IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
    Vista la richiesta di conversione della pena  pecuniaria  di  lire
 400.000  di  multa  avanzata  dal Procuratore della Repubblica presso
 questo  tribunale  per  i  minorenni  in  data  7  marzo  1994,   con
 riferimento  alla  sentenza  emessa  dal g.u.p. presso questo t.m. in
 data 2 novembre 1992 a carico del minore C.P., nato a Foggia il il 10
 dicembre 1976 ivi residente alla via Natola n. 13/B;
    Rilevato che con nota depositata all'udienza del 28 settembre 1994
 il difensore del C.  eccepiva  l'incostituzionalita'  dell'art.  660,
 secondo  comma, del c.p.p., nella parte in cui prevede la conversione
 delle pene pecuniarie anche per il condannato minorenne insolvibile;
    Ritenuta la proposta  questione  non  manifestamente  infondata  e
 rilevante ai fini della decisione sulla richiesta di conversione;
    Osservato  che nell'elenco di pene previste dall'art. 17 c.p. sono
 comprese la multa e l'ammenda, pene consistenti nel pagamento di  una
 somma   all'Erario,   senza  alcuna  distinzione  fra  maggiorenni  e
 minorenni;
    Considerato  che,  ai  sensi dell'art. 316 del c.c., il minore non
 emancipato e' soggetto alla potesta' dei genitori, ai quali in virtu'
 degli  artt.  320  e  324  del  c.c.   compete   la   rappresentanza,
 l'amministrazione e l'usufrutto dei suoi beni;
    Rilevato  che,  per effetto di tali norme, il potere di effettuare
 il pagamento o meno di una pena pecuniaria erogata nei  confronti  di
 un  minore  non  e' attribuita allo stesso soggetto condannato bensi'
 all'esercente la potesta',  con  evidente  violazione  dell'art.  27,
 primo  comma,  della  Costituzione,  che  sancisce il principio della
 personalita' della responsabilita' penale;
    Osservato, pertanto, che la stessa pena pecuniaria per i minori  -
 almeno  in  relazione  alla  mancata previsione della possibilita' di
 porla in esecuzione dopo il compimento del diciottesimo anno di  eta'
 - puo' ritenersi contraria all'indicato art. 27 della Costituzione;
    Considerato comunque che tale questione esula dall'esame di questo
 magistrato  di  sorveglianza  chiamato  a  decidere  unicamente sulla
 richiesta di conversione;
    Rilevato che la  previsione  dell'art.  660,  secondo  comma,  del
 c.p.p.  per  cui  in  caso  di  insolvibilita'  del condannato a pene
 pecuniarie  il  giudice  -  su  richiesta  del  p.m.  -  dispone   la
 conversione  della  pena  originaria  in  liberta' controllata, senza
 alcuna attenzione al caso particolare dei minori, e' in contrasto con
 il citato  art.  27  della  Carta  costituzionale,  per  quanto  gia'
 osservato  e  con l'art. 3 della Costituzione, in quanto una identica
 situazione giuridica: "condanna  di  minori  a  pene  pecuniarie"  ha
 conseguenze   diverse   a  seconda  delle  condizioni  familiari  del
 condannato;
    Rilevato,  infatti,  che  il  minore  con   genitori   attenti   e
 disponibili  al  sacrificio economico nell'interesse del figlio ha un
 trattamento piu' favorevole di quelli con esercenti la  potesta'  non
 disposti o impossibilitati a pagare per loro conto;
    Considerato  che  non  rileva  in  contrario  la  possibilita'  di
 chiedere una rateizzazione o dilazione, sia perche' essa  e'  rimessa
 alla  mera  discrezionalita'  del  magistrato  di  sorveglianza e non
 integra un diritto del condannato minore, sia perche' non  sposta  il
 problema,  potendo,  rateizzazioni e dilazioni non essere sufficienti
 per consentire il raggiungere della maggiore eta' del condannato;
    Considerato,  inoltre,  che  vi  e'  una  illogica  diversita'  di
 trattamento   relativo   ai  minorenni  fra  la  condanna  alle  pene
 pecuniarie e alle spese processuali, essendo solo per  quest  'ultima
 stato  previsto  l'esonero  dal  pagamento dall'art. 29 del d.lgs. n.
 272/1989 sulla base  del  presupposto  della  mancanza  di  autonomia
 patrimoniale;