Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale pro-tempore dott. Luis Dumwalder, giusta deliberazione della giunta provinciale n. 6849 del 21 novembre 1994, rappresentanta e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, in virtu' di procura speciale 22 novembre 1994, autenticata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, ufficiale rogante dell'amministrazione provinciale (rep. n. 17349), dagli avv.ti proff.ri Roland Riz e Sergio Panunzio, presso il qual'ultimo e' elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3; contro: la presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica; per la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 1, primo, secondo, quarto, quinto e sesto comma, del d.l. 27 agosto 1994, n. 512, convertito in legge 17 ottobre 1994, n. 590 e dell'art. 1, secondo comma della legge 17 ottobre 1994, n. 590, che dichiara validi tutti gli atti ed i provvedimenti adottati e fa genericamente salvi tutti gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del d.l. 24 giugno 1994, n. 401, nonche' dell'art. 1, primo e terzo comma del d.l. 24 giugno 1994, n. 401. F A T T O In materia sanitaria (compresa quella della organizzazione delle unita' sanitarie locali) sono stati emanati nel 1994 i seguenti due decreti legge: il decreto legge 24 giugno 1994, n. 401 ed il decreto legge 27 agosto 1994, n. 512. La legge 17 ottobre 1994, n. 590, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994, ha convertito in legge il d.l. 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unita' sanitarie locali (art. 1, primo comma), ed ha dichiarato che "restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del d.l. 24 giugno 1994, n. 401, che recava disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unita' sanitarie locali" (art. 1, secondo comma). Le disposizioni surrichiamate sono lesive: delle competenze provinciali in materia di igiene e sanita', art. 9, primo comma, n. 10 ed art. 16, primo comma, dello statuto speciale Trentino-Alto Adige, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670; della normativa vigente in provincia di Bolzano in ordine alle assunzioni e alla disciplina e organizzazione dei servizi anche riguardo alle norme sul bilinguismo e sulla proporzionale etnica (artt. 89, 99, 100 e 101 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige); delle molteplici norme di attuazione statutarie in materia ed in particolare del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, che prevede quanto segue: "La regione Trentino-Alto Adige disciplina il modello di organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari. Alle province autonome competono le potesta' legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari; nell'esercizio di tali potesta' esse devono garantire l'erogazione di prestazioni di assistenza igienico- sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria. Le competenze provinciali relative allo stato giuridico ed economico del personale addetto alle istituzioni ed enti di cui al secondo comma sono esercitate nei limiti previsti dallo statuto": delle norme che riservano in via esclusiva alla regione Trentino-Alto Adige l'ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri (art. 4, primo comma, n. 7 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige), ivi compresa ogni forma di disciplina del modello di organizzazione delle istituzioni e degli enti sanitari ed ospedalieri, competenza che in larga parta e' passata alle province autonome di Bolzano e di Trento, che hanno regolato la materia con un'ampia disciplina legislativa. Le disposizioni impugnate sono incostituzionali e lesive delle competenze costituzionalmente riservate alla provincia autonoma di Bolzano che, pertanto, la impugna per i seguenti motivi di D I R I T T O I. Violazione delle competenze costituzionali della provincia ricorrente di cui agli artt. 3, terzo comma; 4, primo comma, n. 7; 9, primo comma, n. 10 e 16, primo comma; 89; 99; 100; e 101 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme di attuazione ed in particolare del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 ed art. 2 decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, da parte dell'art. 1, primo, secondo, quarto, quinto e sesto comma del d.l. 27 agosto 1994, n. 512, convertito in legge 17 ottobre 1994 n. 590. 1. - La regione Trentino-Alto Adige ha competenza primaria ai sensi dell'art. 4, n. 7 in materia di ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri e la provincia autonoma di Bolzano ha competenza concorrente ai sensi dell'art. 9, primo comma, n. 10 in materia di igiene e sanita'. Ai sensi dell'art. 16 statuto speciale Trentino-Alto Adige alla provincia spettano anche tutte le potesta' amministrative in tali materie. Per quanto riguarda l'ambito ed i confini materiali delle suddette competenze, va ricordato che secondo quanto stabilito dal secondo e terzo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, recante le nuove morme d'attuazione dello statuto speciale Trentino-Alto Adige (che ha modificato l'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474), competono alle provincie autonome di Trento e Bolzano le potesta' legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari, con l'obbligo di garantire nell'esercizio di tali potesta', l'erogazione di prestazioni di assistenza igienico sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria; cosi' come spettano pure alle medesime province autonome le competenze relative allo stato giuridico ed economico del personale addetto alle istituzioni ed enti suddetti (da esercitare nei limiti previsti dallo statuto speciale Trentino-Alto Adige). 2. - La regione Trentino-Alto Adige e le provincie hanno esercitato appieno le loro competenze statutarie. La regione Trentino-Alto Adige ha emanato la legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, sull'ordinamento delle unita' sanitarie locali, e dettato disposizioni transitorie con leggi regionali 14 agosto 1986, n. 5 e 26 agosto 1988, n. 21. La provincia autonoma di Bolzano ha emanato le leggi provinciali 29 luglio 1990, n. 30 e 10 novembre 1983, n. 22, sul riordino del servizio sanitario provinciale, ed ha dettato altresi' norme di raccordo con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (art. 4 della l.p. n. 22/1993), dando un quadro completo ed ordinato a tutta la materia. 3. - Giova precisare a questo punto che la provincia autonoma di Bolzano aveva gia' impugnato davanti a codesta ecc.ma Corte costituzionale l'art. 20 del decreto legislativo n. 517/1993. La Corte ecc.ma ha accolto il ricorso con sentenza n. 354/1994, affermando che: "E' vero che i principi concernenti l'organizzazione delle strutture del servizio sanitario nazionale sono stati considerati quali norme fondamentali di riforma economico-sociale (v. ad es. sentt. nn. 274 e 107 del 1988); ed e' vero che le disposizioni di dettaglio che accompagnano dette norme fondamentali possono vincolare l'esercizio delle competenze regionali, ma solo ove siano legate ai principi stessi da un rapporto di coessenzialita' e di necessaria integrazione", per concludere che "non tutte le disposizioni desumibili dagli articoli e commi in questione, ma solo i principi informatori degli stessi" possono essere "innalzate a 'principi fondamentali di riforma economico-sociale'". La Corte ecc.ma in pieno rispetto della competenza della provincia autonoma di Bolzano ha, quindi, dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 19, secondo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'art. 20 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nella parte in cui qualifica come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica le disposizioni ivi indicate, e non solo i principi da esse desumibili" (sent. 27 luglio 1994, n. 354). 4. - Un mese dopo tale sentenza e' stato emanato l'impugnato decreto legge 27 agosto 1994, n. 512, che ha introdotto una serie di cosiddette "disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unita' sanitarie locali" ed in particolare precise prescrizioni in ordine alla nomina dei direttori generali delle U.S.L., da applicare anche alla provincia autonoma di Bolzano (art. 1, primo, secondo, quarto, quinto e sesto comma) e per giunta ha abrogato il terzo periodo del sesto comma e il decimo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni che contenevano almeno alcune norme di salvaguardia dell'autonomia provinciale. Per la provincia autonoma di Bolzano il decimo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, aveva, infatti, previsto l'istituzione di un apposito elenco: "Nella provincia autonoma di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta i direttori generali sono individuati tra gli iscritti in apposito elenco, rispettivamente provinciale e regionale, predisposto da una commissione nominata dal presidente della provincia autonoma di Bolzano e della regione Valle d'Aosta ed i cui membri sono nominati con le stesse modalita' previste per la commissione nazionale. Gli elenchi sono predisposti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bilinguismo e, per la provincia autonoma di Bolzano, di riserva proporzionale dei posti nel pubblico impiego". Il testo del decimo comma abrogato prevedeva l'istituzione di un apposito elenco per la provincia autonoma di Bolzano, facendo salve le disposizioni in materia di bilinguismo e di riserva proporzionale, lasciando inoltre alle provincie autonome un certo margine - ancorche' limitato - di autonomia che ora si tende ad eliminare totalmente. 5. - L'art. 1 dell'impuganto decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, prevede ora una minuziosa disciplina che regola fin nei minimi dettagli la nomina e la revoca dei direttori generali. Il primo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 512/1994 dispone che: "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo avviso da pubblicarsi almeno trenta giorni prima nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nominano i direttori generali delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere tra coloro che ne abbiano inoltrato domanda. La domanda deve contenere la dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui al nono e undicesimo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Chiunque nella dichiarazione espone fatti non conformi al vero e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. I candidati devono essere in possesso di un diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata funzione ed attivita' professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private, con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni. Le nomine dei direttori generali delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono effettuate entro il 31 dicembre 1994. Ove la regione o la provincia autonoma non provveda nei termini agli adempimenti di cui al presente comma, la nomina dei direttori generali e' effettuata previa diffida, con le medesime modalita' dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', ai sensi del sesto comma dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni". Da parte nostra rileviamo la incostituzionalita' di tale primo comma dell'art. 1 del d.l. n. 512/1994, laddove prevede un potere sostitutivo del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', alla nomina dei direttori generali, in quanto le norme statutarie non prevedono nessuna competenza del Governo o dello Stato in tale materia e tantomeno un potere sostitutivo del Governo centrale. 6. - Il primo comma dell'art. 1 e' incostituzionale anche laddove prevede una disciplina fissata nei minimi particolari e dettagliate modalita' per il procedimento riguardante la nomina dei direttori generali, mentre, come e' stato costantemente ribadito da codesta Corte ecc.ma, le norme statali possono fissare solo dei principi fondamentali. 7. - Incostituzionale e lesiva dei principi che disciplinano l'organizzazione del personale sanitario e dei relativi servizi in provincia di Bolzano e' anche l'inosservanza da parte del d.l. n. 512/1994 delle disposizioni statutarie in materia di bilinguismo e di proporzionale (artt. 89, 99, 100 e 101 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione) che erano state, invece, espressamente rispettate dal decimo comma dell'art. 3 del decreto legislativo n. 502/1992, cioe' della precedente disciplina statale in campo sanitario ed ospedaliero. Il d.l. n. 512/1994, qui impuganto dalla provincia autonoma di Bolzano, abroga expressis verbis, sia il terzo periodo del sesto comma, sia il decimo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, incorrendo in una palese violazione delle norme statutarie. 8. - Anche il secondo comma del d.l. n. 512/1994 e' incostituzionale e lesivo dell'autonomia laddove prevede che: "Le nomine effettuate in difformita' rispetto alle disposizioni di cui al nono e undicesimo comma, dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono nulle. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano revocano la nomina non appena diviene noto che il nominato si trova nelle condizioni di cui ai citati nono e undicesimo comma". Qui la norma impugnata non si limita ad affermare un principio, ma dispone direttamente la nullita' delle nomine fatte dalla provincia qualora fossero o fossero state fatte in contrasto con l'art. 3, nono e undicesimo comma del decreto legislativo n. 502/1992. L'ingerenza nell'autonomia provinciale e' grave anche in questo punto, visto che la provincia autonoma di Bolzano ha disciplinato la materia, in perfetta esecuzione del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, con propria legge provinciale 10 novembre 1993, n. 22, dando attuazione all'art. 4 della legge stessa. 9. - Parimenti incostituzionale e lesivo delle norme dello statuto speciale Trentino-Alto Adige e' il quarto comma del d.l. n. 512/1994 impugnato laddove dispone: "Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono la disciplina sull'organizzazione e sul funzionamento delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e, con la contestuale cessazione delle funzioni degli amministratori straordinari, nominano, con un compenso pari a quello attribuito agli amministratori straordinari, i commissari straordinari. Contestualmente alla nomina dei commissari straordinari si provvede alla conferma dei collegi dei revisori o alla loro costituzione, ove mancanti. Ove la regione o la provincia autonoma non adempia nei termini alle disposizioni di cui al presente comma, vi provvede previa diffida, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita'". Anche qui vale quanto e' gia' stato detto sopra. Anzitutto non rientra nella competenza dello Stato ma della provincia stabilire il compenso degli amministratori (ordinari e straordinari), ovvero definire "i termini" e la "disciplina" di organizzazione e funzionamento delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Inoltre, non spetta al Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanita', alcun potere sostitutivo di nomina dei commissari straordinari e del collegio dei revisori, poteri che rientrano esclusivamente nella competenza provinciale. Il quarto comma del d.l. n. 512/1994 prevede, inoltre, che il compenso dei commissari straordinari deve essere pari a quello dei pregressi amministratori straordinari. Anche tale disposizione e' in contrasto con lo statuto di autonomia e le relative norme di attuazione. Ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, le competenze provinciali relative allo stato giuridico ed economico del personale addetto alle istituzioni ed enti del settore ospedaliero e sanitario (citati nel secondo comma) sono esercitati nei termini previsti dallo statuto speciale Trentino-Alto Adige. 10 - Parimenti incostituzionale ed in contrasto con lo statuto di autonomia e relative norme di attuazione e' il quinto comma del d.l. n. 512/1994 che dispone: "Restano valide ed efficaci le nomine dei direttori generali delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere deliberate dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano fino al 24 giugno 1994". L'incostituzionalita' risulta sotto un duplice motivo. In primo luogo non spetta ad una legge statale dichiarare direttamente la validita' o meno delle nomine effettuate dall'autorita' competente nella provincia autonoma di Bolzano. In secondo luogo e' incostituzionale quella parte della norma impugnata che prevede a contrario, che non sono valide le nomine provinciali fatte dopo il 24 giugno 1994. Qui si ribadisce e si da per trascritto quanto detto sopra: spetta solo alla provincia autonoma disciplinare e regolare le relative nomine per cui il relativo disposto del d.l. n. 512/1994 e' viziato di incostituzionalita'. 11. - Parimenti incostituzionale per contrasto con lo statuto speciale e le norme di attuazione e' il sesto comma del d.l. n. 512/1994 che dispone: "Trascorso un anno dalla nomina di ciascun direttore generale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti secondo i criteri e i principi recati dalla normativa vigente e dispongono, con provvedimento motivato, la conferma dell'incarico o la risoluzione del relativo contratto". L'incostituzionalita' e' palese: tutta la materia della verifica e della vigilanza e' devoluta alla competenza provinciale anche ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 16 settembre 1992, n. 266. Le disposizioni del decreto legge impugnato non possono legittimamente prescrivere alla provincia autonoma di Bolzano come ed in che modo tale verifica si deve svolgere, ma e' la provincia stessa che con propria legge adotta e provvede su come "le verifiche dei risultati amministrativi e di gestione" dovranno svolgersi. II. Violazione delle competenze costituzionali della provincia ricorrente di cui agli artt. 3, terzo comma; 4, primo comma, n. 7; 9, primo comma, n. 10; e 16, primo comma, dello statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme di attuazione ed in particolare del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 ed art. 2 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, da parte dell'art. 1, primo e terzo comma del d.l. non convertito 24 giugno 1994, n. 401 e dell'art. 1, secondo comma della legge di conversione 17 ottobre 1994, n. 590. 1. - La provincia autonoma di Bolzano impugna anche la disposizione della legge di conversione 17 ottobre 1994, n. 590, art. 1, secondo comma, nella parte in cui dispone che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del d.l. 24 giugno 1994, n. 401". 2. - La legge di conversione fa rivivere gli atti e fa salvi gli effetti di un d.l. incostituzionale e lesivo delle competenze ed attribuzioni provinciali fissate dallo statuto di autonomia. Il controllo sulla legittimita' costituzionale del d.l. n. 401/1994, non convertito, va eseguito in questa sede essendo chiaro che "se il terzo comma dell'art. 77 della Costituzione abilita il legislatore a dettare una regolamentazione retroattiva dei rapporti, la relativa disciplina non puo' in alcun modo prescindere dal pieno rispetto delle norme costituzionali" (Corte costituzionale, sent. n. 89/1966). 3. - Sempre in materia di enti ospedalieri e di igiene e sanita' l'art. 1 del d.l. n. 401/1994, non convertito, disponeva al primo e terzo comma che: "La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri gli interventi necessari per assicurare la tempestiva definizione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della disciplina sull'organizzazione e sul funzionamento delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ai sensi degli artt. 3 e 4 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal d.lgs 7 dicembre 1993, n. 517 ..". "Fino alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'aggiornamento di cui al secondo comma sono sospese tutte le pro- cedure concernenti la nomina dei direttori generali delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Alla scadenza di detto termine si attivano le procedure per la selezione. Quelle sospese vengono riattivate con nuovi avvisi per la selezione dei candidati alla nomina a direttore generale". 4. - L'attribuzione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del potere di proporre al Presidente del Consiglio gli interventi necessari inerenti alla disciplina dell'organizzazione e del funzionamento delle u.s.l. e delle unita' ospedaliere, significa esautorare la provincia autonoma di Bolzano dei poteri che lo statuto le attribuisce (artt. 4, primo comma, n. 7; 9, primo comma, n. 10; 16, primo comma) e che le norme di attuazione, in particolare il d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e successive modificazioni ed integrazioni, le assicurano. 5. - Altrettanto lesivo delle norme statutarie e di attuazione sopra citate e' l'ordine di sospendere tutte le procedure concernenti la nomina dei direttori generali delle u.s.l. e delle aziende ospedaliere (art. 1, terzo comma). Si tratta di una disposizione invasiva delle competenze provinciali in materia di enti ospedalieri ed igiene e sanita', in quanto spetta solo alla provincia autonoma decidere se sospendere o meno le proprie procedure concernenti la nomina dei direttori generali delle u.s.l. e degli enti ospedalieri esistenti in provincia che, peraltro, funzionano egregiamente.