzione esclusiva.
    Spetta  dunque,  attualmente, all'opera dell'interprete cercare di
 individuare le ragioni che, per i fondi patrimoniali  costituiti  con
 beni  immobili e a mezzo di convenzione matrimoniale, debbono indurre
 a  ritenere  necessaria  e   sufficiente   la   pubblicita'   tramite
 annotazione  a  margine  dell'atto  di  matrimonio  (con  svuotamento
 inevitabile   dell'art.   2647)   ovvero   la   pubblicita'   tramite
 trascrizione  sui  registri  immobiliari (con svuotamento inevitabile
 dell'ultimo comma dell'art. 162 del c.c.).
    3)  Le  soluzioni:  il  problema  e'  stato  sinora risolto da una
 sentenza della Corte di cassazione (Cass. 27 novembre 1987  n.  8824)
 nel  senso  che la sola forma di pubblicita' necessaria e sufficiente
 ad assicurare l'opponibilita' ai terzi sia  l'annotazione  a  margine
 dell'atto  di  matrimonio,  come  oggi sostiene la difesa dalla banca
 convenuta. In precedenza, alcuni giudici di  merito  (per  es.  trib.
 Roma  6  novembre  1980,  in  giur.  merito  1980, pag. 1074) avevano
 affermato  la  necessita'  di  entrambe  le  forme  di   pubblicita',
 concorrenti  tra  loro: nella specie, questa seconda tesi condurrebbe
 comunque alla reiezione delle domande degli attori. In dottrina vi e'
 anche  chi  sostiene,  infine,  che  la  trascrizione  nei   registri
 immobiliari   rimanga   la  sola  pubblicita'  determinante  ai  fini
 dell'opponibilita' ai terzi nonostante le modifiche  legislative  che
 hanno  determinato  l'abrogazione  del vecchio quarto comma dell'art.
 2647  (nel  quale  era  prevista  l'inopponibilita'  del  vincolo  di
 patrimonio  familiare  non trascritto) e la scomparsa del riferimento
 alla trascrizione che era contenuto nel vecchio testo dell'art.  169;
 ed e' questa la tesi sulla quale gli attori puntano le loro carte.
    4)  L'irrazionalita' della normativa: mentre l'art. 2915 del c.c.,
 non  modificato  con  la  riforma  delle  convenzioni   matrimoniali,
 continua  a  richiedere  la  trascrizione  degli  atti che "importano
 vincoli di indisponibilita'" ed abbiano per  oggetto  beni  immobili,
 l'ultimo  comma  dell'art.  162  rende  non  opponibili  ai  terzi le
 convenzioni  matrimoniali  non  annotate  a  margine   dell'atto   di
 matrimonio.
    La  stessa  Corte  di cassazione dichiara (nella motivazione della
 sentenza  ricordata)  che  "trattasi,  soltanto,  di  un  difetto  di
 coordinamento della legge di riforma con la disciplina anteriore"; ma
 in  una  materia come quella delle forme di pubblicita' necessarie ad
 assicurare l'opponibilita' di  un  atto  ai  terzi,  un  "difetto  di
 coordinamento"  equivale ad una diminuzione del grado di certezza che
 la legge deve assicurare;  e  questo  espone  le  parti  (quelle  che
 pongono  in  essere  l'atto,  ma  anche  i terzi) ad un inammissibile
 dubbio sui comportamenti necessari. In una materia in cui la certezza
 costituisce  lo  scopo   stesso   della   norma,   un   "difetto   di
 coordinamento"  si traduce in una normativa irrazionale che espone le
 parti a dover attendere la sentenza del giudice per  conoscere  quale
 sia  il  regime  giuridico di pubblicita' che produce l'effetto della
 opponibilita'.
    Naturalmente esiste un modo  per  evitare  ogni  problema:  ed  e'
 quello  di  sottoporre  il  fondo  patrimoniale  costituito  con beni
 immobili ad entrambe le forme di pubblicita', trascrivendo l'atto sui
 registri  immobiliari  ed  annotandolo   a   margine   dell'atto   di
 matrimonio.  Ma  una  simile  soluzione aggrava comunque il regime di
 pubblicita' della convenzionale matrimonale sottoponendo ad un  onere
 duplice che non sussiste per alcun altro genere di atti giuridici.
    5)  I  dubbi  di  illegittimita'  costituzionale: lo scopo di ogni
 disciplina legale dei fenomeni di opponibilita'  e',  in  definitiva,
 quello  di offrire ai privati strumenti di certezza per facilitare il
 raggiungimento degli scopi che legittimamente gli stessi perseguono.
    In materia di  convenzioni  matrimoniali,  il  fondo  patrimoniale
 rientra  tra  gli  strumenti con i quali vengono realizzati gli scopi
 della famiglia "come societa' naturale fondata sul matrimonio"; poter
 contare su un regime di pubblicita' non particolarmente oneroso,  ne'
 suscettibile di dubbio per incoerenze legislative, rientra dunque (ad
 avviso  di  questo Tribunale) tra i "diritti della famiglia" tutelati
 dell'art. 29.
    Il coordinato disposto tra gli artt.  162,  2647  e  2915  integra
 dunque,   attualmente,   un   regime   giuridico  che,  per  i  fondi
 patrimoniali costituiti con beni  immobili  a  mezzo  di  convenzioni
 matrimoniali,  appare o particolarmente oneroso, o insufficientemente
 certo, indebolendo dunque  in  modo  irrazionale  (e  con  violazione
 dell'art.  3 della Costituzione) la difesa dei diritti della famiglia
 (art. 29 della  Costituzione)  che  i  privati  intendano  realizzare
 attraverso la costituzione di un siffatto fondo patrimoniale.
    In  particolare, tali violazioni potrebbero essere evitate purche'
 l'art.  162,  u.c.,  facesse  eccezione  per  i  fondi   patrimoniali
 costituiti  con  beni  immobili,  riservando a quelli, quale forma di
 pubblicita' che rende l'atto opponibile ai  terzi,  il  regime  della
 trascrizione previsto dagli artt. 2647 e 2915 del c.c.