IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato il seguente provvedimento:
    Letti gli atti della causa civile n. 642/1994 r.g., promossa dalla
 Milano  Centrale  Mutui  S.p.a. nei confronti di Biesse S.a.s., Furno
 Sola Rinalda e Ugo e Sodano Viviana, avente ad oggetto la risoluzione
 di un contratto di leasing;
    Rilevato che l'attrice, nel corso della pendente  causa  petitoria
 richiedeva  al  giudice istruttore un provvedimento di reintegrazione
 nel possesso dell'immobile locato;
    Rilevato che il presidente istruttore, con provvedimento datato 17
 agosto 1994, rigettava la richiesta di  reintegrazione  nel  possesso
 con  la  seguente  motivazione:  "  ..  e'  dubbia  la competenza del
 tribunale in ordine alla domanda di natura possessoria, in quanto  ai
 sensi  dell'art.  10  del  contratto  l'eventuale  abusivo  godimento
 dell'immobile da parte dei concessionari  si  sarebbe  verificato  al
 momento  in cui essi avessero ricevuto l'intimazione ex art. 1456 del
 c.c. e, pertanto, al 30 dicembre 1993, come da lettera  dello  stesso
 giorno;  conseguentemente l'eventuale abusivo godimento dell'immobile
 si e' verificato in epoca anteriore alla lite  ..",  pertanto,  nella
 fattispecie,  il  giudice istruttore non ha esaminato il merito della
 domanda di reintegrazione nel possesso ma ha provveduto rigettando la
 domanda con una pronuncia di mera incompetenza per materia  ai  sensi
 dell'art. 704 c.p.c.;
    Letto  il  reclamo al collegio proposto dalla parte richiedente il
 provvedimento cautelare con atto  depositato  il  2  settembre  1994,
 avverso  il provvedimento di rigetto per incompetenza pronunciato dal
 giudice istruttore della causa civile in oggetto;
    Sentita la parte reclamante all'udienza  del  22  settembre  1994,
 mentre quella convenuta e' rimasta contumace;
    Rilevato   che   a   seguito  della  recente  novella  legislativa
 introdotta  dalla  legge  n.   353/1990,   ai   sensi   dell'articolo
 669-terdecies  del  c.p.c., e' ammesso reclamo contro l'ordinanza con
 la quale, prima dell'inizio o nel corso della causa  di  merito,  sia
 stato concesso un provvedimento cautelare;
    Rilevato che a seguito della sentenza n. 253 del 20-23 giugno 1994
 della  Corte  costituzionale  e'  stata  dichiarata  l'illegittimita'
 costituzionale dell'art. 669-terdecies del c.p.c. nella parte in  cui
 non ammette il reclamo ivi previsto anche avverso l'ordinanza con cui
 sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare;
    Rilevato che avverso una pronuncia di incopetenza nel procedimento
 cautelare,  quale  e' stata in esame, non risulta previsto il rimedio
 del reclamo al  collegio,  ma  ai  sensi  dell'art.  669-septies  del
 c.p.c., solo quello della riproposizione della domanda, come nel caso
 dell'ordinanza di rigetto nel merito era previsto, anteriormente alla
 pronuncia  di illegittimita' costituzionale citata, la riproposizione
 dell'istanza per il provvedimento cautelare  quando  si  verificavano
 mutamenti delle circostanze o venivano dedotte nuove ragioni di fatto
 o di diritto;
    Ritenuta   dubbia   l'impugnabilita'   ex   art.   42  c.p.c.  del
 provvedimento di incompetenza attesa la sua emanazione da  parte  del
 giudice istruttore;
    Ritenuto  che  la mancata previsione del reclamo nella fattispecie
 esaminata rappresenta una violazione del diritto di difesa; ne'  tale
 sperequazione puo' ritenersi esclusa dal fatto che, a norma dell'art.
 669-septies  del c.p.c. il provvedimento di incompetenza non preclude
 la riproposizione dell'istanza di provvedimento cautelare al medesimo
 giudice che ha in precedenza  respinto  la  richiesta:  infatti,  sul
 reclamo  di  cui  all'art.  669-terdecies  del  c.p.c.  e' chiamato a
 decidere un giudice collegiale diverso da quello che  ha  pronunciato
 il  provvedimento  impugnato  il  che rappresenta fattore di maggiore
 garanzia;
   Ritenuto che la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.
 669-terdecies,  primo  comma, del c.p.c., in relazione agli artt. 24,
 primo e secondo comma, e 3, primo comma,  della  Costituzione,  nella
 parte  in  cui  non  prevede  la  reclamabilita' del provvedimento di
 "rigetto"  della  domanda  cautelare  per   incompetenza,   sollevata
 d'ufficio,  e'  rilevante  nel  caso  in  esame,  derivandone in caso
 contrario una pronuncia di inammissibiita' del  reclamo  proposto,  e
 non manifestamente infondata per le considerazioni sopra svolte;
    Visto l'art. 1 della legge n. 1/1948;