IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA Vista la richiesta di conversione della pena pecuniaria di lire 400.000 di multa avanzata dal Procuratore della Repubblica presso questo tribunale per i minorenni in data 7 marzo 1994, con riferimento alla sentenza emessa dal g.u.p. presso questo t.m. in data 2 novembre 1992 a carico del minore C.P., nato a Foggia il il 10 dicembre 1976 ivi residente alla via Natola n. 13/B; Rilevato che con nota depositata all'udienza del 28 settembre 1994 il difensore del C. eccepiva l'incostituzionalita' dell'art. 660, secondo comma, del c.p.p., nella parte in cui prevede la conversione delle pene pecuniarie anche per il condannato minorenne insolvibile; Ritenuta la proposta questione non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione sulla richiesta di conversione; Osservato che nell'elenco di pene previste dall'art. 17 c.p. sono comprese la multa e l'ammenda, pene consistenti nel pagamento di una somma all'Erario, senza alcuna distinzione fra maggiorenni e minorenni; Considerato che, ai sensi dell'art. 316 del c.c., il minore non emancipato e' soggetto alla potesta' dei genitori, ai quali in virtu' degli artt. 320 e 324 del c.c. compete la rappresentanza, l'amministrazione e l'usufrutto dei suoi beni; Rilevato che, per effetto di tali norme, il potere di effettuare il pagamento o meno di una pena pecuniaria erogata nei confronti di un minore non e' attribuita allo stesso soggetto condannato bensi' all'esercente la potesta', con evidente violazione dell'art. 27, primo comma, della Costituzione, che sancisce il principio della personalita' della responsabilita' penale; Osservato, pertanto, che la stessa pena pecuniaria per i minori - almeno in relazione alla mancata previsione della possibilita' di porla in esecuzione dopo il compimento del diciottesimo anno di eta' - puo' ritenersi contraria all'indicato art. 27 della Costituzione; Considerato comunque che tale questione esula dall'esame di questo magistrato di sorveglianza chiamato a decidere unicamente sulla richiesta di conversione; Rilevato che la previsione dell'art. 660, secondo comma, del c.p.p. per cui in caso di insolvibilita' del condannato a pene pecuniarie il giudice - su richiesta del p.m. - dispone la conversione della pena originaria in liberta' controllata, senza alcuna attenzione al caso particolare dei minori, e' in contrasto con il citato art. 27 della Carta costituzionale, per quanto gia' osservato e con l'art. 3 della Costituzione, in quanto una identica situazione giuridica: "condanna di minori a pene pecuniarie" ha conseguenze diverse a seconda delle condizioni familiari del condannato; Rilevato, infatti, che il minore con genitori attenti e disponibili al sacrificio economico nell'interesse del figlio ha un trattamento piu' favorevole di quelli con esercenti la potesta' non disposti o impossibilitati a pagare per loro conto; Considerato che non rileva in contrario la possibilita' di chiedere una rateizzazione o dilazione, sia perche' essa e' rimessa alla mera discrezionalita' del magistrato di sorveglianza e non integra un diritto del condannato minore, sia perche' non sposta il problema, potendo, rateizzazioni e dilazioni non essere sufficienti per consentire il raggiungere della maggiore eta' del condannato; Considerato, inoltre, che vi e' una illogica diversita' di trattamento relativo ai minorenni fra la condanna alle pene pecuniarie e alle spese processuali, essendo solo per quest 'ultima stato previsto l'esonero dal pagamento dall'art. 29 del d.lgs. n. 272/1989 sulla base del presupposto della mancanza di autonomia patrimoniale;