IL CONSIGLIO DI STATO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del 27 settembre 1994; Visto l'art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, concernente l'istituzione dei t.a.r.; Visto l'appello proposto da Cattagni Pierfrancesco, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Giovanni Puoti, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Roma, via Panama, 68, contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui e' domiciliato per legge in via dei Portoghesi n. 12, Roma, per la riforma dell'ordinanza n. 1586/1994 in data 20 giugno 1994, resa inter partes dal t.a.r. del Lazio, Sezione I-bis, con cui e' stata rigettata la domanda incidentale di sospensione della decisione di rigetto del ricorso gerarchico dallo stesso Cattagni proposto avverso il diniego di ammissione al ritardo della prestazione del servizio militare quale studente universitario; Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa; Visti gli atti tutti di causa; Data per letta all'udienza del 27 settembre 1994 la relazione del consigliere Malinconico ed udito l'avv. Puoti per l'appellante Cattagni; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F A T T O Il sig. Cattagni, nato nell'ottobre del 1972, dopo aver ripetuto due anni del corso degli studi medi superiori, conseguiva il diploma di maturita' nel luglio del 1993. Il sig. Cattagni, che gia' aveva beneficiato del rinvio del servizio militare per tre volte, chiedeva nello stesso mese di luglio un ulteriore rinvio, che gli veniva concesso fino al dicembre 1993. Il 22 novembre 1993 il sig. Cattagni, iscrittosi nel frattempo alla facolta' di economia e commercio, chiedeva un ulteriore rinvio per l'anno 1994, quale studente del primo anno del corso di laurea in economia e commercio. Tale istanza veniva rigettata dal distretto militare di Milano, in data 24 novembre 1993, con la motivazione: "ha fruito per piu' di due anni del beneficio del ritardo, quale studente di scuola media superiore (art. 85 del d.P.R. n. 237/1964 sostituito dall'art. 19 della legge n. 191/1975)". Avverso detta determinazione, il Cattagni proponeva ricorso gerarchico al Ministero della difesa, direzione generale leva. Ma con nota 31 marzo 1994 del distretto militare di Milano era comunicato al ricorrente il non accoglimento del ricorso gerarchico. Con ricorso al t.a.r. del Lazio il sig. Cattagni impugnava la decisione di rigetto del ricorso gerarchico. Del provvedimento impugnato il ricorrente chiedeva l'annullamento e l'interinale sospensione. L'istanza cautelare veniva, peraltro, rigettata dal TAR con ordinanza n. 1586/94 in data 20 giugno 1994. L'interessato proponeva quindi appello al Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata sulla base dei seguenti motivi: 1) sussistenza del fumus boni juris: illegittimita' della decisione sul ricorso gerarchico per eccesso di potere e violazione di legge; difetto assoluto di motivazione; contraddittorieta' manifesta e travisamento dei fatti. Innanzitutto l'appellante lamenta la violazione dell'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo, principio sancito, in generale, dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e, in particolare per quanto attiene alle pronunce sui ricorsi gerarchici, dall'art. 5, secondo comma, del d.P.R. n. 1199 del 1971. Aggiungendo, l'appellante, che la motivazione deve non solo essere sussistente, ma altresi' comunicata al destinatario. D'altra parte, il comportamento dell'amministrazione sarebbe stato contraddittorio e lesivo delle aspettative del richiedente il ritardo, posto che la concessione a quest'ultimo del ritardo chiesto nel luglio 1993, dall'istante ricollegato proprio al passaggio dagli studi medi superiori agli studi universitari, lo avrebbe legittimamente indotto a supporre che sarebbero stati concessi anche ulteriori rinvii per finire gli studi universitari al cui inizio era finalizzato il rinvio fino al 31 dicembre 1993. Tanto piu' che a colleghi in analoghe situazioni, sia pure non avviati agli studi universitari, il beneficio era stato concesso limitatamente al tempo necessario per sostenere gli esami di abilitazione professionale; 2) sussistenza del fumus boni juris: illegittimita' derivata dell'atto impugnato innanzi al t.a.r. del Lazio per incostituzionalita' del combinato disposto degli artt. 19, terzo comma, e 20 della legge 31 maggio 1975, n. 191, in violazione degli articoli 2, 3 e 34 della Costituzione. Le norme richiamate, consentendo una pluralita' di rinvii fino all'eta' di ventidue anni nel corso degli studi medi superiori qualunque sia il curriculum dello studente medio e negando invece ulteriori rinvii a chi ha gia' goduto di due ritardi nel corso degli studi medi ed intenda proseguire gli studi nell'universita', irrazionalmente discriminerebbero lo studente piu' solerte a danno di quello meno impegnato. Sotto altro profilo, inoltre, le stesse norme denunciate non distinguerebbero tra le diverse cause del ritardo degli studi medi, discriminando cosi' gli studenti che subiscono ritardi nel corso degli studi scolastici per motivi indipendenti dalla propria volonta', rispetto a quelli che, invece, sono veramente negligenti o svogliati. L'appellante conclude, quindi, nel senso che la norma dell'art. 19 della citata legge n. 191 del 1975 e' illegittima nella parte in cui non prevede che il beneficio del ritardo possa essere concesso a colui che e' iscritto all'universita', qualora l'arruolato pur avendo fruito nella scuola media superiore di ritardi per piu' di due anni, rientri comunque nel limite dei ventidue anni previsto dall'art. 20 della stessa legge n. 191; 3) sussistenza del danno grave ed irreparabile. La pronuncia giurisdizionale di merito giungerebbe con ogni probabilita' dopo l'arruolamento e sarebbe dunque inutile, con conseguente danno grave ed irreparabile per il Cattagni, che ha prodotto in giudizio la dichiarazione del distretto militare di Milano, attestante l'avvio alle armi per la data del 26 ottobre 1994. D I R I T T O 1. - La decisione della lite introdotta avanti al t.a.r. dal sig. Pierfrancesco Cattagni verte essenzialmente sulla legittimita' costituzionale della norma, di cui all'art. 19, quinto comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191, che nega la concessione del ritardo per la frequenza di corsi universitari allo studente che gia' abbia beneficiato del ritardo per piu' di due anni nell'ultima, nella penultima o nella terz'ultima classe di istituti di istruzione di secondo grado, a norma dell'art. 20 della stessa legge. Nell'esercizio di un'attivita' amministrativa vincolata a precisi presupposti di legge, quale quella della concessione del ritardo del servizio militare per motivi di studio, sono i vizi di violazione di legge che possono inficiare l'azione della pubblica amministrazione, salvo il caso, qui non ricorrente, che detti presupposti siano suscettibili di valutazione discrezionale da parte della stessa amministrazione. Posto che la lettera della richiamata disposizione legislativa non offre dubbi sulla portata della norma e sulla conformita' ad essa dell'operato dell'amministrazione censurato dal sig. Cattagni con il ricorso al t.a.r. e con il successivo appello al Consiglio di Stato sul rigetto dell'istanza cautelare, la questione di illegittimita' costituzionale sollevata dal Sig. Cattagni anche in quest'ultima sede e' senz'altro rilevante ai fini del decidere la lite, iniziando proprio dalla valutazione del fumus boni juris demandata alla sezione ai fini della pronuncia sull'istanza cautelare. 2. - La questione appare, inoltre, non manifestamente infondata. L'art. 20 della citata legge n. 191 del 1975, infatti, ammette al ritardo del servizio militare gli alunni dell'ultima classe di istituti di istruzione di secondo grado statali o legalmente riconosciuti o parificati fino al compimento del ventiduesimo anno di eta'. La stessa disposizione estende poi il medesimo beneficio anche agli alunni della penultima e della terz'ultima classe ad una sola condizione: che essi possano ultimare il corso di istruzione secondaria entro il compimento del ventiduesimo anno d'eta'. Non conta, dunque, a tali fini, il numero dei ritardi gia' conseguiti nel corso di tali studi, purche' rimanga in astratto la possibilita' all'allievo di completare gli studi medi superiori entro il limite dei ventidue anni. Diversa, invece, la disciplina per lo studente che si iscrive all'universita'. Per quest'ultimo, infatti, non e' sufficiente la possibilita' di completare gli studi universitari entro il limite generale di eta' fissato con riferimento alla diversa durata del corso di studi, dall'art. 19, primo comma. Ne' viene in rilievo il suo rendimento scolastico nell'anno immediatamente precedente, come invece avviene per la prosecuzione dei rinvii nel corso degli studi universitari (art. 19, terzo comma). Se egli, dunque, per qualunque ragione, non necessariamente collegata ad un insufficiente risultato scolastico, ha gia' ottenuto di ritardare la prestazione del servizio militare per piu' di due anni, gli sara' precluso non solo di proseguire gli studi universitari fino al limite massimo fissato per questi ultimi, ma anche di proseguire detti studi fino all'eta' di ventidue anni, come invece potra' fare il compagno di studi, in ipotesi, rimasto nella scuola secondaria. 3. - Ne' potrebbe dirsi che tale conseguenza discende dalla valutazione del merito dello studente, compiuta dal legislatore nella sfera di discrezionalita' che gli e' propria. O quanto meno sembra mancare la necessaria coerenza di valutazione. Mentre lo studente della scuola media superiore, infatti, nella richiesta di rinvio e' limitato dal solo vincolo del compimento dei relativi studi entro il ventiduesimo anno di eta', o almeno dalla astratta possibilita' che quel limite sia effettivamente rispettato, lo studente universitario trova, invece, un nuovo vincolo. Egli, cioe', e' vincolato, oltre che dal limite complessivo massimo dell'eta' dello studente stesso, rapportata alla lunghezza del corso di studio universitario, e dalla ulteriore condizione del superamento di un minimo di esami nell'anno precedente, anche da un evento, il numero dei rinvii ottenuti nella scuola media superiore. Evento che non e' assunto a criterio di merito con riferimento al completamento degli studi medi superiori e che non necessariamente incide sulla carriera universitaria, nel senso di comportare in ogni caso lo sfondamento del limite massimo di eta' (ventiseiesimo, ventisettesimo e ventottesimo anno, secondo il tipo del corso di laurea). Con cio' stesso il legislatore sembra incidere negativamente, senza una apprezzabile ragione, sull'andamento degli studi dello studente, negandogli la possibilita', nel caso di specie, di continuarli almeno fino a che non risulta oggettivamente esclusa la possibilita' della loro conclusione nel limite massimo di eta' sopra ricordato. Con un trattamento che e' deteriore anche rispetto a chi, dovendo invece ripetere le classi della scuola media superiore puo' comunque ritardare il servizio militare fino a ventidue anni. Da cio' il contrasto dell'art. 19, quinto comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191, con i principi costituzionali dell'uguaglianza e della ragionevolezza cui e' tenuto il legislatore nell'uso del potere discrezionale che gli compete (art. 3 della Costituzione), nonche' della tutela dell'istruzione (art. 34 della Costituzione) e del rapporto di adeguatezza e proporzionalita' che il legislatore deve rispettare nella disciplina degli obblighi derivanti dal servizio militare per non incidere, al di la' del necessario, sui diritti individuali del soggetto che vi e' tenuto (art. 52 della Costituzione). In conclusione la sezione ritiene di dover rimettere, alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il giudizio sulla legittimita' costituzionale dell'art. 19, quinto comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191, con riferimento agli artt. 3, 34 e 52 della Costituzione). Nel frattempo, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla dedotta questione di legittimita' costituzionale, deve essere sospeso il rigetto del ricorso avverso il diniego del ritardo del servizio militare del sig. Cattagni ed il conseguente avvio alle armi, per tutta la durata del giudizio di costituzionalita' ed ai fini dello svolgimento del giudizio stesso, salva la definizione del giudizio cautelare dopo la pronuncia della Corte costituzionale.