IL CONSIGLIO DI STATO
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del
 27 settembre 1994;
    Visto  l'art.  21,  ultimo  comma, della legge 6 dicembre 1971, n.
 1034, concernente l'istituzione dei t.a.r.;
    Visto l'appello proposto da Cattagni Pierfrancesco,  rappresentato
 e  difeso dall'avv. prof. Giovanni Puoti, con domicilio eletto presso
 lo studio del medesimo in Roma, via Panama, 68, contro  il  Ministero
 della  difesa,  in  persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso
 dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui e'  domiciliato  per
 legge   in   via   dei   Portoghesi  n.  12,  Roma,  per  la  riforma
 dell'ordinanza n. 1586/1994 in data 20 giugno 1994, resa inter partes
 dal t.a.r. del Lazio, Sezione I-bis, con cui e'  stata  rigettata  la
 domanda  incidentale  di  sospensione  della decisione di rigetto del
 ricorso gerarchico dallo stesso Cattagni proposto avverso il  diniego
 di  ammissione  al  ritardo  della  prestazione del servizio militare
 quale studente universitario;
    Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
    Visto l'atto di  costituzione  in  giudizio  del  Ministero  della
 difesa;
    Visti gli atti tutti di causa;
    Data  per letta all'udienza del 27 settembre 1994 la relazione del
 consigliere  Malinconico  ed  udito  l'avv.  Puoti  per  l'appellante
 Cattagni;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    Il  sig.  Cattagni, nato nell'ottobre del 1972, dopo aver ripetuto
 due anni del corso degli studi medi superiori, conseguiva il  diploma
 di maturita' nel luglio del 1993.
    Il  sig.  Cattagni,  che  gia'  aveva  beneficiato  del rinvio del
 servizio militare per tre volte, chiedeva nello stesso mese di luglio
 un ulteriore rinvio, che gli veniva concesso fino al  dicembre  1993.
 Il  22  novembre 1993 il sig. Cattagni, iscrittosi nel frattempo alla
 facolta' di economia e commercio, chiedeva un  ulteriore  rinvio  per
 l'anno  1994,  quale  studente  del primo anno del corso di laurea in
 economia e commercio.
    Tale istanza veniva rigettata dal distretto militare di Milano, in
 data 24 novembre 1993, con la motivazione: "ha fruito per piu' di due
 anni del beneficio  del  ritardo,  quale  studente  di  scuola  media
 superiore  (art.  85  del  d.P.R. n. 237/1964 sostituito dall'art. 19
 della legge n. 191/1975)". Avverso detta determinazione, il  Cattagni
 proponeva  ricorso  gerarchico  al  Ministero della difesa, direzione
 generale leva. Ma con nota 31 marzo 1994 del  distretto  militare  di
 Milano  era  comunicato al ricorrente il non accoglimento del ricorso
 gerarchico.
    Con ricorso al t.a.r. del Lazio  il  sig.  Cattagni  impugnava  la
 decisione  di  rigetto  del  ricorso  gerarchico.  Del  provvedimento
 impugnato  il  ricorrente  chiedeva  l'annullamento  e   l'interinale
 sospensione.
    L'istanza  cautelare  veniva,  peraltro,  rigettata  dal  TAR  con
 ordinanza n. 1586/94 in data 20 giugno 1994.
    L'interessato proponeva quindi  appello  al  Consiglio  di  Stato,
 chiedendo  l'annullamento  dell'ordinanza  impugnata  sulla  base dei
 seguenti motivi:
      1)  sussistenza  del  fumus  boni  juris:  illegittimita'  della
 decisione  sul  ricorso gerarchico per eccesso di potere e violazione
 di  legge;  difetto  assoluto  di   motivazione;   contraddittorieta'
 manifesta e travisamento dei fatti.
    Innanzitutto  l'appellante  lamenta  la violazione dell'obbligo di
 motivazione del provvedimento amministrativo, principio  sancito,  in
 generale,  dall'art.  3 della legge n. 241 del 1990 e, in particolare
 per quanto attiene alle pronunce sui ricorsi gerarchici, dall'art. 5,
 secondo  comma,  del  d.P.R.   n.   1199   del   1971.   Aggiungendo,
 l'appellante, che la motivazione deve non solo essere sussistente, ma
 altresi' comunicata al destinatario.
    D'altra parte, il comportamento dell'amministrazione sarebbe stato
 contraddittorio   e  lesivo  delle  aspettative  del  richiedente  il
 ritardo, posto che la concessione a quest'ultimo del ritardo  chiesto
 nel  luglio 1993, dall'istante ricollegato proprio al passaggio dagli
 studi  medi   superiori   agli   studi   universitari,   lo   avrebbe
 legittimamente  indotto a supporre che sarebbero stati concessi anche
 ulteriori rinvii per finire gli studi universitari al cui inizio  era
 finalizzato  il  rinvio  fino  al  31 dicembre 1993. Tanto piu' che a
 colleghi in analoghe situazioni, sia  pure  non  avviati  agli  studi
 universitari,  il beneficio era stato concesso limitatamente al tempo
 necessario per sostenere gli esami di abilitazione professionale;
      2)  sussistenza  del  fumus  boni juris: illegittimita' derivata
 dell'atto   impugnato   innanzi   al    t.a.r.    del    Lazio    per
 incostituzionalita'  del  combinato  disposto  degli  artt. 19, terzo
 comma, e 20 della legge 31 maggio 1975, n. 191, in  violazione  degli
 articoli 2, 3 e 34 della Costituzione.
    Le  norme  richiamate,  consentendo  una pluralita' di rinvii fino
 all'eta' di ventidue  anni  nel  corso  degli  studi  medi  superiori
 qualunque  sia  il  curriculum  dello studente medio e negando invece
 ulteriori rinvii a chi ha gia' goduto di due ritardi nel corso  degli
 studi   medi   ed  intenda  proseguire  gli  studi  nell'universita',
 irrazionalmente discriminerebbero lo studente piu' solerte a danno di
 quello meno impegnato.
    Sotto altro profilo,  inoltre,  le  stesse  norme  denunciate  non
 distinguerebbero  tra  le diverse cause del ritardo degli studi medi,
 discriminando cosi' gli studenti  che  subiscono  ritardi  nel  corso
 degli   studi   scolastici  per  motivi  indipendenti  dalla  propria
 volonta', rispetto a quelli che, invece, sono veramente negligenti  o
 svogliati.
    L'appellante conclude, quindi, nel senso che la norma dell'art. 19
 della  citata legge n. 191 del 1975 e' illegittima nella parte in cui
 non prevede che il beneficio del  ritardo  possa  essere  concesso  a
 colui che e' iscritto all'universita', qualora l'arruolato pur avendo
 fruito  nella scuola media superiore di ritardi per piu' di due anni,
 rientri comunque nel limite dei ventidue anni previsto  dall'art.  20
 della stessa legge n. 191;
      3)  sussistenza  del  danno  grave ed irreparabile. La pronuncia
 giurisdizionale di merito  giungerebbe  con  ogni  probabilita'  dopo
 l'arruolamento  e sarebbe dunque inutile, con conseguente danno grave
 ed irreparabile per il Cattagni,  che  ha  prodotto  in  giudizio  la
 dichiarazione  del  distretto  militare di Milano, attestante l'avvio
 alle armi per la data del 26 ottobre 1994.
                             D I R I T T O
    1. - La decisione della lite introdotta avanti al t.a.r. dal  sig.
 Pierfrancesco   Cattagni   verte  essenzialmente  sulla  legittimita'
 costituzionale della norma, di cui all'art. 19, quinto  comma,  della
 legge 31 maggio 1975, n. 191, che nega la concessione del ritardo per
 la  frequenza  di  corsi  universitari  allo  studente che gia' abbia
 beneficiato del ritardo per  piu'  di  due  anni  nell'ultima,  nella
 penultima  o  nella  terz'ultima  classe di istituti di istruzione di
 secondo grado, a norma dell'art. 20 della stessa legge.
    Nell'esercizio di un'attivita' amministrativa vincolata a  precisi
 presupposti  di legge, quale quella della concessione del ritardo del
 servizio militare per motivi di studio, sono i vizi di violazione  di
 legge  che possono inficiare l'azione della pubblica amministrazione,
 salvo il caso,  qui  non  ricorrente,  che  detti  presupposti  siano
 suscettibili  di  valutazione  discrezionale  da  parte  della stessa
 amministrazione.
    Posto che la lettera della richiamata disposizione legislativa non
 offre dubbi sulla portata della norma e  sulla  conformita'  ad  essa
 dell'operato  dell'amministrazione censurato dal sig. Cattagni con il
 ricorso al t.a.r. e con il successivo appello al Consiglio  di  Stato
 sul  rigetto  dell'istanza  cautelare, la questione di illegittimita'
 costituzionale sollevata dal Sig. Cattagni anche in quest'ultima sede
 e' senz'altro rilevante ai  fini  del  decidere  la  lite,  iniziando
 proprio dalla valutazione del fumus boni juris demandata alla sezione
 ai fini della pronuncia sull'istanza cautelare.
    2. - La questione appare, inoltre, non manifestamente infondata.
    L'art.  20 della citata legge n. 191 del 1975, infatti, ammette al
 ritardo del  servizio  militare  gli  alunni  dell'ultima  classe  di
 istituti   di  istruzione  di  secondo  grado  statali  o  legalmente
 riconosciuti o parificati fino al compimento del ventiduesimo anno di
 eta'. La stessa disposizione estende poi il medesimo beneficio  anche
 agli  alunni  della  penultima e della terz'ultima classe ad una sola
 condizione:  che  essi  possano  ultimare  il  corso  di   istruzione
 secondaria  entro  il  compimento  del  ventiduesimo anno d'eta'. Non
 conta, dunque, a tali fini, il numero dei ritardi gia' conseguiti nel
 corso di tali studi, purche'  rimanga  in  astratto  la  possibilita'
 all'allievo  di  completare  gli studi medi superiori entro il limite
 dei ventidue anni.
    Diversa, invece, la disciplina per  lo  studente  che  si  iscrive
 all'universita'.  Per  quest'ultimo,  infatti,  non e' sufficiente la
 possibilita' di completare gli studi  universitari  entro  il  limite
 generale  di  eta'  fissato  con  riferimento alla diversa durata del
 corso di studi, dall'art. 19, primo comma. Ne' viene  in  rilievo  il
 suo  rendimento  scolastico nell'anno immediatamente precedente, come
 invece avviene per la prosecuzione dei rinvii nel corso  degli  studi
 universitari (art. 19, terzo comma).
    Se  egli,  dunque,  per  qualunque  ragione,  non  necessariamente
 collegata ad un insufficiente risultato scolastico, ha gia'  ottenuto
 di  ritardare  la  prestazione  del servizio militare per piu' di due
 anni,  gli  sara'  precluso  non  solo  di   proseguire   gli   studi
 universitari  fino  al  limite  massimo fissato per questi ultimi, ma
 anche di proseguire detti studi fino all'eta' di ventidue anni,  come
 invece  potra'  fare  il compagno di studi, in ipotesi, rimasto nella
 scuola secondaria.
    3. - Ne'  potrebbe  dirsi  che  tale  conseguenza  discende  dalla
 valutazione del merito dello studente, compiuta dal legislatore nella
 sfera  di  discrezionalita'  che gli e' propria. O quanto meno sembra
 mancare la necessaria coerenza di  valutazione.  Mentre  lo  studente
 della  scuola  media superiore, infatti, nella richiesta di rinvio e'
 limitato dal solo vincolo del compimento dei relativi studi entro  il
 ventiduesimo  anno  di eta', o almeno dalla astratta possibilita' che
 quel limite sia effettivamente rispettato, lo studente  universitario
 trova, invece, un nuovo vincolo. Egli, cioe', e' vincolato, oltre che
 dal  limite  complessivo  massimo  dell'eta'  dello  studente stesso,
 rapportata alla lunghezza del corso di studio universitario, e  dalla
 ulteriore  condizione del superamento di un minimo di esami nell'anno
 precedente, anche da un evento, il numero dei rinvii  ottenuti  nella
 scuola  media  superiore.  Evento  che  non  e' assunto a criterio di
 merito con riferimento al completamento degli studi medi superiori  e
 che  non  necessariamente  incide  sulla  carriera universitaria, nel
 senso di comportare in ogni caso lo sfondamento del limite massimo di
 eta' (ventiseiesimo, ventisettesimo e ventottesimo anno,  secondo  il
 tipo del corso di laurea).
    Con  cio'  stesso  il  legislatore  sembra incidere negativamente,
 senza una apprezzabile  ragione,  sull'andamento  degli  studi  dello
 studente,   negandogli  la  possibilita',  nel  caso  di  specie,  di
 continuarli almeno fino a che non risulta oggettivamente  esclusa  la
 possibilita'  della loro conclusione nel limite massimo di eta' sopra
 ricordato.  Con un trattamento che e' deteriore anche rispetto a chi,
 dovendo invece ripetere le classi della scuola media  superiore  puo'
 comunque ritardare il servizio militare fino a ventidue anni.
    Da  cio'  il  contrasto dell'art. 19, quinto comma, della legge 31
 maggio 1975, n. 191, con i principi costituzionali dell'uguaglianza e
 della ragionevolezza cui e' tenuto il legislatore nell'uso del potere
 discrezionale che gli compete (art. 3  della  Costituzione),  nonche'
 della  tutela  dell'istruzione  (art.  34  della  Costituzione) e del
 rapporto di adeguatezza e proporzionalita' che  il  legislatore  deve
 rispettare  nella  disciplina  degli  obblighi derivanti dal servizio
 militare per non incidere, al di  la'  del  necessario,  sui  diritti
 individuali   del   soggetto   che   vi  e'  tenuto  (art.  52  della
 Costituzione).
    In conclusione la sezione ritiene di dover rimettere,  alla  Corte
 costituzionale,  ai  sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.
 87, il  giudizio  sulla  legittimita'  costituzionale  dell'art.  19,
 quinto  comma,  della  legge  31 maggio 1975, n. 191, con riferimento
 agli artt. 3, 34 e 52 della Costituzione).
    Nel   frattempo,   in   attesa   della   pronuncia   della   Corte
 costituzionale    sulla    dedotta    questione    di    legittimita'
 costituzionale, deve essere sospeso il rigetto del ricorso avverso il
 diniego del ritardo del servizio militare del  sig.  Cattagni  ed  il
 conseguente  avvio  alle  armi,  per  tutta la durata del giudizio di
 costituzionalita' ed ai fini dello svolgimento del  giudizio  stesso,
 salva  la  definizione del giudizio cautelare dopo la pronuncia della
 Corte costituzionale.