IL TRIBUNALE Ha pronunciato il seguente provvedimento: Letti gli atti della causa civile n. 642/1994 r.g., promossa dalla Milano Centrale Mutui S.p.a. nei confronti di Biesse S.a.s., Furno Sola Rinalda e Ugo e Sodano Viviana, avente ad oggetto la risoluzione di un contratto di leasing; Rilevato che l'attrice, nel corso della pendente causa petitoria richiedeva al giudice istruttore un provvedimento di reintegrazione nel possesso dell'immobile locato; Rilevato che il presidente istruttore, con provvedimento datato 17 agosto 1994, rigettava la richiesta di reintegrazione nel possesso con la seguente motivazione: " .. e' dubbia la competenza del tribunale in ordine alla domanda di natura possessoria, in quanto ai sensi dell'art. 10 del contratto l'eventuale abusivo godimento dell'immobile da parte dei concessionari si sarebbe verificato al momento in cui essi avessero ricevuto l'intimazione ex art. 1456 del c.c. e, pertanto, al 30 dicembre 1993, come da lettera dello stesso giorno; conseguentemente l'eventuale abusivo godimento dell'immobile si e' verificato in epoca anteriore alla lite ..", pertanto, nella fattispecie, il giudice istruttore non ha esaminato il merito della domanda di reintegrazione nel possesso ma ha provveduto rigettando la domanda con una pronuncia di mera incompetenza per materia ai sensi dell'art. 704 c.p.c.; Letto il reclamo al collegio proposto dalla parte richiedente il provvedimento cautelare con atto depositato il 2 settembre 1994, avverso il provvedimento di rigetto per incompetenza pronunciato dal giudice istruttore della causa civile in oggetto; Sentita la parte reclamante all'udienza del 22 settembre 1994, mentre quella convenuta e' rimasta contumace; Rilevato che a seguito della recente novella legislativa introdotta dalla legge n. 353/1990, ai sensi dell'articolo 669-terdecies del c.p.c., e' ammesso reclamo contro l'ordinanza con la quale, prima dell'inizio o nel corso della causa di merito, sia stato concesso un provvedimento cautelare; Rilevato che a seguito della sentenza n. 253 del 20-23 giugno 1994 della Corte costituzionale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 669-terdecies del c.p.c. nella parte in cui non ammette il reclamo ivi previsto anche avverso l'ordinanza con cui sia stata rigettata la domanda di provvedimento cautelare; Rilevato che avverso una pronuncia di incopetenza nel procedimento cautelare, quale e' stata in esame, non risulta previsto il rimedio del reclamo al collegio, ma ai sensi dell'art. 669-septies del c.p.c., solo quello della riproposizione della domanda, come nel caso dell'ordinanza di rigetto nel merito era previsto, anteriormente alla pronuncia di illegittimita' costituzionale citata, la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare quando si verificavano mutamenti delle circostanze o venivano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto; Ritenuta dubbia l'impugnabilita' ex art. 42 c.p.c. del provvedimento di incompetenza attesa la sua emanazione da parte del giudice istruttore; Ritenuto che la mancata previsione del reclamo nella fattispecie esaminata rappresenta una violazione del diritto di difesa; ne' tale sperequazione puo' ritenersi esclusa dal fatto che, a norma dell'art. 669-septies del c.p.c. il provvedimento di incompetenza non preclude la riproposizione dell'istanza di provvedimento cautelare al medesimo giudice che ha in precedenza respinto la richiesta: infatti, sul reclamo di cui all'art. 669-terdecies del c.p.c. e' chiamato a decidere un giudice collegiale diverso da quello che ha pronunciato il provvedimento impugnato il che rappresenta fattore di maggiore garanzia; Ritenuto che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 669-terdecies, primo comma, del c.p.c., in relazione agli artt. 24, primo e secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede la reclamabilita' del provvedimento di "rigetto" della domanda cautelare per incompetenza, sollevata d'ufficio, e' rilevante nel caso in esame, derivandone in caso contrario una pronuncia di inammissibiita' del reclamo proposto, e non manifestamente infondata per le considerazioni sopra svolte; Visto l'art. 1 della legge n. 1/1948;